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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15243/2026

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ifesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];-resistente-Numero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 758/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 252/2014 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza,in rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di rettificae liquidazione di imposta di registro a seguito di revoca delle concesseagevolazioni previste dalla legge n. 604/1954 e dall’art. 2, comma 4, d.lgs.n. 99/2004, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietàcontadina.L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipareall’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e artt. 1, comma 3 e 2, comma 4,d.lgs. n. 99/2004 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3.c.p.c» per averela Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «"irrilevante" aifine del decidere l'archiviazione della verifica fiscale condotta dall'Agenziadelle Entrate su AGRIBER con riferimento al periodo di imposta 2009» conriguardo all’esercizio dell’attività agricola.1.2.

La doglianza è inammissibile.1.3.

Con riferimento alla violazione dell'art. 116 c.p.c., deve infattiosservarsi che una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. da parte del giudice di merito può porsi solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass. n. 27000 del 2016, n. 11892 del 2016, n. 13960 del 2014) mentre,ove si deduca - come nel caso di specie - che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èconsentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n.13960/2014 cit.; v. anche Cass. n. 14267 del 2006; conf. n. 24434 del 2016,secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sededi ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360,primo comma, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla letturadella sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sededi legittimità»), censura peraltro nel caso di specie in presenza di una cd.doppia conforme (art. 348, quarto comma, c.p.c., applicabile rationetemporis).1.4.

Il motivo è quindi inammissibile perché viene prospettato, sottol'improprio profilo della violazione delle ulteriori norme sopra indicate, unvizio della motivazione della sentenza della CTR, in quanto dall'esame delmotivo non emerge l'effettiva deduzione di una violazione di legge o di unerrore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, intendendola ricorrente in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudiceha accertato che la verifica fiscale condotta da Agenzia delle entrate erainidonea a dimostrare lo svolgimento dell’attività agricola da parte dellacontribuente, lamentando, pertanto, un difetto di motivazione finalizzato adottenere da questa Corte una «diversa» valutazione delle risultanzeprocessuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito).2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, e art. 2, comma 4, d.lgs. n.99/2004 nonché dell'art. 2697 c.c.» per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto che, avendo la contribuente posto «inessere le operazioni immobiliari individuate negli atti di liquidazione»sottoposti a tassazione, ciò «escluderebbe di per sé che la medesima abbiaesercitato in via esclusiva attività agricola, in quanto non potrebbe averricavato integralmente il proprio reddito unicamente da attività agricoledefinite dall'art. 2135 c.c.», affermando altresì che, ad ulteriore confermaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026del mancato rispetto del requisito dell'esclusività, deponeva lo statuto dellasocietà contribuente laddove era previsto che essa potesse, altresì, svolgere«nei limiti della legislazione vigente ed in via secondaria e strumentale ai finidel raggiungimento del suddetto oggetto sociale, anche l'attività di acquisto,vendita, permuta, locazione, comodato, gestione (per conto proprio e non diterzi), valorizzazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili accantoall'oggetto esclusivo dell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135,comma primo, c.c. e delle attività connesse», e che la contribuente era infinevenuta meno all’onere probatorio, sulla stessa gravante, a norma dell'art. 1,comma 3, D. Lgs. n. 99/2004, di esercitare in concreto ed in via esclusiva leintegralmente ricavato il proprio reddito, nel periodo in esame, unicamenteda attività agricole.2.2.

Le doglianze vanno parimenti disattese.2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto al riguardo ilgravame della contribuente affermando quanto segue:« ...- pacifica laconsistente attività (operazioni immobiliari) posta in essere da Agriber nel2009 e riguardante la vendita di immobili acquistati nel 2007 o acquisitisempre nel 2007 per effetto di conferimento da parte della socia Bonetti,l'appellante nulla ha dedotto (né lo aveva fatto in primo grado) adimostrazione del fatto obiettivo di esercitare in concreto attività agricola invia esclusiva (dato essenziale, questo, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, 3°co., d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dunque della qualificazione di una societàdi capitali come società agricola: è insufficiente la mera previsione statutariase non riscontrata da corrispondenti elementi fattuali) non assolvendo cosìl'onere di allegazione e prova su di essa in concreto incombente a frontedelle puntuali circostanze già illustrate negli atti di liquidazione, mentre alcontrario gli elementi già addotti dall'amministrazione con gli atti diliquidazione e valutati come convincenti dalla [OSCURATO:PERSONA] ad escludere che nel periodo qui in esame Agriber abbia ricavatointegralmente il proprio reddito solo da attività agricole».2.4.

In diritto, questa Corte si è espressa sul punto con l’ordinanza n.11583/2023, alle cui argomentazioni può qui bastare un mero richiamo perNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altroanche qui ribadire che in tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazioneprevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004,lo svolgimento in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c.deve essere effettivo e non formale, considerata la ratio di tale norma diincentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quellead esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosadella sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e,in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persistel'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione diuna società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto ènecessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.2.5.

Alla luce di tali premesse i giudici di merito hanno correttamenteaffermato la legittimità dell’atto impugnato, rigettando il ricorso dellacontribuente, visto che era mancata la prova di «esercitare in concreto3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione degli artt. 112 c.p. c. e dei principigenerali in materia di contenzioso tributario» relativamente al principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo parimenti escluso losvolgimento di attività strumentali rispetto all’attività agricola, al fine didimostrare la natura esclusiva di quest’ultima, sostenendo, la contribuente,che «il rispetto del requisito dell'esclusività di cui all'art. 1, comma 3, D. Lgs.n. 99/2004 non richiede affatto che il reddito della società derivi unicamenteda attività agricole, essendo sufficiente la prevalenza delle stesse».3.2.

La doglianza va respinta sulla scorta di quanto dianzi affermato conriferimento al secondo motivo di ricorso, che assume valore dirimente.4.1.

Con il quinto motivo, da esaminare preliminarmente rispetto alquarto motivo per il principio della ragione più liquida, la ricorrente denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 6 dellaLegge n. 1154 del 5 ottobre 1960 per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente «affermato l'irrilevanza del fatto ... che, con l'attodi vendita del 20 gennaio 2009 rep. n. 2141 [OSCURATO:PERSONA], AGRIBERNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026abbia rivenduto, prima dei cinque anni, solo una parte e non tutti i terreniacquistati nel 2007 medianti gli atti n. 4679 e 4716», sostenendo, laricorrente, che in applicazione dell'art. 6, cit. l'Agenzia delle Entrate avrebbedovuto applicare l'aliquota agevolata prevista dalla prevista dalla Nota I art.1 tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/1986 limitatamente alla quota partevenduta con l'atto notarile rep, n. 1216 e non all'intero valore dei terreniacquistati con gli atti ai quali era stata applicata l’agevolazione fiscale inoggetto.4.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, al riguardo, ha respinto ilgravame sulla scorta dei seguenti rilievi:« ... la decadenza è stata affermata,in primo luogo, per non essere Agriber un soggetto che ha svolto, almomento degli acquisti o nei cinque anni dalla data di applicazione delleagevolazioni, attività agricola in via esclusiva (il che, essendo sufficiente alrigetto dell'impugnazione contro gli avvisi di liquidazione, rende irrilevantel'argomento svolto dall'appellante); ad ogni modo, anche a voler ritenereche con l'atto 20 gennaio 2009 rep. 2141 notaio [OSCURATO:PERSONA] (registrato il 9febbraio 2009 al n. 1216) Agriber ha venduto, con separate compravenditeai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], solo unaparte dei beni acquistati coi due rogiti 29 maggio 2007 (insieme ad altri,provenienti dall'atto di conferimento in società 28 settembre 2007), non ècontestato che nel 2009 Agriber, come rilevato dal primo giudice, ha vendutotutti i fabbricati rurali acquistati coi rogiti 29 maggio 2007 e poi - nel 2008 -accatastati come fabbricati civili nonché i beni ad essa pervenuti nel 2007per effetto di conferimento in società da parte della signora Bonetti con atto28 settembre 2007, indicato quale atto di provenienza nei seguenti contrattidi compravendita posti in essere da Agriber nel 2009: - il già citato contratto20 gennaio 2009 notaio [OSCURATO:PERSONA]; - il contratto 29 luglio 2009 notaio Covati(v. già il preliminare 9 giugno 2009) avente ad oggetto la vendita incomproprietà a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un complessoimmobiliare con annessa piscina in Agazzano (PC) località [OSCURATO:PERSONA] al foglio17 per il corrispettivo dichiarato di euro 2.700.000,00; circostanze tutterilevanti ai fini dell'affermazione secondo cui in capo ad Agriber non potevaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconoscersi la qualità di imprenditore agricolo professionale nei termini dicui ai già citati artt. 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99».4.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha dunque correttamenteritenuto la legittimità della revoca della concessa agevolazione, nessunrilievo assumendo che con gli atti oggetto dell’atto impugnato si fosseproceduto alla vendita solo di una parte dei terreni originariamenteacquistati con relativa agevolazione fiscale, in quanto ad escludere lasussistenza dei presupposti era sufficiente il mancato esercizio esclusivodell'attività agricola.5.

Il rigetto del quinto motivo, trattandosi di ratio alternativa deldecidere, determina l’assorbimento del quarto motivo con cui si denuncia, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 345 c.p.c.per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto questione nuova, non formulata in primo grado, ilmotivo di appello «sulla ulteriore violazione dell’art. 6 della Legge n. 1154del 5 ottobre 1960».6.

Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.7.

Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dellaricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];-resistente-Numero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 758/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO.[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 252/2014 della Commissione tributaria provinciale di Piacenza,in rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di rettificae liquidazione di imposta di registro a seguito di revoca delle concesseagevolazioni previste dalla legge n. 604/1954 e dall’art. 2, comma 4, d.lgs.n. 99/2004, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietàcontadina.L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipareall’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e artt. 1, comma 3 e 2, comma 4,d.lgs. n. 99/2004 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3.c.p.c» per averela Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «"irrilevante" aifine del decidere l'archiviazione della verifica fiscale condotta dall'Agenziadelle Entrate su AGRIBER con riferimento al periodo di imposta 2009» conriguardo all’esercizio dell’attività agricola.1.2. La doglianza è inammissibile.1.3. Con riferimento alla violazione dell'art. 116 c.p.c., deve infattiosservarsi che una questione di violazione o di falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. da parte del giudice di merito può porsi solo allorché si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass. n. 27000 del 2016, n. 11892 del 2016, n. 13960 del 2014) mentre,ove si deduca - come nel caso di specie - che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura èconsentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n.13960/2014 cit.; v. anche Cass. n. 14267 del 2006; conf. n. 24434 del 2016,secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sededi ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360,primo comma, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla letturadella sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sededi legittimità»), censura peraltro nel caso di specie in presenza di una cd.doppia conforme (art. 348, quarto comma, c.p.c., applicabile rationetemporis).1.4. Il motivo è quindi inammissibile perché viene prospettato, sottol'improprio profilo della violazione delle ulteriori norme sopra indicate, unvizio della motivazione della sentenza della CTR, in quanto dall'esame delmotivo non emerge l'effettiva deduzione di una violazione di legge o di unerrore di sussunzione in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, intendendola ricorrente in realtà censurare la motivazione in base alla quale il Giudiceha accertato che la verifica fiscale condotta da Agenzia delle entrate erainidonea a dimostrare lo svolgimento dell’attività agricola da parte dellacontribuente, lamentando, pertanto, un difetto di motivazione finalizzato adottenere da questa Corte una «diversa» valutazione delle risultanzeprocessuali (valutazione che, invece, è riservata al Giudice di merito).2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazionee falsa applicazione degli artt. 1, comma 3, e art. 2, comma 4, d.lgs. n.99/2004 nonché dell'art. 2697 c.c.» per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente ritenuto che, avendo la contribuente posto «inessere le operazioni immobiliari individuate negli atti di liquidazione»sottoposti a tassazione, ciò «escluderebbe di per sé che la medesima abbiaesercitato in via esclusiva attività agricola, in quanto non potrebbe averricavato integralmente il proprio reddito unicamente da attività agricoledefinite dall'art. 2135 c.c.», affermando altresì che, ad ulteriore confermaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026del mancato rispetto del requisito dell'esclusività, deponeva lo statuto dellasocietà