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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21831/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26424/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Corigliano – Rossano, via Nazionale , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Calabrian. 49/01/2020 , depositata il 9.01.2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Atto di contestazione e di irrogazione sanzione - La CTP di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da P arisi Alfonso contro l’ a tto di contestazione e di irrogazione di sanzione n. 26928/RU, notificato in data 29.12.2016; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da l predetto contribuente,rilevando che : - non vi era alcuna violazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in quanto il contribuente era stato messo a conoscenza de lle ragioni della verifica mediante l’espresso richiamo dei fatti oggetto dell’indagine penale; - l’obbligo di allegazione sussiste solo per gli atti di accertamento e non anche per gli atti ad essi preliminari, quali il PVC, e può essere comunque assolto mediante la riproduzione dei fatti r ilevanti riportati negli atti richiamati; - nella specie era emerso che il Parisi aveva prelevato carburante agevolato per uso agricolo per conto dellasocietà semplice Agribio dei F.lli Parisi, pagandolo in contanti o con assegni tratti sul proprio conto, all’insaputa del liquidatore, sebbene detta società non avesse la disponibilità di mezzi agricoli, a nulla rilevando che i terreni fossero coltivati, dato che il liquidat ore in carica aveva escluso ogni attività produttiva, anche perché la società aveva presentato, per gli anni in verifica, le dichiarazioni IVA pari a zero; -il Parisi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle Dogane resiste va all’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’onere di allegazione degli atti richiamati riguardasse solo gli atti di accertamento e non anche gli atti ad essi preliminari, visto chel’Amministrazione finanziaria non aveva allegato all’atto di contestazione impugnato gli asseriti atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che non erano altrimenti accessibili al contribuente; - il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato, quantomeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell’atto di contestazione e degli altri documenti ed atti necessariper comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto della censura; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - con riferimento alla disciplina introdotta dal c.d.

Statuto del contribuente, ratione temporis applicabile, si è statuito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, l. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto; - pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. 16.12.2020, n. 28756; Cass. 15.05.2018, n. 11866); - dalla sentenza impugnata si evince che i verificatori avevano comunque reso edotto il contribuente delle ragioni della verifica, richiamando espressamente i fatti oggetto di indagine penale, di cui conosceva, pertanto,il contenuto; -il ricorrente, invece, non ha precisato, spiegandone le ragioni, quali specifici atti o documenti avrebbero dovuto essere allegati all’atto di contestazione; - con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di motivazione in relazione all’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, riguardanti alcuni motivi di appello, come l’eccepita carenza di legittimazione passiva del Parisi, l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione ex art. 50 del d.lgs. n. 504 del 1995, l’illegittimità ed improcedibilità dell’avvio della procedura di recupero dell’accisa evasa, la falsa applicazione della normativa ritenuta violata, l’infondatezza e palese contraddittorietà delle circostanze addotte nell’atto di contestazione, non aventi valenza probatoria e non suffragate daprove idonee; - il motivo, a prescindere dalla poca chiarezza con cui è formulato, è inammissibile, operando il limite della c.d.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 3.08.2018;- in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 26424/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Corigliano – Rossano, via Nazionale , giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Calabrian. 49/01/2020 , depositata il 9.01.2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Atto di contestazione e di irrogazione sanzione - La CTP di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da P arisi Alfonso contro l’ a tto di contestazione e di irrogazione di sanzione n. 26928/RU, notificato in data 29.12.2016; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da l predetto contribuente,rilevando che : - non vi era alcuna violazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in quanto il contribuente era stato messo a conoscenza de lle ragioni della verifica mediante l’espresso richiamo dei fatti oggetto dell’indagine penale; - l’obbligo di allegazione sussiste solo per gli atti di accertamento e non anche per gli atti ad essi preliminari, quali il PVC, e può essere comunque assolto mediante la riproduzione dei fatti r ilevanti riportati negli atti richiamati; - nella specie era emerso che il Parisi aveva prelevato carburante agevolato per uso agricolo per conto dellasocietà semplice Agribio dei F.lli Parisi, pagandolo in contanti o con assegni tratti sul proprio conto, all’insaputa del liquidatore, sebbene detta società non avesse la disponibilità di mezzi agricoli, a nulla rilevando che i terreni fossero coltivati, dato che il liquidat ore in carica aveva escluso ogni attività produttiva, anche perché la società aveva presentato, per gli anni in verifica, le dichiarazioni IVA pari a zero; -il Parisi impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle Dogane resiste va all’impugnazione . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , il ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’onere di allegazione degli atti richiamati riguardasse solo gli atti di accertamento e non anche gli atti ad essi preliminari, visto chel’Amministrazione finanziaria non aveva allegato all’atto di contestazione impugnato gli asseriti atti di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che non erano altrimenti accessibili al contribuente; - il motivo è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato, quantomeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell’atto di contestazione e degli altri documenti ed atti necessariper comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto della censura; -il motivo sarebbe in ogni caso infondato; - con riferimento alla disciplina introdotta dal c.d. Statuto del contribuente, ratione temporis applicabile, si è statuito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, l. n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità "integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzo comma, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto; - pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. 16.12.2020, n. 28756; Cass. 15.05.2018, n. 11866); - dalla sentenza impugnata si evince che i verificatori avevano comunque reso edotto il contribuente delle ragioni della verifica, richiamando espressamente i fatti oggetto di indagine penale, di cui conosceva, pertanto,il contenuto; -il ricorrente, invece, non ha precisato, spiegandone le ragioni, quali specifici atti o documenti avrebbero dovuto essere allegati all’atto di contestazione; - con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per vizio di motivazione in relazione all’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, riguardanti alcuni motivi di appello, come l’eccepita carenza di legittimazione passiva del Parisi, l’illegittimità dell’irrogazione della sanzione ex art. 50 del d.lgs. n. 504 del 1995, l’illegittimità ed improcedibilità dell’avvio della procedura di recupero dell’accisa evasa, la falsa applicazione della normativa ritenuta violata, l’infondatezza e palese contraddittorietà delle circostanze addotte nell’atto di contestazione, non aventi valenza probatoria e non suffragate daprove idonee; - il motivo, a prescindere dalla poca chiarezza con cui è formulato, è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 3.08.2018;- in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio, che liquida nella misura di euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com
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