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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 14944/2026

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di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato lapronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilreato di furto tentato.2.

Avverso detta sentenza, l’imputato ha personalmente proposto ricorso percassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della leggepenale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di appellonon avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto.3.

Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputatoe non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità̀.Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultanosuperati dalla genetica inidoneità̀ dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che lasottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da unavvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.Al riguardo, le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorsoper cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio deldiritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una suaoggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare unalto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell’atto diimpugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotatoda una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio dilegittimità̀, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti dadifensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti daipropri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».4.

L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deveessere dichiarata de plano.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e alversamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato lapronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilreato di furto tentato.2. Avverso detta sentenza, l’imputato ha personalmente proposto ricorso percassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della leggepenale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen., sostenendo che la Corte di appellonon avrebbe adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dellaparticolare tenuità del fatto.3. Il ricorso è inammissibile perché sottoscritto personalmente dall’imputatoe non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità̀.Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nel ricorso risultanosuperati dalla genetica inidoneità̀ dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.Al riguardo, va ricordato che l’art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che lasottoscrizione del ricorso di legittimità̀ debba essere necessariamente posta da unavvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.Al riguardo, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorsoper cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio deldiritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una suaoggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare unalto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell’atto diimpugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotatoda una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio dilegittimità̀, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti dadifensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti daipropri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».4. L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deveessere dichiarata de plano.All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e alversamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 22 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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