CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11553/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la cancelleria dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso notificato, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale dell’[OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 52 del 2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 novembre 2020 (R.G.N. 73/2019).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12marzo 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPotenza ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronunciadel Tribunale di Matera, ha respinto la domanda del signor AngeloD’Alessandro, volta a ottenere la riliquidazione della pensione sullabase della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto (art.13 della legge 27 marzo 1992, n. 257).A fondamento della decisione, la Corte territoriale rileva che laprescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva decorredalla data del pensionamento (primo giugno 2002) e che, nel caso dispecie, la pretesa è stata esercitata soltanto con la domandaamministrativa del 19 novembre 2014, allorché il termine diprescrizione era già vanamente decorso.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre, sulla base disette motivi, il signor [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.3.– L’INPS ha conferito procura.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per aver dichiaratoprescritto il diritto alla rivalutazione contributiva per pregressaesposizione all’amianto, in difetto di ogni eccezione dell’INPS: l’[OSCURATO:PERSONA],nel giudizio di gravame, avrebbe incentrato le difese sul solo profilodell’inidoneità della domanda amministrativa del 19 novembre 2014 aconfigurarsi come una domanda di ricostituzione del trattamentopensionistico.2.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324- 2 -Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/2026cod. proc. civ. e assume che la Corte di merito abbia deciso questionegià coperta dal giudicato: la sentenza n. 1031 del 2016, pronunciatadal Tribunale di Matera il 25 ottobre 2016, avrebbe accertato in modooramai irrevocabile quel diritto alla rivalutazione contributiva che laCorte di merito, per contro, ha inteso ridiscutere.3.– Con il terzo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.2937 cod. civ. e lamenta che la sentenza d’appello abbia dichiaratoprescritto il diritto alla rivalutazione contributiva, senza tener contodella rinuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] a far valere la prescrizione di tale diritto: laquestione non sarebbe stata introdotta nel contraddittorio processualee l’INPS avrebbe provveduto a riliquidare la pensione, sia pure in parte,sulla base delle previsioni dell’art. 13 della legge n. 257 del 1992.4.– Con la quarta censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc.civ.), il ricorrente si duole della violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e della conseguente nullità dellasentenza d’appello, che, in maniera contraddittoria e irrazionale, hafatto decorrere il dies a quo della prescrizione del diritto allarivalutazione contributiva dalla data del pensionamento: taleautomatismo sarebbe «privo di giustificazione alcuna, giuridica ofattuale» (pagina 19 del ricorso per cassazione), oltre che avulsodall’unico elemento rilevante, concernente la consapevolezza o laconoscibilità, con l’ordinaria diligenza, dell’esposizione qualificataall’amianto.5.– Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2934 cod. civ. e addebita alla Corte territoriale di avere ritenutoprescrittibile il diritto alla rivalutazione contributiva per i lavoratori giàpensionati o collocati in mobilità alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326: il diritto alla- 3 -Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/2026maggiorazione contributiva, prima delle innovazioni introdotte dalcitato d.l. n. 269 del 2003, si atteggerebbe come un diritto “nonautonomo” rispetto al diritto a pensione e dunque sarebbe, al pari deldiritto a pensione, imprescrittibile.6.– Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ.: i giudici d’appello avrebbero individuato il diesa quo della prescrizione decennale nella data del pensionamento, incarenza di qualsivoglia elemento grave, preciso e concordante, idoneoa correlare a tale momento l’acquisita consapevolezza dell’esposizionequalificata all’amianto.7.– Con la settima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.), il ricorrente censura, infine, violazione e falsa applicazionedell’art. 2935 cod. civ., che riconnette il decorso iniziale dellaprescrizione al momento in cui il diritto può esser fatto valere, e dunquealla «raggiunta consapevolezza della esposizione all’amianto» (pagine33 e 34 del ricorso per cassazione) e non a quel pensionamento che laCorte di merito ha valorizzato.8.– Il primo motivo è fondato.8.1.