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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12102/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Napoli - in modo adeguato ed esente da vizi logici - ha respinto il motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente (rispetto alla contestata recidiva) dando rilievo ai precedenti penali ed alla pessima condotta dell'imputato ed osservando, quanto alla entità della pena, che essa era stata fissata nel minimo edittale di anni uno (previsto per il reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011) e che il giudizio si era svolto con il rito ordinario di talché essa non poteva essere ulteriormente ridotta; Ritenuto quindi che, in relazione alle attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando il vizio di violazione di legge - in realtà vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di valenza tra le circostante generiche e la recidiva; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma, il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la lamentata omessa motivazione non sussiste poiché la Corte di appello di Napoli - in modo adeguato ed esente da vizi logici - ha respinto il motivo di gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in via prevalente (rispetto alla contestata recidiva) dando rilievo ai precedenti penali ed alla pessima condotta dell'imputato ed osservando, quanto alla entità della pena, che essa era stata fissata nel minimo edittale di anni uno (previsto per il reato di cui all'art.75, comma secondo, d.lgs. 159/2011) e che il giudizio si era svolto con il rito ordinario di talché essa non poteva essere ulteriormente ridotta; Ritenuto quindi che, in relazione alle attenuanti generiche, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450- 01), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; Considerato, quindi, che il ricorrente - pur lamentando il vizio di violazione di legge - in realtà vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini del giudizio di valenza tra le circostante generiche e la recidiva; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 7 ma
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