Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11379/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 57/RG 27445 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

3. Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA] , peraltro attinto da molteplici condanne).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11379MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1896/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27445/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 57/RG 27445 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità.

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.

3. Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA] , peraltro attinto da molteplici condanne).

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 57/RG 27445  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione. 2.  Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. 3.  Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA] , peraltro attinto da molteplici condanne). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da:            11379MASSIMO RICCIARELLI          - Presidente -        Ord. n. sez. 1896/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27445/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 57/RG 27445  [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.  [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di evasione. 2.  Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, che risulta si sia allontanato dal luogo del domicilio coatto senza autorizzazione e senza che ne ricorresse la necessità. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede. 3.  Parimenti anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; comunque, la motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congrua ed esaustiva (pagg 3 , là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del [OSCURATO:PERSONA] , peraltro attinto da molteplici condanne). 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris