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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11544/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi integralmente alla requisitoria già versata in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 2 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pavia del 28 ottobre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto di un timbro, recante l'indicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e sottratto da un esercizio gestito da [OSCURATO:SOCIETA]., aggravato dalla destrezza, escluso la contestata aggravante e rideterminato la pena.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce l'improcedibilità dell'azione penale per essere stata la querela formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato in quanto amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestiva la stazione di servizio E.N.I. di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proprietaria anche del timbro oggetto di illecita ablazione.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ex art. 192 cod. proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale attribuito il fatto all'imputato, sebben il medesimo non fosse riconoscibile nelle immagini estrapolate dalla registrazione dell'impianto di videosorveglianza, in violazione del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

2.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo al riguardo la Corte territoriale ingiustificatamente trascurato il valore irrisorio del timbro, assumendo la gravità del fatto del tutto assertivamente.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 dicembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1.E' infondata la deduzione di improcedibilità prospettata nel primo motivo di ricorso.

1.1. Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975), l'incriminazione del reato di furto è posta a presidio del possesso di cose mobili; possesso che - ai predetti fini - non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma che va esteso alla detenzione, a qualsiasi titolo, del bene, intesa quale mera relazione di fatto, quale che sia la sua origine.

Si è, pertanto, rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne.

Di conseguenza, si è affermato che non è necessario che il detentore debba essere altresì titolare dei poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questi abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289).

Nella delineata prospettiva, è stata espressamente attribuita al direttore di un esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato.

Si è, di conseguenza, affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che anche il titolare di una detenzione qualificata di custodia sui beni è legittimato a proporre querela (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342).

1.2. Nel caso in esame, è la stessa prospettazione difensiva che - nell'attribuire la proprietà del timbro alla società titolare della stazione di servizio e nel non contestare la legittima detenzione del medesimo da parte di altra società ivi esercente - finisce per attribuire alla querelante la detenzione del bene, evidentemente destinato all'uso (come emerge dalla presenza del medesimo su di un tavolo sito nel locale commerciale) e, quindi, attribuito in custodia alla querelante, legale rappresentante della diversa società ivi operante.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

2. Il secondo motivo è, invece, proposto furi dei casi previsti dalla legge.2.1.

Premesso che è inammissibile il motivo con cui si deduca - come nella specie - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), la proposta doglianza, correttamente inquadrata nella deduzione di vizio di motivazione, si pone oltre i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

1.2. Attraverso le censure rivolte all'identificazione dell'imputato il ricorrente finisce, invero, per introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), laddove la Corte territoriale ha specificamente evidenziato come le immagini estrapolate dalla telecamera di videosorveglianza restituissero la registrazione dell'azione, posta in essere dall'imputato e da altra persona, rimasta ignota, che - a bordo della stèssa auto - avevano appena fatto rifornimento nell'area antistante.

Sicchè, lungi dal denunciare un errore percettivo del dato probatorio, incidente sul discorso giustificativo, il ricorrente contesta l'esito stesso della prova, proponendone una soggettiva rilettura che, come tale, esula dal controllo di legittimità sulla motivazione, con conseguente inammissibilità della censura.

3. Il terzo motivo è, infine, aspecifico.

Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata, all'evidenza; alle potenzialità di indebito utilizzo del timbro recante la ragione sociale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre il ricorrente - trascurando la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale delle sentenze di merito, conformi quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della personalità dell'imputato - si limita a rivendicare l'irrisorio costo del timbro, in tal modo disallineando la censura dal fondamento giustificativo del diniego della causa di non punibilità predetta.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi integralmente alla requisitoria già versata in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 2 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pavia del 28 ottobre 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] il reato di furto di un timbro, recante l'indicazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e sottratto da un esercizio gestito da [OSCURATO:SOCIETA]., aggravato dalla destrezza, escluso la contestata aggravante e rideterminato la pena. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'improcedibilità dell'azione penale per essere stata la querela formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto non legittimato in quanto amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., società che gestiva la stazione di servizio E.N.I. di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., proprietaria anche del timbro oggetto di illecita ablazione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge ex art. 192 cod. proc.pen. quanto all'affermazione di responsabilità, per avere la Corte territoriale attribuito il fatto all'imputato, sebben il medesimo non fosse riconoscibile nelle immagini estrapolate dalla registrazione dell'impianto di videosorveglianza, in violazione del canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". 2.3. Con il terzo motivo, lamenta vizio della motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo al riguardo la Corte territoriale ingiustificatamente trascurato il valore irrisorio del timbro, assumendo la gravità del fatto del tutto assertivamente. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 30 dicembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1.E' infondata la deduzione di improcedibilità prospettata nel primo motivo di ricorso. 1.1. Secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975), l'incriminazione del reato di furto è posta a presidio del possesso di cose mobili; possesso che - ai predetti fini - non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma che va esteso alla detenzione, a qualsiasi titolo, del bene, intesa quale mera relazione di fatto, quale che sia la sua origine. Si è, pertanto, rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Di conseguenza, si è affermato che non è necessario che il detentore debba essere altresì titolare dei poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questi abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289). Nella delineata prospettiva, è stata espressamente attribuita al direttore di un esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Si è, di conseguenza, affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà e nel possesso, ma anche nei diritti personali o di godimento, con la conseguenza che anche il titolare di una detenzione qualificata di custodia sui beni è legittimato a proporre querela (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Lafleur, Rv. 275342). 1.2. Nel caso in esame, è la stessa prospettazione difensiva che - nell'attribuire la proprietà del timbro alla società titolare della stazione di servizio e nel non contestare la legittima detenzione del medesimo da parte di altra società ivi esercente - finisce per attribuire alla querelante la detenzione del bene, evidentemente destinato all'uso (come emerge dalla presenza del medesimo su di un tavolo sito nel locale commerciale) e, quindi, attribuito in custodia alla querelante, legale rappresentante della diversa società ivi operante. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato. 2. Il secondo motivo è, invece, proposto furi dei casi previsti dalla legge.2.1. Premesso che è inammissibile il motivo con cui si deduca - come nella specie - la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), la proposta doglianza, correttamente inquadrata nella deduzione di vizio di motivazione, si pone oltre i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 1.2. Attraverso le censure rivolte all'identificazione dell'imputato il ricorrente finisce, invero, per introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), laddove la Corte territoriale ha specificamente evidenziato come le immagini estrapolate dalla telecamera di videosorveglianza restituissero la registrazione dell'azione, posta in essere dall'imputato e da altra persona, rimasta ignota, che - a bordo della stèssa auto - avevano appena fatto rifornimento nell'area antistante. Sicchè, lungi dal denunciare un errore percettivo del dato probatorio, incidente sul discorso giustificativo, il ricorrente contesta l'esito stesso della prova, proponendone una soggettiva rilettura che, come tale, esula dal controllo di legittimità sulla motivazione, con conseguente inammissibilità della censura. 3. Il terzo motivo è, infine, aspecifico. Nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131-bis cod. pen., la Corte territoriale ha valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, correlata, all'evidenza; alle potenzialità di indebito utilizzo del timbro recante la ragione sociale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre il ricorrente - trascurando la ratio decidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale delle sentenze di merito, conformi quanto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione della personalità dell'imputato - si limita a rivendicare l'irrisorio costo del timbro, in tal modo disallineando la censura dal fondamento giustificativo del diniego della causa di non punibilità predetta. Il ricorso è, pertanto, infondato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu