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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14571/2023

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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) Elson, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 aprile 1983; avverso la sentenza n. 3196/2021 della Corte di appello di Brescia del 15 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza pronunziata in data 15 dicembre 2021, disattendendo l'appello proposto dall'imputato, ha confermato integralmente la precedente sentenza con la quale, in data 7 dicembre 2020 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle imputazioni a lui contestate, aventi ad oggetto una pluralità di episodi di cessione di sostanza stupefacente, e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione fra tutti gli episodi delittuosi di cui in rubrica e disapplicata la contestata recidiva, alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre accessori.

Avverso la sentenza emessa dal giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del Gjok9, affidando le proprie doglianze ad un solo motivo di impugnazione, concernente la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per come formulato è inammissibile.

Si osserva che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, fra i motivi del gravame che l'odierno ricorrente aveva mosso in relazione alla sentenza di condanna pronunziata a suo carico dal Tribunale di Brescia vi era anche la doglianza riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Tanto premesso, si rileva da parte di questo giudice della legittimità che, per inveterata giurisprudenza, confermata dalla unanime dottrina, la, oramai remota, introduzione nell'impianto codicistico dell'art. 62-bis cod. pen, il quale appunto regola la figura normativa delle circostanze attenuanti generiche, fu dovuta alla esigenza di consentire, in occasione del trapasso anche politico ed istituzionale conseguente alla cessazione del Secondo conflitto mondiale, una generale opportunità di mitigazione delle sanzioni edittali, ritenute particolarmente severe, originariamente previste dal legislatore penale del 1930, onde meglio calibrare la sanzione, stante anche la sua essenziale funzione rieducativa e non esclusivamente afflittiva, alla effettiva gravità del fatto commesso ad alla personalità del soggetto che lo ha realizzato.

Una tale originaria esigenza si è perpetuata negli anni, essendo ancora adesso ampiamente riscontrabile nella giurisprudenza, anche di questa Corte, la affermazione secondo la quale le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 febbraio 2021, n. 5247; in termini sostanzialmente identici: idem Sezione II penale, 4 marzo 2019, n. 9299).

Ciò premesso deve ritenersi che, l'indicata finalità, cioè l'adeguamento della congruità della pena al caso specifico di fronte al quale il giudice si trovi, consenta che la motivazione della esclusione del predetto beneficio si intenda resa, sia pure in termini impliciti (e sulla possibilità di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in termini non solamente espliciti ma anche impliciti, si veda, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 marzo 2019, n. 12624), ogni qual volta il giudice indichi in termini di congruità la pena irrogata pur senza tenere conto dell'eventuale diminuzione derivante dalla applicazione del beneficio di cui all'art. 62 -bis cod. pen..

Non può, d'altra parte trascurarsi - trasferendosi in una fattispecie come quella descritta la quaestio non sulla eventuale motivazione omissiva ma sulla correttezza contenutistica della motivazione con la quale, sia pure implicitamente, il predetto beneficio è stato escluso - che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono una sorta di "elemento naturale della fattispecie" di regola presente, salva la prova della sua mancanza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2021, n. 24128, per la quale esse sono riconoscibili non in assenza di elementi di carattere negativo connotanti il soggetto o la vicenda, ma in presenza di fattori che delineano dell'uno o dell'altra profili positivi); è, anzi, vero il contrario, cioè che la dimostrazione della presenza degli elementi costituivi del beneficio rappresenta un onere per la parte che vi ha interesse e, in caso di loro mancato riconoscimento, compete al soggetto che se ne lamenta dimostrare, quanto al grado di legittimità, di avere allegato di fronte ai giudici del merito adeguati elementi che ne avrebbero invece giustificato il riconoscimento e che tali elementi o non sono stati presi in esame nella sede opportuna ovvero sono stati disattesi in termini giuridicamente errati o manifestamente illogici (in tal senso già: Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 aprile 1979, n. 3895; ed ora, senza che l'indirizzo sia mai mutato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2018, n. 54179; idem Sezione III penale, 9 marzo 20:16, n. 9836).Con riferimento al caso di specie va, conclusivamente, rilevato che la Corte di appello bresciana, in ordine alla determinazione della pena, confermando la opzione fatta dal giudice di primo grado, non ha solamente rilevato che la pena base, indicata ad un dipres:so del minimo edittale, era del tutto adeguata alla gravità del fatto, cosi come lo erano i contenuti aumenti derivanti dalla plurima applicazione dell'art. 81, cpv. cod. pen., ma ha, altresì, condiviso - implicitamente escludendo la meritevolezza in capo al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche - il giudizio che sul punto ha espresso il giudice di primo grado, il quale ha segnalato non solo la condizione di pregiudicato dell'imputato ma, anche, la mancanza di elementi di segno positivo che avrebbero potuto giustificare le attenuanti generiche.

A fronte di tale puntuale, pur nella sua sinteticità, motivazione l'attuale ricorrente si è limitato a segnalare la scarsa sintonnaticità dei precedenti penali su di lui gravanti (i quali, sia detto per inciso, sono stati, infatti, ritenuti non idonei a fondare la contestata recidiva, ma che, tuttavia, per quanto remoti, non possono evidentemente costituire un profilo connotante in termini positivi la persona del reo) ed, in termini del tutto generici, il buon comportamento processuale da lui tenuto (che è, peraltro, chiaramente stato considerato sia in sede di determinazione della pena base che di dosimetria, assai benevola, degli aumenti derivanti dalla ritenuta continuazione fra i reati commessi), non evidenziando, quindi, alcun fattore determinante di cui i giudici del merito non abbiano tenuto conto ai fini della valutazione della meritevolezza al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00000 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) Elson, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 aprile 1983; avverso la sentenza n. 3196/2021 della Corte di appello di Brescia del 15 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza pronunziata in data 15 dicembre 2021, disattendendo l'appello proposto dall'imputato, ha confermato integralmente la precedente sentenza con la quale, in data 7 dicembre 2020 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle imputazioni a lui contestate, aventi ad oggetto una pluralità di episodi di cessione di sostanza stupefacente, e lo aveva condannato, ritenuta la continuazione fra tutti gli episodi delittuosi di cui in rubrica e disapplicata la contestata recidiva, alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, oltre accessori. Avverso la sentenza emessa dal giudice del gravame ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria del Gjok9, affidando le proprie doglianze ad un solo motivo di impugnazione, concernente la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per come formulato è inammissibile. Si osserva che, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, fra i motivi del gravame che l'odierno ricorrente aveva mosso in relazione alla sentenza di condanna pronunziata a suo carico dal Tribunale di Brescia vi era anche la doglianza riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tanto premesso, si rileva da parte di questo giudice della legittimità che, per inveterata giurisprudenza, confermata dalla unanime dottrina, la, oramai remota, introduzione nell'impianto codicistico dell'art. 62-bis cod. pen, il quale appunto regola la figura normativa delle circostanze attenuanti generiche, fu dovuta alla esigenza di consentire, in occasione del trapasso anche politico ed istituzionale conseguente alla cessazione del Secondo conflitto mondiale, una generale opportunità di mitigazione delle sanzioni edittali, ritenute particolarmente severe, originariamente previste dal legislatore penale del 1930, onde meglio calibrare la sanzione, stante anche la sua essenziale funzione rieducativa e non esclusivamente afflittiva, alla effettiva gravità del fatto commesso ad alla personalità del soggetto che lo ha realizzato. Una tale originaria esigenza si è perpetuata negli anni, essendo ancora adesso ampiamente riscontrabile nella giurisprudenza, anche di questa Corte, la affermazione secondo la quale le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 febbraio 2021, n. 5247; in termini sostanzialmente identici: idem Sezione II penale, 4 marzo 2019, n. 9299). Ciò premesso deve ritenersi che, l'indicata finalità, cioè l'adeguamento della congruità della pena al caso specifico di fronte al quale il giudice si trovi, consenta che la motivazione della esclusione del predetto beneficio si intenda resa, sia pure in termini impliciti (e sulla possibilità di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche in termini non solamente espliciti ma anche impliciti, si veda, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 marzo 2019, n. 12624), ogni qual volta il giudice indichi in termini di congruità la pena irrogata pur senza tenere conto dell'eventuale diminuzione derivante dalla applicazione del beneficio di cui all'art. 62 -bis cod. pen.. Non può, d'altra parte trascurarsi - trasferendosi in una fattispecie come quella descritta la quaestio non sulla eventuale motivazione omissiva ma sulla correttezza contenutistica della motivazione con la quale, sia pure implicitamente, il predetto beneficio è stato escluso - che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono una sorta di "elemento naturale della fattispecie" di regola presente, salva la prova della sua mancanza (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2021, n. 24128, per la quale esse sono riconoscibili non in assenza di elementi di carattere negativo connotanti il soggetto o la vicenda, ma in presenza di fattori che delineano dell'uno o dell'altra profili positivi); è, anzi, vero il contrario, cioè che la dimostrazione della presenza degli elementi costituivi del beneficio rappresenta un onere per la parte che vi ha interesse e, in caso di loro mancato riconoscimento, compete al soggetto che se ne lamenta dimostrare, quanto al grado di legittimità, di avere allegato di fronte ai giudici del merito adeguati elementi che ne avrebbero invece giustificato il riconoscimento e che tali elementi o non sono stati presi in esame nella sede opportuna ovvero sono stati disattesi in termini giuridicamente errati o manifestamente illogici (in tal senso già: Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 aprile 1979, n. 3895; ed ora, senza che l'indirizzo sia mai mutato: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2018, n. 54179; idem Sezione III penale, 9 marzo 20:16, n. 9836).Con riferimento al caso di specie va, conclusivamente, rilevato che la Corte di appello bresciana, in ordine alla determinazione della pena, confermando la opzione fatta dal giudice di primo grado, non ha solamente rilevato che la pena base, indicata ad un dipres:so del minimo edittale, era del tutto adeguata alla gravità del fatto, cosi come lo erano i contenuti aumenti derivanti dalla plurima applicazione dell'art. 81, cpv. cod. pen., ma ha, altresì, condiviso - implicitamente escludendo la meritevolezza in capo al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche - il giudizio che sul punto ha espresso il giudice di primo grado, il quale ha segnalato non solo la condizione di pregiudicato dell'imputato ma, anche, la mancanza di elementi di segno positivo che avrebbero potuto giustificare le attenuanti generiche. A fronte di tale puntuale, pur nella sua sinteticità, motivazione l'attuale ricorrente si è limitato a segnalare la scarsa sintonnaticità dei precedenti penali su di lui gravanti (i quali, sia detto per inciso, sono stati, infatti, ritenuti non idonei a fondare la contestata recidiva, ma che, tuttavia, per quanto remoti, non possono evidentemente costituire un profilo connotante in termini positivi la persona del reo) ed, in termini del tutto generici, il buon comportamento processuale da lui tenuto (che è, peraltro, chiaramente stato considerato sia in sede di determinazione della pena base che di dosimetria, assai benevola, degli aumenti derivanti dalla ritenuta continuazione fra i reati commessi), non evidenziando, quindi, alcun fattore determinante di cui i giudici del merito non abbiano tenuto conto ai fini della valutazione della meritevolezza al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00000 in favor
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