CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38703/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA, in data 21/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di riciclaggio. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile perché totalmente reíterativo di questioni già dedotte e risolte dalla corte di appello. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuì valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazìone di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessímone, rív. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sull'inequivocabile rinvenimento dell'imputato in possesso di ben due parti meccaniche e carrozzerie di autovetture precedentemente rubate. Così che la condotta contestata e ritenuta appare essere stata posta in essere proprio al fine di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene, integrante la più grave fattispecie di riciclaggio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il i onsigliere Estensore