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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01764/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 19321 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720179006466972000 per l'anno di imposta 2012 sulla base di prodromica cartella di pagamento n. 09720150203157265.

Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 6.8.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria.

Roma, così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 19321 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificava, a mezzo PEC, all'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4958/06/2021, depositata in data 4 novembre 2021, pronunciata nel giudizio di impugnazione di intimazione di pagamento n. 09720179006466972000 per l'anno di imposta 2012 sulla base di prodromica cartella di pagamento n. 09720150203157265. Il ricorso non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del 6.8.2022, e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. [OSCURATO:PERSONA] - con le ordinanze n. 33270 e n. 33271 del 2022 è stata rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l'eventuale rimessione alla SU, la questione della debenza o meno del contributo unificato e quindi del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l'iscrizione sia stata fatta dal controricorrente; - che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo nell'attesa della decisione delle SU sulle ordinanze interlocutorie n. 33270 e n. 33271 del 2022. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tributaria. Roma, così
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