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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 11192/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso N. 10234/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso 2e,kl - controricorrente - N. 10234/19 R.G. avverso la sentenza n. 6190/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 3.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in forza di tre ingiunzioni di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910 emesse il 11.1.2008 - avviò nei confronti dell'INPDAP (ora, e di seguito, INPS) un pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Roma, e quindi presso la Banca d'Italia, tesoriere dell'ente, per l'importo complessivo precettato di € 3.195.106,87, oltre accessori (al netto di alcuni pagamenti parziali effettuati dall'ente stesso).

Proposta opposizione dall'ente previdenziale - negandosi il diritto della Regione di procedere ad esecuzione forzata, sia per mancanza di valido titolo esecutivo, sia per intervenuta prescrizione dei crediti vantati (attinenti all'anticipazione dell'indennità di fine rapporto in favore di alcuni ex dipendenti regionali, collocati a riposo negli anni dal 1984 al 1999) - l'adito Tribunale la rigettò con sentenza del 18.4.2011, regolando le spese.

Detta sentenza venne gravata principalmente dall'ente previdenziale, ed incidentalmente dalla Regione, per non essere stata dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c., in relazione a tre opposizioni dapprima introdotte dall'ente presso il G.d.L. di Bari avverso altrettante ingiunzioni di pagamento.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.10.2008, rigettò l'appello incidentale della N. 10234/19 R.G.

Regione, dichiarò inammissibile il primo motivo del ricorso principale dell'INPS e, in riforma della prima decisione, accolse il secondo motivo, dichiarando la nullità dell'atto di precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del pignoramento, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la Regione Puglia, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'INPS.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 r.d. n. 639/1910 e 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

L'istituto ricorrente si duole della decisione nella parte in cui s'è ritenuto che tra l'opposizione all'esecuzione, oggetto di questo giudizio, e le tre opposizioni all'epoca proposte dall'ente previdenziale dinanzi al G.d.L. di Bari, avverso le predette ingiunzioni di pagamento, non fosse prospettabile identità di cause - per petita e causae petendi - con conseguente inconfigurabilità della litispendenza, noto invece essendo che quando l'opposizione ex art. 3 cit. viene proposta oltre il termine, come nella specie, con essa si contesta il diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata, esattamente come avviene in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. 1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice d'appello, accogliendo l'eccezione di prescrizione, omette di spiegare perché la decisione di primo grado (che aveva N. 10234/19 R.G. dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione) andava riformata. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge Reg.

Puglia n. 22/1983, nonché falsa applicazione dell'art. 19 del r.d. n. 2418/1933, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Ci si duole dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui la vicenda deve sussumersi nell'ambito dell'art. 19 cit., che concerne l'indennità premio di servizio vantato direttamente dagli iscritti verso l'ente previdenziale e prevede la prescrizione quinquennale, avendo i relativi crediti mantenuto la propria natura previdenziale; si sostiene, al contrario, che nella specie si tratta di prestazioni erogate dalla Regione, in parte ad estinzione di un proprio debito, ed in parte di un debito dell'allora INPDAP; e ciò in forza della previsione dell'art. 6 della I.r. n. 22/1983, così il credito assumendo mero carattere restitutorio, soggetto a prescrizione decennale. 2.1 — Va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, tesoriere dell'ente debitore, ossia la Banca d'Italia.

A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (Cass. n. 13533/2021).

Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed / N. 10234/19 R.G. almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché "la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria".

Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imis in giudizio la Banca d'Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l'intero procedimento, per violazione dell'art. 102 c.p.c. 3.1 - Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario.

Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, N. 10234/19 R.G. previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso N. 10234/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso 2e,kl - controricorrente - N. 10234/19 R.G. avverso la sentenza n. 6190/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 3.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - in forza di tre ingiunzioni di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639/1910 emesse il 11.1.2008 - avviò nei confronti dell'INPDAP (ora, e di seguito, INPS) un pignoramento presso terzi presso il Tribunale di Roma, e quindi presso la Banca d'Italia, tesoriere dell'ente, per l'importo complessivo precettato di € 3.195.106,87, oltre accessori (al netto di alcuni pagamenti parziali effettuati dall'ente stesso). Proposta opposizione dall'ente previdenziale - negandosi il diritto della Regione di procedere ad esecuzione forzata, sia per mancanza di valido titolo esecutivo, sia per intervenuta prescrizione dei crediti vantati (attinenti all'anticipazione dell'indennità di fine rapporto in favore di alcuni ex dipendenti regionali, collocati a riposo negli anni dal 1984 al 1999) - l'adito Tribunale la rigettò con sentenza del 18.4.2011, regolando le spese. Detta sentenza venne gravata principalmente dall'ente previdenziale, ed incidentalmente dalla Regione, per non essere stata dichiarata la litispendenza ex art. 39 c.p.c., in relazione a tre opposizioni dapprima introdotte dall'ente presso il G.d.L. di Bari avverso altrettante ingiunzioni di pagamento. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 3.10.2008, rigettò l'appello incidentale della N. 10234/19 R.G. Regione, dichiarò inammissibile il primo motivo del ricorso principale dell'INPS e, in riforma della prima decisione, accolse il secondo motivo, dichiarando la nullità dell'atto di precetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del pignoramento, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la Regione Puglia, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'INPS. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 r.d. n. 639/1910 e 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'istituto ricorrente si duole della decisione nella parte in cui s'è ritenuto che tra l'opposizione all'esecuzione, oggetto di questo giudizio, e le tre opposizioni all'epoca proposte dall'ente previdenziale dinanzi al G.d.L. di Bari, avverso le predette ingiunzioni di pagamento, non fosse prospettabile identità di cause - per petita e causae petendi - con conseguente inconfigurabilità della litispendenza, noto invece essendo che quando l'opposizione ex art. 3 cit. viene proposta oltre il termine, come nella specie, con essa si contesta il diritto di procedere alla minacciata esecuzione forzata, esattamente come avviene in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. 1.2 - Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Il ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione nella parte in cui il giudice d'appello, accogliendo l'eccezione di prescrizione, omette di spiegare perché la decisione di primo grado (che aveva N. 10234/19 R.G. dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardiva proposizione) andava riformata. 1.3 — Con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della legge Reg. Puglia n. 22/1983, nonché falsa applicazione dell'art. 19 del r.d. n. 2418/1933, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Ci si duole dell'affermazione del giudice d'appello secondo cui la vicenda deve sussumersi nell'ambito dell'art. 19 cit., che concerne l'indennità premio di servizio vantato direttamente dagli iscritti verso l'ente previdenziale e prevede la prescrizione quinquennale, avendo i relativi crediti mantenuto la propria natura previdenziale; si sostiene, al contrario, che nella specie si tratta di prestazioni erogate dalla Regione, in parte ad estinzione di un proprio debito, ed in parte di un debito dell'allora INPDAP; e ciò in forza della previsione dell'art. 6 della I.r. n. 22/1983, così il credito assumendo mero carattere restitutorio, soggetto a prescrizione decennale. 2.1 — Va rilevata d'ufficio la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., non risultando sia mai stato evocato in giudizio il terzo pignorato, tesoriere dell'ente debitore, ossia la Banca d'Italia. A seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha infatti recentemente affermato che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato" (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed / N. 10234/19 R.G. almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell'interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l'interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsione di cui all'art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché "la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria". Ritiene la Corte di dover dare continuità a questo nuovo indirizzo, con la conseguenza che, non essendo stata evocata ab imis in giudizio la Banca d'Italia, terza pignorata, la sentenza impugnata è nulla, così come lo è l'intero procedimento, per violazione dell'art. 102 c.p.c. 3.1 - Si impone dunque la rimessione al giudice di primo grado, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Il giudice di merito provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento; rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla rinnovazione del giudizio, N. 10234/19 R.G. previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 16
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