CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atti, rappresentato edifeso dall’[OSCURATO:PERSONA] SPADINI;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], inpersona legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]BOLOGNESI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 1100/2023, della Corte d’appello diBrescia, depositata in data 28/06/2023;Numero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale inData pubblicazione 12/04/2026data 11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 1100/23, del 28 giugno 2023, dellaCorte d’appello di Brescia, che - respingendone il gravameavverso la sentenza n. 1202/19, del 19 aprile 2019, del Tribunaledella stessa città - ha confermato il rigetto dell’opposizione ex art.615 cod. proc. civ. dallo stesso proposta avverso l’atto dipignoramento presso terzi, nella specie l’INPS, effettuato dallaCassa Nazionale di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi,“[OSCURATO:PERSONA]”).2. Riferisce, in fatto, l’odierno ricorrente di essersi opposto allarichiesta di pignoramento presso l’INPS deducendo l’intervenutaprescrizione del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA], “in quantoeffettuata senza rispettare i dettami di legge e giurisprudenzialirichiesti per le notifiche ex art. 143 cod. proc. civ.”.Respinta l’opposizione dall’adito Tribunale, la decisione venivaconfermata in appello.3. Avverso la sentenza della Corte bresciana ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - didue motivi.3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dellanormativa ex art. 143 cod. proc. civ., relativa alla notifica agliirreperibili, “per non aver l’intimato utilizzato la comune diligenzaed effettuate le necessarie ricerche dell’effettivo domicilio delricorrente ed agendo con malafede in quanto era perfettamente aNumero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026conoscenza che la persona a cui doveva notificare non era più iviData pubblicazione 12/04/2026residente per averlo essa stessa sloggiata il giorno 16 dicembre2004 a seguito di procedimento di sfratto”.3.2. Il secondo motivo denuncia “omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivodella controversia, per non aver sufficientemente motivato sucosa si intenda per comune diligenza e sulla mala fede di Cassanon realizzava le previe e semplici ricerche anagrafiche notificavaad un indirizzo nel quale”, come già detto, “sapeva benissimo nonessere più residente” il destinatario.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o infondata.5. In relazione al presente ricorso veniva formulata propostadi definizione accelerata, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc.civ., così motivata:“in primo luogo, il ricorso appare inammissibile, in quantoproposto con il patrocinio esclusivo di difensore (avvocatointernazionale: abogado esercente in Spagna, che risulta altresìiscritto all’albo degli Avvocati del Foro di Brescia) non iscritto nellaapposita speciale sezione dell’albo per il patrocinio davanti allegiurisdizioni superiori (iscrizione richiesta anche ai sensi dell’art.9 del decreto legislativo n. 96 del 2001), il quale agisce di concertocon avvocato iscritto nel suddetto albo, ma al quale ultimo non èstata rilasciata procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c.;in ogni caso, è assorbente l’ulteriore rilievo dell’improcedibilitàdel ricorso stesso, per la mancata produzione della relazione dinotificazione della sentenza impugnata nel termine perentorioNumero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/2026previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.: risulta, in effetti,prodotta la sola copia del provvedimento, attestata conformeall’originale telematico contenuto nel fascicolo digitale, ma non larelazione di notificazione di esso, che lo stesso ricorrente assume,nel ricorso, essere avvenuta in data 19 settembre 2023; èopportuno precisare, in proposito, che il ricorso non risultanotificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenzastessa (sentenza pubblicata in data 28 giugno 2023; ricorsonotificato in data 20 novembre 2023) e che la relazione dinotificazione in questione non è stata prodotta neanche dallacontroparte”.Comunicata al ricorrente tale proposta, il medesimo harichiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 delmedesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissataai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.In particolare, nella suddetta proposta si rileva - quanto allaprospettata improcedibilità del ricorso - che “nessuna delle dueparti ha dato prova della notifica”, sicché nella specie (anche inragione del fatto che, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod.proc. civ., la relazione di notificazione va prodotta se questa èavvenuta), il termine in relazione a cui verificare la tempestivitàdell’impugnazione sarebbe unicamente quello semestrale, ex art.327 cod. proc. civ., nella specie pacificamente rispettato.6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/20268. Reputa questo Collegio di dover definire il presente giudiziodando prevalenza - ancorché, evidentemente, la questionerelativa all’assenza di idonea procura speciale presenterebbecarattere pregiudiziale, giacché tale evenienza impedirebbe diricondurre il ricorso alla persona di [OSCURATO:PERSONA] - allo scrutiniorelativo alla procedibilità della proposta impugnazione.Tanto, infatti, s’impone - in applicazione degli artt. 24 e 111Cost. - alla stregua del principio della “ragione più liquida”,destinato ad operare, notoriamente, anche nella presente sede dilegittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 11 maggio 2018,n. 11458, Rv. 648510-01, che richiama Cass. Sez. Un., sent. 8maggio 2014, n. 9936, Rv. 630490-01); e dovendo, se non altrodi norma, detto criterio definirsi recessivo e inoperante soltantonei rapporti tra questioni di rito e di merito (nel senso che leseconde non andrebbero affrontate a preferenza delle prime), manon pure tra differenti ragioni, ma tutte in rito.8.1. Ciò detto, il ricorso è effettivamente improcedibile, comeevidenziato nella proposta di definizione accelerata.8.1.1. Agli atti del giudizio a disposizione del Collegio almomento della decisione - come, del resto, ammette lo stessoricorrente - non risulta presente la relata di notificazione dellasentenza impugnata (notificazione che si assume avvenuta il 20novembre 2023), il deposito della quale è prescritto, invece,dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena d’improcedibilità delricorso stesso.Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorsoper cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiaridi avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata,depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod.proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però dellaNumero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/2026relazione di notificazione e di tale documentazione non abbiaeffettuato la produzione neppure la parte controricorrente” (cfr.,tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv.654987-01).Come detto, il ricorrente ha depositato la sentenzaimpugnata, ma non pure la relata di notificazione, al cui depositonon ha provveduto nemmeno la controricorrente.D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quellaevenienza - nota come c.d. “prova di resistenza” - idonea aprecludere la declaratoria di improcedibilità.Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché “lanotificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato delricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dellasentenza”, giacché in questo caso “il collegamento tra la data dipubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella dellanotificazione del ricorso stesso (emergente dalla relata dinotificazione dello stesso)” assicura, comunque, “lo scopo, cuitende la prescrizione normativa, di consentire al giudicedell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, diaccertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art.325, comma 2, cod. proc. civ.” (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3,sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; Cass. Sez. 6-3,ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01).Nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso èavvenuta il 20 novembre 2023 e, dunque, oltre sessanta giornidal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al28 giugno 2023.Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievoche la controricorrente nulla abbia eccepito al riguardo, giacché ilvizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che nonsanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/2026(per tutte: Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv.656775-01), trattandosi di materia indisponibile, poiché di ordinepubblico processuale.Inoltre, non pare ozioso ribadire che “l’improcedibilità delricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.”, conseguenteal mancato tempestivo deposito della relata di notificazione dellasentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nellasentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, “non sipone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzioneadeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento delprocedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinatoalla verifica della corretta applicazione della legge ed intervienedopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alladelibazione nel merito della pretesa, e non costituisceimpedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a untribunale” (Cass. Sez. 3, ord. 16 settembre 2024, n. 24724, Rv.672216-01).8.1.2. Né, infine, può accogliersi il rilievo svolto dal ricorrentenella sua richiesta di decisione collegiale, ovvero che, nella specie,non vi è prova dell’avvenuta notificazione della sentenza, ciò che,a suo dire, dovrebbe comportare l’applicazione del termine“lungo” per impugnare, ex art. 327 cod. proc. civ.Senonché, nella giurisprudenza di questa Corte si trovaaffermato il principio diametralmente opposto, ovvero che “ladichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un «fattoprocessuale» (e cioè la notificazione della sentenza) idoneo a fardecorrere il termine «breve» di impugnazione e, qualemanifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegnaquest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo alla stessa l’onere di depositare, nelNumero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/2026termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenzamunita della relata di notifica” (così, da ultimo, Cass. Sez. 1, ord.27 agosto 2025, n. 23982, Rv. 675931-01, che richiama Cass.Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-01).9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria diimprocedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.11. Poiché il presente giudizio è stato definito in conformitàalla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., che ipotizzava -peraltro, ritenendola “dirimente” - anche l’improcedibilità delricorso, trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4dell’art. 96 cod. proc. civ.Va, pertanto, disposta - ai sensi della prima delle dueprevisioni normative testé richiamate - la condanna della partericorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di unasomma che si ritiene di dover fissare in misura corrispondenteall’entità delle spese di lite liquidate per il presente giudizio.In forza, invece, di quanto stabilito dalla seconda delle duecitate previsioni normative, va, altresì, disposta la condanna delricorrente al pagamento di ulteriore somma di denaro alla Cassadelle ammende, somma che si reputa equo fissare, nella specie,nella misura di € 5.000,00, per il carattere manifesto della ragionedi rito idonea a definire il presente giudizio.Numero registro generale 23942/2023Numero sezionale 4321/2025Numero di raccolta generale 9237/2026Data pubblicazione 12/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannandoClaudio Cori a rifondere, alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza edAssistenza Forense, le spese del presente giudizio di legittimità,liquidandole in € 3.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre speseforfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ.,condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, rispettivamente, dellasomma di € 3.100,00, in favore della [OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza ed [OSCURATO:PERSONA], e di una ulteriore somma di €.5.000,00, in favore della [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi l’11novembre 2025.Il Presidente