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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28573/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in epigrafé, la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia, in data 12 luglio 2011, che aveva condannato alla pena dell'ergastolo l'istante [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile dell'omicidio perpetrato in danno del gioielliere [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2005, con l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi dell'art. 61, n. 2, in relazione all'art. 576 cod. pen., nonché dei connessi delitti di rapina, ricettazione, porto e detenzione di armi da sparo e da guerra, furto, incendio e detenzione di munizioni da guerra e per armi comuni da sparo.

Premette la Corte distrettuale che Meneghetti è stato dichiarato colpevole sulla base di una pluralità elementi di a carico, primo fra tutti la chiamata di coreo del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Al giudizio di colpevolezza aveva contribuito, senza tuttavia assumere la valenza di una prova decisiva, l'esito di una perizia fisiognomica e antropometrica, affidata al dott. [OSCURATO:PERSONA].

Tale elaborato, pervenendo a conclusioni opposte a quelle di una precedente perizia eseguita dal prof.

Mastronardi, aveva ritenuto compatibili i parametri antropometrici del Meneghetti con la persona che era entrata travisata nella gioielleria Piras.

Osserva che, sulla base di una valutazione sommaria limitata al carattere di novità della prova dedotta, continuano a rimanere validi i rilievi esposti nella sentenza, in data 7 dicembre 2018, con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Meneghetti avverso una precedente pronuncia di inammissibilità della revisione.

Ancora una volta, alle censure sull'affidabilità della metodologia seguita dal perito Bozzi e sul suo carattere sperimentale non aveva fatto seguito l'indicazione chiara della sopravvenienza di nuove scoperte scientifiche o dell'accreditamento di nuove metodiche sulla scorta delle quali poter affermare, con il necessario grado di persuasività, che quelle a suo tempo utilizzate avevano condotto a conclusioni erronee.

In tal senso non deponeva nemmeno l'elaborato tecnico redatto dal prof.

Cusumano.

Esso, limitandosi a fornire una diversa valutazione scientifica dei dati già valutati dalla perizia Bozzi, senza dare conto di acquisizione scientifiche nuove e di tecniche diverse ed innovative rispetto a quelle utilizzate nella prova assunta in sede di cognizione, si risolveva, nella sostanza, nel tentativo di avvalorare ex post le conclusioni della perizia Mastronardi espressamente disattese dalla sentenza irrevocabile.

2. Ricorre il Meneghetti, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico moti o con cui lamenta manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilol travisamento della prova.

La Corte distrettuale ha erroneamente sottovalutato l'importanza della prova peritale, qualificandola come additiva rispetto a quella dichiarativa.

Al contrario, dall'iter processuale si evince con nettezza il carattere determinante assunto dalla perizia antropometrica nel giudizio di accertamento della responsabilità penale del Meneghetti.

Sia la Corte di assise di appello che ha emesso la sentenza annullata dalla Corte di cassazione sia la Corte di assise di appello investita del giudizio di rinvio hanno apprezzato l'accertamento antropometrico come necessario per la decisione.

Che la perizia Bozzi abbia costituito il principale elemento di prova in difetto del quale il procedimento si sarebbe concluso con l'assoluzione dell'imputato si evince con nettezza dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.La Corte di appello, solo a seguito di travisamento, ha ritenuto che la perizia Bozzi abbia espresso un giudizio di mera compatibilità.

Le scoperte attestate dtkIla relazione redatta dal prof.

Cusimano e le sue osservazioni sull'inaffidabilità scientifica della perizia Bozzi costituiscono una "prova nuova" come tale idonea ad introdurre la fase rescissoria dell'invocata revisione.

Il consulente della difesa ha, infatti, evidenziato una serie di errori grossolani della perizia Bozzi ignorati dalla sentenza oggetto dell'istanza di revisione, la cui tenuta risulta, di conseguenza, irrimediabilmente compromessa.

In particolare, ha scoperto che Bozzi non aveva i requisiti di base per effettuare rilievi antropometrici e che le sue valutazioni sono state eseguite: su un soggetto abbigliato e non nudo, come, invece, richiesto dalla metrologia scientifica più accreditata; senza impiegare lo strumentario indispensabile per l'effettuazione di valutazioni posturali; ricorrendo all'uso di software non certificati nel campo medico e forense.

