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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 06609/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1, codice strada (in Carlopoli, il 23/10/2019); ritenuto, quanto alla dedotta nullità della sentenza, per mancata correzione di un errore nel capo di imputazione (in relazione al /ocus e al tempus commissi delícti), che la doglianza è del tutto aspecífica e priva di ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, non essendo stato allegato alcun vulnus ai diritti della difesa ed essendo stato il fatto per il quale la stessa è stata esplicata nei giudizi di merito ricostruito nella sentenza appellata nei termini spazio-temporali indicati dal ricorrente (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, con riguardo al dedotto vizio di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato contestato, la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, non preceduta da effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito operato una disamina complessiva della condotta, evidenziando come la positività alla sostanza stupefacente fosse stata accertata mediante esame ematochimico e attraverso un quadro sintomatologico rilevato al momento del controllo su strada (f.3); che, anche in riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il ricorso è inammissibile, avendo i giudici territoriali utilizzato argomentazioni basate su evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), ricollegando il maggior disvalore della condotta alle sue concrete modalità e al pericolo generato (guida di un autocarro lungo una strada pubblica, in grave stato di alterazione psicofisica con ridotte capacità di apprestare manovre atte a scongiurare pericoli alla circolazione stradale); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 gennaio 2024 nsigliere estensore Il Presidente D E POSITATA A:\ el"

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il reato di cui all'art. 187, comma 1, codice strada (in Carlopoli, il 23/10/2019); ritenuto, quanto alla dedotta nullità della sentenza, per mancata correzione di un errore nel capo di imputazione (in relazione al /ocus e al tempus commissi delícti), che la doglianza è del tutto aspecífica e priva di ragioni di diritto e di fatto a sostegno della richiesta, non essendo stato allegato alcun vulnus ai diritti della difesa ed essendo stato il fatto per il quale la stessa è stata esplicata nei giudizi di merito ricostruito nella sentenza appellata nei termini spazio-temporali indicati dal ricorrente (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, con riguardo al dedotto vizio di motivazione in punto di penale responsabilità per il reato contestato, la doglianza costituisce mera riproposizione di motivo di gravame, non preceduta da effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtellí, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito operato una disamina complessiva della condotta, evidenziando come la positività alla sostanza stupefacente fosse stata accertata mediante esame ematochimico e attraverso un quadro sintomatologico rilevato al momento del controllo su strada (f.3); che, anche in riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, il ricorso è inammissibile, avendo i giudici territoriali utilizzato argomentazioni basate su evidenze fattuali, oltre che coerenti con il disposto normativo e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01; sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Rv. 283044-01; sez. 4, n. 36534 del 15/9/2021, Carrusci, Rv. 281922-01), ricollegando il maggior disvalore della condotta alle sue concrete modalità e al pericolo generato (guida di un autocarro lungo una strada pubblica, in grave stato di alterazione psicofisica con ridotte capacità di apprestare manovre atte a scongiurare pericoli alla circolazione stradale); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 gennaio 2024 nsigliere estensore Il Presidente D E POSITATA A:\ el"
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