contribuente laddove era previsto che essa potesse, altresì, svolgere«nei limiti della legislazione vigente ed in via secondaria e strumentale ai finidel raggiungimento del suddetto oggetto sociale, anche l'attività di acquisto,vendita, permuta, locazione, comodato, gestione (per conto proprio e non diterzi), valorizzazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili accantoall'oggetto esclusivo dell'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135,comma primo, c.c. e delle attività connesse», e che la contribuente era infinevenuta meno all’onere probatorio, sulla stessa gravante, a norma dell'art. 1,comma 3, D. Lgs. n. 99/2004, di esercitare in concreto ed in via esclusiva leintegralmente ricavato il proprio reddito, nel periodo in esame, unicamenteda attività agricole.2.2. Le doglianze vanno parimenti disattese.2.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha respinto al riguardo ilgravame della contribuente affermando quanto segue:« ...- pacifica laconsistente attività (operazioni immobiliari) posta in essere da Agriber nel2009 e riguardante la vendita di immobili acquistati nel 2007 o acquisitisempre nel 2007 per effetto di conferimento da parte della socia Bonetti,l'appellante nulla ha dedotto (né lo aveva fatto in primo grado) adimostrazione del fatto obiettivo di esercitare in concreto attività agricola invia esclusiva (dato essenziale, questo, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, 3°co., d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dunque della qualificazione di una societàdi capitali come società agricola: è insufficiente la mera previsione statutariase non riscontrata da corrispondenti elementi fattuali) non assolvendo cosìl'onere di allegazione e prova su di essa in concreto incombente a frontedelle puntuali circostanze già illustrate negli atti di liquidazione, mentre alcontrario gli elementi già addotti dall'amministrazione con gli atti diliquidazione e valutati come convincenti dalla [OSCURATO:PERSONA] ad escludere che nel periodo qui in esame Agriber abbia ricavatointegralmente il proprio reddito solo da attività agricole».2.4. In diritto, questa Corte si è espressa sul punto con l’ordinanza n.11583/2023, alle cui argomentazioni può qui bastare un mero richiamo perNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026assoluta identità di ratio della fattispecie odierna, tanto da potersi senz'altroanche qui ribadire che in tema di imposta di registro, ai fini dell'agevolazioneprevista per le società agricole dall'art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99 del 2004,lo svolgimento in modo esclusivo delle attività elencate nell'art. 2135 c.c.deve essere effettivo e non formale, considerata la ratio di tale norma diincentivare le società che realmente svolgono in tal modo tali attività e quellead esse connesse; pertanto, il contribuente deve fornire la prova rigorosadella sussistenza delle condizioni previste dall'indicata norma codicistica e,in particolare, di condurre i terreni stessi e che su questi persistel'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non essendo sufficiente la costituzione diuna società semplice diretta alla coltivazione del fondo, in quanto ènecessario provare l'effettivo esercizio dell'impresa.2.5. Alla luce di tali premesse i giudici di merito hanno correttamenteaffermato la legittimità dell’atto impugnato, rigettando il ricorso dellacontribuente, visto che era mancata la prova di «esercitare in concreto3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione degli artt. 112 c.p. c. e dei principigenerali in materia di contenzioso tributario» relativamente al principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo parimenti escluso losvolgimento di attività strumentali rispetto all’attività agricola, al fine didimostrare la natura esclusiva di quest’ultima, sostenendo, la contribuente,che «il rispetto del requisito dell'esclusività di cui all'art. 1, comma 3, D. Lgs.n. 99/2004 non richiede affatto che il reddito della società derivi unicamenteda attività agricole, essendo sufficiente la prevalenza delle stesse».3.2. La doglianza va respinta sulla scorta di quanto dianzi affermato conriferimento al secondo motivo di ricorso, che assume valore dirimente.4.1. Con il quinto motivo, da esaminare preliminarmente rispetto alquarto motivo per il principio della ragione più liquida, la ricorrente denuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 6 dellaLegge n. 1154 del 5 ottobre 1960 per avere la Commissione tributariaregionale erroneamente «affermato l'irrilevanza del fatto ... che, con l'attodi vendita del 20 gennaio 2009 rep. n. 2141 [OSCURATO:PERSONA], AGRIBERNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026abbia rivenduto, prima dei cinque anni, solo una parte e non tutti i terreniacquistati nel 2007 medianti gli atti n. 4679 e 4716», sostenendo, laricorrente, che in applicazione dell'art. 6, cit. l'Agenzia delle Entrate avrebbedovuto applicare l'aliquota agevolata prevista dalla prevista dalla Nota I art.1 tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/1986 limitatamente alla quota partevenduta con l'atto notarile rep, n. 1216 e non all'intero valore dei terreniacquistati con gli atti ai quali era stata applicata l’agevolazione fiscale inoggetto.4.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, al riguardo, ha respinto ilgravame sulla scorta dei seguenti rilievi:« ... la decadenza è stata affermata,in primo luogo, per non essere Agriber un soggetto che ha svolto, almomento degli acquisti o nei cinque anni dalla data di applicazione delleagevolazioni, attività agricola in via esclusiva (il che, essendo sufficiente alrigetto dell'impugnazione contro gli avvisi di liquidazione, rende irrilevantel'argomento svolto dall'appellante); ad ogni modo, anche a voler ritenereche con l'atto 20 gennaio 2009 rep. 2141 notaio [OSCURATO:PERSONA] (registrato il 9febbraio 2009 al n. 1216) Agriber ha venduto, con separate compravenditeai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], solo unaparte dei beni acquistati coi due rogiti 29 maggio 2007 (insieme ad altri,provenienti dall'atto di conferimento in società 28 settembre 2007), non ècontestato che nel 2009 Agriber, come rilevato dal primo giudice, ha vendutotutti i fabbricati rurali acquistati coi rogiti 29 maggio 2007 e poi - nel 2008 -accatastati come fabbricati civili nonché i beni ad essa pervenuti nel 2007per effetto di conferimento in società da parte della signora Bonetti con atto28 settembre 2007, indicato quale atto di provenienza nei seguenti contrattidi compravendita posti in essere da Agriber nel 2009: - il già citato contratto20 gennaio 2009 notaio [OSCURATO:PERSONA]; - il contratto 29 luglio 2009 notaio Covati(v. già il preliminare 9 giugno 2009) avente ad oggetto la vendita incomproprietà a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un complessoimmobiliare con annessa piscina in Agazzano (PC) località [OSCURATO:PERSONA] al foglio17 per il corrispettivo dichiarato di euro 2.700.000,00; circostanze tutterilevanti ai fini dell'affermazione secondo cui in capo ad Agriber non potevaNumero registro generale 33778/2019Numero sezionale 3105/2026Numero di raccolta generale 15243/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconoscersi la qualità di imprenditore agricolo professionale nei termini dicui ai già citati artt. 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99».4.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha dunque correttamenteritenuto la legittimità della revoca della concessa agevolazione, nessunrilievo assumendo che con gli atti oggetto dell’atto impugnato si fosseproceduto alla vendita solo di una parte dei terreni originariamenteacquistati con relativa agevolazione fiscale, in quanto ad escludere lasussistenza dei presupposti era sufficiente il mancato esercizio esclusivodell'attività agricola.5. Il rigetto del quinto motivo, trattandosi di ratio alternativa deldecidere, determina l’assorbimento del quarto motivo con cui si denuncia, aisensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 345 c.p.c.per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoinammissibile, in quanto questione nuova, non formulata in primo grado, ilmotivo di appello «sulla ulteriore violazione dell’art. 6 della Legge n. 1154del 5 ottobre 1960».6. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.7. Nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dellaricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 15243/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris