CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30861/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 10 febbraio 203, con la quale il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza intesa a ottenere l' adeguamento della pena e la sua rideterminazione, in favore del ricorrente, contestuale alla revoca dell' ergastolo inflittagli con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 11 novembre 2005 (irrevocabile il 9 luglio 2007), in quella di trent'anni di reclusione, e deduce - con un unico e articolato motivo - violazione di legge e vizio cli motivazione per contrasto della pena stessa con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU); Ritenuto che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen., per contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 3 CEDU, nella parte in cui prevede l'applicazione dell'ergastolo, pena di natura perpetua, in ragione della connotazione polifunzionale della sanzione, comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e della previsione di una disciplina di esecuzione della pena che consente di escluderne in concreto la perpetuità» (Sez. 1, n. 28579 del 17/03/2022, Caputo, Rv. 283510); Rilevato, dunque, che alle richiamate coordinate ermeneutiche si è correttamente attenuta l'ordinanza impugnata, mentre il ricorso si è limitato ad affermare e reiterare in termini assertivi il carattere degradante e la contrarietà alla dignità umana della perpetuità dell'ergastolo, senza prendere in esame la posizione esecutiva del proponente, senza addurre l'eventuale formulazione da parte sua di istanze in tesi respinte e senza addurre l'impossibilità di conseguire concretamente la liberazione condizionale, sicché la critica difensiva, pertanto, si è risolta in prospettazioni aspecifiche, non supportate con elementi giuridicamente argomentati e non sorrette da argomenti logicamente persuasivi; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di • inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il