Illogicamente la Corte trentina ha sminuito il fatto storico dell'assoluzione del perito Mastronardi con una formula che esclude qualsiasi rimproverabilità penale della sua condotta.

D'altra parte, il suo elaborato tecnico non contiene errori, così come chiarito dal consulente Cusimano attraverso valutazioni scientifiche qualificabili come embrioni della nuova prova da assumere nel giudizio di revisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.

1. La perizia Bozzi, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, ha condizionato il giudizio di colpevolezza nei confronti del Meneghetti.

L'esito dell'accertamento antropometrico ha assunto il valore di unico riscontro individualizzante della chiamata di correo sicché l'acquisizione di elementi nuovi in grado di minarne la affidabilità sul piano scientifico potrebbe, come correttamente evidenziato dal ricorrente, astrattamente avere rilevanza quale causa di revisione.

Tanto non basta per considerare sussistente il denunziato vizio motivazionale.

Il nucleo centrale su cui è incentrato il discorso giustificativo posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità è rappresentato dalle caratteristiche intrinseche dell'unico elemento di novità rispetto ad analoga istanza di revisione in precedenza dichiarata inammissibile, ossia la consulenza allegata dalla difesa all'istanza di revisione.

Secondo l'apprezzamento della Corte distrettuale, strettamente ancorato ai dati e alle osservazioni contenute nell'elaborato e comunque privo di incongruenze o altre illogicità manifeste, come tali rilevabili in sede di legittimità, il consulente i -\ della difesa Cusumano non ha evidenziato acquisizioni scientifiche nuove o tecniche diverse ed innovative rispetto a quelle utilizzate, nel procedimento definito dalla sentenza irrevocabile, dal perito Bozzi.

Ha, invece, circoscritto i suoi rilievi e le sue osservazioni all'affidabilità dei risultati conseguiti da tale perizia, senza fare riferimento a nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche.

Non ricorre, pertanto, nell'ottica della valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione, l'ipotesi prevista dall'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

La "prova nuova" può anche essere costituita dalle diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti purché l'istante deduca la novità del metodo osservato o quantomeno la sua capacità di consentire l' apprensione di dati nuovi, (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460 - 01).. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Non rientrano in tale nozione le prove già esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, Brio, Rv. 280046).

Soprattutto, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza (Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019, Lemetti, Rv. 276594).

A quest'ultimo proposito si è affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 5/11/2014, Rubino, Rv. 261840).

Né siffatta valutazione può ritenersi estranea alla fase rescindente del giudizio di revisione, per come costruito dal codice di rito e dall'opera interpretativa della giurisprudenza di legittimità.Deve essere ribadito, infatti, che anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione dì colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).

Detto altrimenti, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova - come anche sulla prospettazione di un esito nuovo di una prova già esistente in atti - deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, come chiarito nella parte in fatto, ha legittimamente verificato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.

2. Non rileva quale elemento nuovo nemmeno l'assoluzione del Mastronardi dal reato di falsa perizia perché il fatto non costituisce reato.

Nel procedimento penale a carico del perito da ultimo citato non è stata accertata la correttezza e la scientificità del metodo utilizzato nello svolgimento degli accertamenti tecnici, ma la assenza di dolosa rappresentazione nel corpo dell'elaborato di dati non conformi al vero.

3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in epigrafé, la Corte di appello di Trento ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. della sentenza della Corte di Assise di appello di Venezia, in data 12 luglio 2011, che aveva condannato alla pena dell'ergastolo l'istante [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile dell'omicidio perpetrato in danno del gioielliere [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] il 19 luglio 2005, con l'aggravante del nesso teleologico, ai sensi dell'art. 61, n. 2, in relazione all'art. 576 cod. pen., nonché dei connessi delitti di rapina, ricettazione, porto e detenzione di armi da sparo e da guerra, furto, incendio e detenzione di munizioni da guerra e per armi comuni da sparo. Premette la Corte distrettuale che Meneghetti è stato dichiarato colpevole sulla base di una pluralità elementi di a carico, primo fra tutti la chiamata di coreo del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Al giudizio di colpevolezza aveva contribuito, senza tuttavia assumere la valenza di una prova decisiva, l'esito di una perizia fisiognomica e antropometrica, affidata al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tale elaborato, pervenendo a conclusioni opposte a quelle di una precedente perizia eseguita dal prof. Mastronardi, aveva ritenuto compatibili i parametri antropometrici del Meneghetti con la persona che era entrata travisata nella gioielleria Piras. Osserva che, sulla base di una valutazione sommaria limitata al carattere di novità della prova dedotta, continuano a rimanere validi i rilievi esposti nella sentenza, in data 7 dicembre 2018, con cui la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Meneghetti avverso una precedente pronuncia di inammissibilità della revisione. Ancora una volta, alle censure sull'affidabilità della metodologia seguita dal perito Bozzi e sul suo carattere sperimentale non aveva fatto seguito l'indicazione chiara della sopravvenienza di nuove scoperte scientifiche o dell'accreditamento di nuove metodiche sulla scorta delle quali poter affermare, con il necessario grado di persuasività, che quelle a suo tempo utilizzate avevano condotto a conclusioni erronee. In tal senso non deponeva nemmeno l'elaborato tecnico redatto dal prof. Cusumano. Esso, limitandosi a fornire una diversa valutazione scientifica dei dati già valutati dalla perizia Bozzi, senza dare conto di acquisizione scientifiche nuove e di tecniche diverse ed innovative rispetto a quelle utilizzate nella prova assunta in sede di cognizione, si risolveva, nella sostanza, nel tentativo di avvalorare ex post le conclusioni della perizia Mastronardi espressamente disattese dalla sentenza irrevocabile. 2. Ricorre il Meneghetti, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico moti o con cui lamenta manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilol travisamento della prova. La Corte distrettuale ha erroneamente sottovalutato l'importanza della prova peritale, qualificandola come additiva rispetto a quella dichiarativa. Al contrario, dall'iter processuale si evince con nettezza il carattere determinante assunto dalla perizia antropometrica nel giudizio di accertamento della responsabilità penale del Meneghetti. Sia la Corte di assise di appello che ha emesso la sentenza annullata dalla Corte di cassazione sia la Corte di assise di appello investita del giudizio di rinvio hanno apprezzato l'accertamento antropometrico come necessario per la decisione. Che la perizia Bozzi abbia costituito il principale elemento di prova in difetto del quale il procedimento si sarebbe concluso con l'assoluzione dell'imputato si evince con nettezza dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.La Corte di appello, solo a seguito di travisamento, ha ritenuto che la perizia Bozzi abbia espresso un giudizio di mera compatibilità. Le scoperte attestate dtkIla relazione redatta dal prof. Cusimano e le sue osservazioni sull'inaffidabilità scientifica della perizia Bozzi costituiscono una "prova nuova" come tale idonea ad introdurre la fase rescissoria dell'invocata revisione. Il consulente della difesa ha, infatti, evidenziato una serie di errori grossolani della perizia Bozzi ignorati dalla sentenza oggetto dell'istanza di revisione, la cui tenuta risulta, di conseguenza, irrimediabilmente compromessa. In particolare, ha scoperto che Bozzi non aveva i requisiti di base per effettuare rilievi antropometrici e che le sue valutazioni sono state eseguite: su un soggetto abbigliato e non nudo, come, invece, richiesto dalla metrologia scientifica più accreditata; senza impiegare lo strumentario indispensabile per l'effettuazione di valutazioni posturali; ricorrendo all'uso di software non certificati nel campo medico e forense. Illogicamente la Corte trentina ha sminuito il fatto storico dell'assoluzione del perito Mastronardi con una formula che esclude qualsiasi rimproverabilità penale della sua condotta. D'altra parte, il suo elaborato tecnico non contiene errori, così come chiarito dal consulente Cusimano attraverso valutazioni scientifiche qualificabili come embrioni della nuova prova da assumere nel giudizio di revisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 1. La perizia Bozzi, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, ha condizionato il giudizio di colpevolezza nei confronti del Meneghetti. L'esito dell'accertamento antropometrico ha assunto il valore di unico riscontro individualizzante della chiamata di correo sicché l'acquisizione di elementi nuovi in grado di minarne la affidabilità sul piano scientifico potrebbe, come correttamente evidenziato dal ricorrente, astrattamente avere rilevanza quale causa di revisione. Tanto non basta per considerare sussistente il denunziato vizio motivazionale. Il nucleo centrale su cui è incentrato il discorso giustificativo posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità è rappresentato dalle caratteristiche intrinseche dell'unico elemento di novità rispetto ad analoga istanza di revisione in precedenza dichiarata inammissibile, ossia la consulenza allegata dalla difesa all'istanza di revisione. Secondo l'apprezzamento della Corte distrettuale, strettamente ancorato ai dati e alle osservazioni contenute nell'elaborato e comunque privo di incongruenze o altre illogicità manifeste, come tali rilevabili in sede di legittimità, il consulente i -\ della difesa Cusumano non ha evidenziato acquisizioni scientifiche nuove o tecniche diverse ed innovative rispetto a quelle utilizzate, nel procedimento definito dalla sentenza irrevocabile, dal perito Bozzi. Ha, invece, circoscritto i suoi rilievi e le sue osservazioni all'affidabilità dei risultati conseguiti da tale perizia, senza fare riferimento a nuove metodologie, più raffinate ed evolute idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche. Non ricorre, pertanto, nell'ottica della valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione, l'ipotesi prevista dall'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. La "prova nuova" può anche essere costituita dalle diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti purché l'istante deduca la novità del metodo osservato o quantomeno la sua capacità di consentire l' apprensione di dati nuovi, (Sez. 6, n. 13930 del 14/02/2017, Sparapano, Rv. 269460 - 01).. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Non rientrano in tale nozione le prove già esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 3/11/2020, Brio, Rv. 280046). Soprattutto, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella fondata su nuovi studi che, pur giungendo a diverse valutazioni degli elementi di fatto già apprezzati, non neghino la validità scientifica del sapere posto a base della condanna, risolvendosi, in tal caso, la richiesta di revisione della pronuncia irrevocabile nella domanda di un diverso apprezzamento critico di dati di fatto processualmente acquisiti in via definitiva ovvero di una loro lettura alternativa rispetto a quella contenuta nella sentenza (Sez. 3, n. 31309 del 21/5/2019, Lemetti, Rv. 276594). A quest'ultimo proposito si è affermato che, in tema di revisione, non costituisce prova "nuova" una diversa valutazione tecnica o scientifica di dati già valutati, in quanto quest'ultima si traduce in un apprezzamento critico di emergenze già conosciute e delibate nel procedimento, sostanziandosi in una mera "rilettura" di un medesimo dato di fatto già processualmente accertato in via definitiva, mentre la prova può definirsi "nuova" a norma dell'art. 630 cod. proc. pen. quando mira ad introdurre elementi di fatto diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio (Sez. 6, n. 53428 del 5/11/2014, Rubino, Rv. 261840). Né siffatta valutazione può ritenersi estranea alla fase rescindente del giudizio di revisione, per come costruito dal codice di rito e dall'opera interpretativa della giurisprudenza di legittimità.Deve essere ribadito, infatti, che anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione dì colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405). Detto altrimenti, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova - come anche sulla prospettazione di un esito nuovo di una prova già esistente in atti - deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Buscaglia, Rv. 273029 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'Appello, come chiarito nella parte in fatto, ha legittimamente verificato l'immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. 2. Non rileva quale elemento nuovo nemmeno l'assoluzione del Mastronardi dal reato di falsa perizia perché il fatto non costituisce reato. Nel procedimento penale a carico del perito da ultimo citato non è stata accertata la correttezza e la scientificità del metodo utilizzato nello svolgimento degli accertamenti tecnici, ma la assenza di dolosa rappresentazione nel corpo dell'elaborato di dati non conformi al vero. 3. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.