– In ossequio ai canoni di specificità sanciti dal codice di ritoanche per la denuncia degli errores in procedendo (Cass., S.U., 25luglio 2019, n. 20181, e 22 maggio 2012, n. 8077), il ricorsoricostruisce in modo adeguato i temi veicolati nel contraddittorioprocessuale, le domande proposte dal pensionato e le difesedell’[OSCURATO:PERSONA] e indica puntualmente il contenuto essenziale degli attiposti a fondamento delle censure (Cass., S.U., 18 marzo 2022, n.8950), delineando in maniera esaustiva gli snodi salienti dei giudizi dimerito.Riveste rilievo cruciale, a tale riguardo, la genesi del presentegiudizio, che prende le mosse, secondo le circostanziate deduzioni delricorso, da una sentenza del Tribunale di Matera, recante il numero- 4 -Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/20261031 del 2016 e la data del 25 ottobre 2016. Tale pronuncia è resiudicata e ha accertato il diritto dell’odierno ricorrente allamaggiorazione contributiva per l’esposizione qualificata all’amianto.Questa Corte è costante nel distinguere tale diritto da quello alricalcolo della prestazione pensionistica erroneamente liquidata in sededi determinazione amministrativa e nel configurarlo come diritto ad unbeneficio dotato di una sua specifica individualità ed autonomia,riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto aquelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo leregole ordinarie (Cass., sez. lav., 16 maggio 2017, n. 12087; più direcente, Cass., 21 ottobre 2024, n. 27149, punto 9 delle Ragioni delladecisione).Tale diritto, in particolare, sorge in conseguenza del fattodell’esposizione qualificata ad amianto e determina una maggiorazionepensionistica dotata, in certo qual modo, di natura risarcitoria (Cass.,sez. VI-L, 2 febbraio 2017, n. 2856, punto 13 della sezioneSvolgimento del processo e motivi della decisione).8.2.– Sulla scorta dell’accertamento oramai inoppugnabile sulbeneficio della maggiorazione contributiva, il ricorrente ha chiesto lariliquidazione della pensione.L’[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato contestazioni di sorta in ordine allaprescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, autonomo dirittoriconosciuto con il crisma del giudicato, e si è limitato a replicare diaver correttamente liquidato i ratei di pensione, tenendo contodell’istanza del 31 ottobre 2016 (pagina 6 del ricorso per cassazione),l’unica rispettosa dei requisiti di legge. L’[OSCURATO:PERSONA] ha dunquedisconosciuto la rilevanza della pregressa domanda presentata dalpensionato il 19 novembre 2014, obiettando che fosse finalizzata alconseguimento della sola rivalutazione contributiva.Su questo tema si è dispiegato il dibattito processuale nel giudiziodi primo grado e il Tribunale ha disatteso la prospettazione riduttiva- 5 -Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell’[OSCURATO:PERSONA], conferendo rilievo alla domanda del 19 novembre 2014, inquanto in concreto preordinata a richiedere anche la riliquidazione dellapensione.Tale assunto è stato censurato dall’[OSCURATO:PERSONA] con l’atto d’appello, cheha polarizzato l’attenzione sulla sola idoneità di tale domanda a valerecome domanda di “ricostituzione pensionistica”, oltre che come istanzavolta a ottenere rivalutazione contributiva (pagina 7 del ricorso percassazione).Su questo profilo, nel giudizio di gravame, hanno interloquito in viaesclusiva le parti.Il tenore delle difese dell’[OSCURATO:PERSONA] emerge in modo inequivocabiledalle conclusioni rassegnate a supporto dell’impugnazione, riprodottealla pagina 8 dell’odierno ricorso e attinenti al solo tema dellaprescrizione del diritto alla riliquidazione della pensione.In tali conclusioni, che la stessa pronuncia d’appello riporta nellaloro interezza a pagina 2, non si rinviene alcun riferimento a quellaprescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva che la Corte dimerito ha ritenuto, per contro, dirimente.8.3.– Nell’estendere lo scrutinio anche alla prescrizione del diritto“stipite” alla maggiorazione contributiva, la Corte di merito hatravalicato i limiti del tema che le era stato devoluto con i motivi digravame e che era stato delimitato in termini coerenti anche con leconclusioni dell’appellante, siccome trascritte nell’epigrafe dellasentenza.I giudici d’appello hanno dunque irritualmente vagliato un profilodiverso da quello introdotto nella dialettica processuale e comunquecontraddistinto da peculiari presupposti di fatto e di diritto, che hannoindotto questa Corte ad escludere che l’eccezione di prescrizionesollevata in ordine all’esatta quantificazione dei ratei di pensione possareputarsi estesa al diritto alla rivalutazione contributiva (sentenza n.27149 del 2024, cit.).- 6 -Numero registro generale 13353/2021Numero sezionale 1328/2026Numero di raccolta generale 11553/2026Data pubblicazione 28/04/20268.4.– Dai princìpi richiamati si è discostata la Corte d’appello diPotenza.In virtù di tali considerazioni, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha avversato inalcun modo, si deve ravvisare la dedotta violazione dell’art. 112 cod.proc. civ.9.– È assorbito l’esame delle ulteriori censure, che investono temilogicamente consequenziali, come il secondo motivo, opresuppongono, quanto ai restanti, che la prescrizione del diritto allamaggiorazione contributiva appartenga a giusto titolo alla materiacontroversa.10.– La sentenza è dunque cassata in relazione alla censura accoltae la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Potenza, che, indiversa composizione, riesaminerà la vicenda concreta tenendo contodei rilievi svolti e del reale oggetto del contendere e provvederà anchesulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite lerestanti critiche; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censuraaccolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -