CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Costantini, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in sede con il quale è stata rigettata la richiesta di liberazione anticipata relativamenteai semestri compresi tra il 18 aprile 2016 e il 17 ottobre 2016, dal 18 ottobre 2016 al 25 dicembre 2016 e dal 15 febbraio 2024 al 7 giugno 2024. Il Tribunale ha condiviso il ragionamento del Ma gistrato posto che il ricorrente, in data 25 dicembre 2016, e cioè nel corso del secondo semestre rispetto a quelli relativi alla richiesta di liberazione anticipata, evadeva dagli arresti domiciliari cautelari e si rendeva irreperibile perun lungo periodo indicato in oltre sette anni , sino al 15 f ebbraio 2024 . La latitanza, seguita al reato di evasione, a parere dei giudici di sorveglianza, aveva inficiato il comportamento del condannato non solo in relazione al primo semestre oggetto della richiesta, ma anche per quello successivo , denotando refrattarietà a uniformarsi ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, nonché rendendo evidente il carattere meramente formale dell'adesione alle prescrizioni da parte del condannato. 2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, affidando il ricorso a tre motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione i n relazione alla documentazioneprodotta, circa la non volontarietà dell'avvenuta sottrazione . Il ricorrente ha sottolineato già in sede di reclamo che, nel corso del primo semestre trascorso in misura cautelare, il suo comportamento era stato irreprensibile. Inoltre, si era allegata , nella medesima sede, documentazione (allegata al ricorso per l’autosufficienza) attestante che il condannato non si era reso latitante ma che il suo allontanamento derivava da un errore sulla vigenza della misura cautelare a suo carico. L'arresto, peraltro , era avvenuto senza che il ricorrente avesse opposto resistenza e costui,in carcere, aveva tenuto un comportamento irreprensibil e . Il T ribunale di sorveglianza non valuta , secondo il ricor rente , la documentazione prodotta volta ad attestare, non solo l'assenza della latitanza mai pronunciata formalmente, ma anche la sostanziale mancanza di conoscenza circa l'evolversi del procedimento penale a suo carico. Tanto, come dimostra il fatto che il ricorrente è rimasto a vivere in provincia di Brescia, frequentando sempre gli stessi luoghi,lavorando e premurandosi di rinnovare tutti i documenti personali alla scadenza, con particolare riferimento alla carta d'identità elettronica,rilasciata, da ultimo, il 7 f ebbraio 2024 . Del resto,l'allontanamento dagli arresti domiciliari non ha ancora condotto ad una condanna definitivaa suo carico, per il reato di evasione. 2.2. Con il secondo motivo si denunciainosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla richiesta avanzata per il primo semestre. Perché la violazione possa inficiare anche il semestre precedente alla violazione ci deve essere una condotta tale da rivelarsi particolarmente grave, tanto da far fondatamente dedurre la mancanza di partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per il precedente periodo. Il Tribunale ha esteso le conclusioni anche al semestre precedente senza motivare in ordine alla documentazione prodotta, utilizzandoformule di stile. Del resto, l’allontanamento dagli arresti domiciliari non è,per sua natura , violazione di tale gravità da incidere sulsemestre precedente ma, anzi , nel caso al vaglio, frutto di determinazione estemporanea. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione compiuta sul secondo semestre. Il primo semestre si è concluso senza violazioni e il secondo è stato considerato pregiudicato quanto alla liberazione anticipata richiesta, dall'avvenuto allontanamento risalente al25 dicembre 2016. Tuttavia, non si è valutata l'attività di reinserimento sociale svolta dal condannato, a far data dal 15 f ebbraio 2024 , cioè a partire dall'arresto . Né l'intervallo di tempo intercorrente tra i due periodi èostativo ad una valutazione complessiva, alla luce del positivo comportamento tenuto in carcere,dal febbraio 2024, tale da riverberarsi sui semestri contigui, vista la condotta positiva tenuta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte , F. Costantini, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 1.1.motivi primo e terzo sono in fondat i . Va premesso che, al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari tracciati dall'art. 54 Ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione. In materia si è affermato il condivisibile principio secondo il quale l'oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione del condannato, nel semestre temporale di riferimento, all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743, che ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio). Pertanto, si afferma che la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l'istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento, tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari. 1.2. La giurisprudenza di legittimità, poi, reputa la ricaduta nel reato, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (tra le altre, Sez. 1, n. 43091 del 27/06/2023, Montella; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Pirozzi, Rv. 207705). Inoltre, si riscontra che principio pacifico nel procedimento di sorveglianza è quello secondo il quale possono essere valutati fatti storicamente accertati, dimostrativi dell'insussistenza delle condizioni di fruire della misura alternativa, a prescindere dalla colpevolezza in ordine a tali fatti, qualora per gli stessi penda procedimento penale, quindi senza che sia necessario attendere la definizione di questo (Sez. 1, n. 33826 del 8/07/2011, Terribile, non mass.; Sez. 1, n. 5214 del 30/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196234). Così come è riconosciuto il potere, agli organi di sorveglianza, di valutare, liberamente, le infrazioni disciplinari ai fini dell'eventuale rigetto della richiesta di liberazione anticipata, ivi compresi eventuali rapporti disciplinari che vanno, comunque, vagliati nella loro concretezza sotto il profilo dell'attitudine ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione e, successivamente, che questi siano comparati in un giudizio complessivo con ogni altro elemento eventualmente positivo, risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo in esame. È noto, poi, il condivisibile principio, affermato da questa Corte di legittimità, secondo il quale possono rilevare violazioni incidenti anche sui periodi non immediatamente contigui ma precedenti e successivi rispetto a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché questi siano idonei a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, violazioni che, per operare in questo senso, devono essere tanto più gravi quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati ((Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, Rv. 263428 –01). Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva che, nel caso in valutazione, il Tribunale ribadisce la motivazione del Magistrato in sede di reclamo, a fronte di un ragionamento immune da illogicità manifesta anche in relazione all’estensione dell’incidenza della violazione della misura cautelare anche al secondo semestre, ancorché non ancora accertata con sentenza di condanna definitiva per il reato di evasione. Si osserva,sul punto, che l’ordinanza impugnata spiega, con ragionamento immune da illogicità manifesta e in linea con gli indicati indirizzi giurisprudenziali, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, l’incidenza concreta della violazione acclarata, sotto il profilo dell'attitudine a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, giudicando la violazione come grave e perdurante nel tempo, indicandola come evidente espressione di una mancata volontà di partecipazione effettiva all'opera di rieducazione. Il ricorrente, poi, quanto all’asserito travisamento per omissione della documentazione allegata al reclamo, non spiega specificamente le ragioni della decisività degli atti che si assumono trascuratida parte del Tribunale. Si tratta di documenti che, nella tesi difensiva, erano diretti a dimostrare che il condannato non si era reso irreperibile, come attesterebbe la sua permanenza nella Valcamonica, il rinnovo da parte sua dei documenti , quali la patente, il permesso di soggiorno ela carta di identità, nonché lo svolgimento di attività lavorativa presso una ditta di trasporti. Tuttavia, non si illustra la necessaria decisività dei descritti documenti che, invero, rispetto alla durata della latitanza (per diversi anni) rilevata in senso negativo dai giudici di sorveglianza, avrebbero dovuto provare, piuttosto, la carenza di consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di essere ricercato. La motivazione offerta dal Tribunale segnala che l’evasione dagli arresti domiciliari -in sostanza non contestata - è risalente al 25 dicembre 2016 e che soltantoil 15 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto. Quanto alla necessaria comparazione, ai fini di un giudizio complessivo, con altri elementi indicati come positivi, relativi al periodo di detenzione in carcere, derivanti dalla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale,a partire dal febbraio 2024, si sollecita questa Corte a un riesame di merito, inibito nella presente sede, per i noti limiti del sindacato di legittimità. 1.2. Ilsecondo motivo è infondato. Invero, la motivazione del Tribunale spiega puntualmente, con ragionamento immune da vizi di ogni tipo, come la violazione degli a rresti domiciliari estenda la propria efficacia negativa, legittimamente , al primo , contiguo, semestre oggetto della richiesta di liberazione anticipata , con ragionamento in linea con la richiamata giurisprudenza di legittimità. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosìdecis