CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37317/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DELLA LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 23 Marzo 2021 con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso quale mandante (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esecutori materiali) nel delitto di omicidio, aggravato dalle sevizie e crudeltà nonché dal metodo e dalla finalità mafiosa, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (artt. 110, 575, 577, primo comma n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 4, 416-bis.1 cod. pen.), che veniva picchiato violentemente e investito con una motocicletta in data 30 ottobre 2004 (decesso avvenuto il 29 novembre 2004). 1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici della fase cautelare è stata affermata la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale mandante della violenta aggressione effettuata a scopo di ritorsione a causa della scissione posta in essere, rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA], figliastro della vittima, nonché allo scopo di acquisire con violenza informazioni sul suddetto. A fondamento della gravità indiziaria sono state indicate: le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia appartenenti all'uno o all'altro dei cartelli camorristici operanti sul territorio (tra cui spiccano quelle, rese per conoscenza diretta, da [OSCURATO:PERSONA] e quelle, rese da [OSCURATO:PERSONA] de relato dall'autore materiale Mennetta); le dichiarazioni della figlia della vittima e di testimoni ritenuti reticenti alla luce dei risultati delle captazioni avvenute in data 6 dicembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata denunciando il vizio della motivazione con riguardo: - alla gravità indiziaria (primo motivo). La difesa contesta la motivazione con riguardo alla ritenuta attendibilità del dichiarante [OSCURATO:PERSONA] perché non gli è stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione ex art. 8 I. n. 203 del 1991 e perché il suo narrato è contraddittorio circa l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di recarsi personalmente sul posto dell'agguato ovvero di inviare sul posto il dichiarante [OSCURATO:PERSONA] per accertarsi delle condizioni della vittima che, in patente contrasto con le dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe rinvenuto abbandonato a terra in perfetta solitudine mentre, invece, era stato soccorso dalla figlia. La difesa contesta altresì la motivazione con riguardo alla diversità dei moventi indicati dai vari collaboratori, l'inattendibilità e contraddittorietà del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], nonché il vizio della motivazione perché la teste oculare [OSCURATO:PERSONA] non ha indicato la presenza di tutti i soggetti la cui appartenenza al commando è stata affermata dai collaboratori; si evidenzia, inoltre, che soltanto due collaboratori su tredici indicano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale corresponsabile dell'omicidio, mentre lo stesso, che non era il vertice associativo (rappresentato dal fratello Cosimo), non avrebbe potuto ordinare l'azione in questione che, del resto, altri dichiaranti attribuiscono a una iniziativa estemporanea del ricorrente, così contraddicendo gli altri collaboratori. - alla sussistenza del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen. per l'imprevedibilità dello sviluppo dell'azione posta in essere dai due esecutori materiali, non essendo in atto una faida di camorra che giustificasse o lasciasse prevedere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (secondo motivo); - alla qualificazione del fatto alla stregua dell'omicidio preterintenzionale ex art. 584 cod. pen. (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che presenta tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato. 2. Il motivo di ricorso sulla gravità indiziaria è nel complesso infondato. 2.1. È utile premettere, tenuto conto che il ricorso è in parte caotico, che i giudici della cautela hanno affermato il ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito: - che l'ordine di «picchiare» [OSCURATO:PERSONA] è stato dato in sua presenza dal ricorrente per fare «un dispetto» ad [OSCURATO:PERSONA] in quanto transitato nelle file degli «scissionisti»; - che, poco dopo il compimento della azione delittuosa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si è personalmente recato davanti all'abitazione della vittima per accertare se fosse morta, scorgendo la presenza di [OSCURATO:PERSONA]; Secondo i giudici di merito la dichiarazione è riscontrata: - dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito di avere appreso dall'autore materiale [OSCURATO:PERSONA] (suo parente) che l'ordine di «picchiare duramente» [OSCURATO:PERSONA] fu dato dal boss [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- dalle dichiarazioni del testimone oculare [OSCURATO:PERSONA] la quale ha confermato di essere uscita in strada alla ricerca di aiuto e di avere, proprio in quel frangente, notato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Le doglianze difensive, che sostanzialmente ripropongono le censure sviluppate nel corso del procedimento di riesame, oltre a non confrontarsi con la specifica motivazione estesa dal Tribunale, sono in larga parte versate in fatto in quanto volte a investire la Corte di legittimità delle valutazioni di merito sui singoli elementi indiziari, sulla attendibilità e credibilità dei dichiaranti e sulla complessiva convergenza degli elementi d'accusa. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «le dichiarazioni accusatorie rese dal co-indagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sono idonee a fornirsi reciproco riscontro qualora siano attendibili e, anche in relazione a distinti frammenti dell'attività criminosa, colleghino l'indagato o l'imputato al fatto» (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867). È perciò infondata la doglianza che contesta, allo scopo di escludere la credibilità dei collaboratori di giustizia, la parziale non coincidenza delle rappresentazioni fattuali dei chiamanti in correità. Costituisce fondamentale principio di diritto, costantemente richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la reciproca conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone imputate in procedimenti connessi a norma dell'articolo 12 cod. proc. pen. ovvero imputate di reato collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., non esige che le propalazioni attengano all'idem dictum; è bensì sufficiente che i fatti rappresentati siano in rapporto di univoca implicazione rispetto alla specifica condotta criminosa da provare (così, in motivazione, Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). 2.3. Del resto, come ha ben posto in luce l'ordinanza impugnata, che sul punto non riceve una critica specifica, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] — tralasciando la palese irrilevanza del mancato riconoscimento in altri procedimenti tuttora pendenti dell'attenuante ex art. 8 I. n. 203 del 1991 — , che riferisce di elementi dallo stesso appresi in via diretta, risultano confortate nel nucleo essenziale dell'apporto conoscitivo fornito — per quello che riguarda le modalità e caratteristiche dell'azione, il ruolo dei singoli protagonisti, il contesto entro cui il delitto si è sviluppato e la piena conoscenza del fatto da parte di tutti gli appartenenti all'organizzazione camorristica — da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] che ha raccolto le confidenze di uno degli autori materiali, nonché da quelle del teste oculare che, come già riferito dal primo dichiarante, ha pure individuato la presenza del mandante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del luogo ove è avvenuta l'aggressione. 2.4. Non risulta, in effetti, comprensibile la critica difensiva secondo la quale la presenza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso inutile quella di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di essere stato inviato sul posto allo scopo di accertarsi delle condizioni della vittima, poiché — come hanno puntualmente evidenziato i giudici di merito senza ricevere una critica specifica — diverse appaiono le funzioni svolte dai due individui nella specifica circostanza. 2.5. Non risulta decisiva, così come hanno posto in luce i giudici del riesame, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia scorto [OSCURATO:PERSONA], ma anzi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — così palesandone il diretto coinvolgimento —, a cagione della concitazione del momento e dei tentativi della donna di cercare aiuto, così ulteriormente confortando la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] che colloca il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del delitto, come ha pure personalmente accertato la figlia della vittima. I tentativi della donna di cercare aiuto per il proprio genitore gravemente ferito confortano, ancora una volta, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla circostanza che la vittima fosse, almeno in qualche frangente, rimasta da sola a terra in attesa dei soccorsi e in tale contesto osservata proprio da [OSCURATO:PERSONA] ivi inviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a tale specifico scopo. 2.6. Il primo motivo di ricorso è dunque nel complesso infondato perché non è idoneo a porre in discussione la logica e coerente motivazione sulla gravità indiziaria che il tribunale del riesame ha basato sulla convergenza del narrato dei collaboratori e sulle specifiche indicazioni offerte dalla teste oculare. 3. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso che riguarda il concorso anomalo poiché meramente assertivo e privo di qualunque capacità critica rispetto alla puntuale motivazione estesa dai giudici dell riesame» quali hanno evidenziato come l'evento più grave era necessariamente oggetto di rappresentazione in quanto logico sviluppo dell'azione, alla stregua di una valutazione in concreto della prevedibilità del diverso reato commesso dai concorrenti. Tale valutazione, del resto, ha tenuto conto del palese contesto camorristico in cui i fatti si svolsero, degli animi accecati dall'odio a causa della sanguinosa faida che stava prendendo piede in quell'area e che avrebbe fatto registrare decine omicidi anche in danno di estranei alla camorra, della personalità efferata ed allarmante degli autori materiali facenti parte del clan camorristico [OSCURATO:PERSONA], delle circostanze ambientali foriere di atti efferati sol che se ne offrisse la minima possibilità, nonché della specifica indicazione di picchiare duramente la vittima, così palesandosi l'indifferenza per il più grave esito dell'azione commissionata, poi, infatti, puntualmente verificatosi. 4. È, del pari, inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica ex art. 584 cod. pen. poiché generico e versato in fatto. Dato atto che la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile in questa sede, il motivo di ricorso si limita a valorizzare la circostanza che l'omicidio è stato commesso a mani nude, trascurando la concomitante azione di violenza fisica posta in essere da due esponenti della camorra i quali hanno persino utilizzato un veicolo per schiacciare il corpo della vittima, così chiaramente ponendo in essere un'azione univocamente diretta a cagionare la morte per le gravi lesioni derivanti dal sormontamento posto in essere con un mezzo meccanico, strumento che per le proprie caratteristiche intrinseche e per le modalità di impiego costituisce univoca indicazione della finalità omicida dell'azione. Il ricorso omette di confrontarsi con tali specifici elementi che sono stati puntualmente valorizzati dai giudici della fase cautelare. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. CI C\.i I CM C:, t C') i (13 d i Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, X i disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CtS O) 1 i i Così deciso il 9