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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 08690/2024

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14910/21,proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 novembre 2020 n. 5896; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.1.

Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con il d.lgs.8.8.1991 n. 257.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 13.9.2017 n. 17226 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione del diritto.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

4. Con sentenza 26.11.2020 n. 5896 la Corte d’appello rigettò il gravame.

5. Avverso la sentenza d’appello sono state proposte separate impugnazioni da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso passato per la notifica il 24 maggio 2021, fondato su un motivoed illustrato da memoria; nonché da altri cinq u e degli originari attori, con ricorso notificato telematicamente il 25 maggio e fondato su sette motivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con due separati controricorsi alle suddette impugnazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso principale (Serpelloni).

L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

Deduce il ricorrente, da un lato, che la sentenza non sarebbe motivata; e dall’altro che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia “pienamente ed integralmente recepita”, e nel caso di specie il recepimento non potevadirsi avvenuto nel 1999.

1.1. La prima censura è manifestamente infondata.

La Corte d’appello ha motivato la propriadecisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte, quel che le era consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c..

1.2. La seconda censura è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 1 3281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01).

1.3. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dalricorrente.

In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01).

E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”.

La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n.

L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi.

E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano.

1.4. In via subordinata rispetto al rigetto del motivo appena esaminato, il ricorrente ha chiesto di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, al fine di sottoporle un quesito circa la corretta individuazione del dies a quodel decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria.

Tale questione è stata già sottoposta dal medesimo difensore dell’odierno ricorrente a questa Corte, che ha ritenuto non esservi “ alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano”, con motivazioni alle quali può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 4582 del 11.2.2022, § 5 dei “Motivi della decisione”).2.

Il ricorso successivo (Rubino ed altri).

Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c..

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché “non ha indicato alcuna ragione giuridica posta alla base della sua decisione”, ma si è limitata a richiamare il principio affermato da una decisione di questa Corte(Cass. 6606/14).

2.1. Il motivo è manifestamente infondato per la medesima ragione già indicata al paragrafo1.1. che precede.

3. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell'articolo 2935 c.c..

Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni già indicate al § 1.2 che precede.

4. Col terzo motivo è prospettata la violazione dell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione.

Al di là di tale riferimento, l'illustrazione del motivo si riduce a ciò: che la Corte d'appello avrebbe violato la legge per avere erroneamente individuato il dies a quo di decorso del termine prescrizionale.

4.1. Il motivo, che va correttamente qualificato come denuncia di violazione delle regole sulla prescrizione, è sostanzialmente coincidente col secondo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni.

5. Col quarto motivo è denunciata la violazione dell'articolo 324 c.p.c.

La sentenza di appello è censurata nella parte in cui è ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla pronuncia del tribunale che dichiarò privi di legittimazione passiva i ministeri convenuti.

5.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei primi tre.6.

Col quinto motivo è denunciata la “violazione degli articoli 132 e 112 c.p.c. in relazione al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea”.

6.1. Tale questione, in fattispecie esattamente identica, è stata già sottoposta dal medesimo difensore degli odierni ricorrentia questa Corte, che ha ritenuto non esservi “alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano”, con motivazioni alle quali può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 19962 del 12.7.2023, § 6dei “Motivi della decisione”).

7. Il sesto motivo di ricorso non contiene propriamente alcuna censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita a sostenere che, avendo dovuto la Corte d'appello accogliere, invece che rigettare, la domanda attorea virgola non avrebbe potuto di conseguenzaritenere assorbite le questioni inerenti il quantum debeatur.

Pertanto, come è evidente, non si tratta di un motivo di ricorso, ma di una mera ipotesi discorsiva.

8. Il settimo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i soccombenti alle spese, invece di compensarle.

8.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché la scelta di non compensare le spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità(ex multis, Cass., Sez.

Un., n. 14989 del 2005).

9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Le spese dovute dai ricorrenti successivi (Rubino ed altri) vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e quello successivo;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.050,00, oltre spese prenotate adebito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500,00, oltre spese prenotate adebito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1 - bis dello stesso art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14910/21,proposto da -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - nonché da -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca; Ministero della Salute; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 novembre 2020 n. 5896; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria.1. Nel 2013 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con il d.lgs.8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza 13.9.2017 n. 17226 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande per intervenuta prescrizione del diritto. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 4. Con sentenza 26.11.2020 n. 5896 la Corte d’appello rigettò il gravame. 5. Avverso la sentenza d’appello sono state proposte separate impugnazioni da [OSCURATO:PERSONA], con ricorso passato per la notifica il 24 maggio 2021, fondato su un motivoed illustrato da memoria; nonché da altri cinq u e degli originari attori, con ricorso notificato telematicamente il 25 maggio e fondato su sette motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ha resistito con due separati controricorsi alle suddette impugnazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso principale (Serpelloni). L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. Deduce il ricorrente, da un lato, che la sentenza non sarebbe motivata; e dall’altro che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino a quando quella direttiva non sia “pienamente ed integralmente recepita”, e nel caso di specie il recepimento non potevadirsi avvenuto nel 1999. 1.1. La prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha motivato la propriadecisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte, quel che le era consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c.. 1.2. La seconda censura è inammissibile ex art. 360 bisn. 1 c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno -realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n . 1 3281 del 1°/07/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01); princìpi, com’è noto, risalenti alle sentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermati ancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 -01). 1.3. Il principio appena ricordato non solo non collide, ma anzi è puntualmente conforme all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Emmott (CGUE, sentenza 19.5.2011, in causa C - 452/09), invocata dalricorrente. In tale sentenza infatti si è affermato che: (a) lo Stato inadempiente nell’attuazione di una direttiva comunitaria, se convenuto in giudizio da chi domandi il risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione di quella direttiva, ben può opporre all’attore l’eccezione di prescrizione, se non fu lo Stato con il suo comportamento a causare la tardività del ricorso: (b) l'accertamento da parte della Corte di giustizia della violazione del diritto dell'Unione europea è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori di dubbio (come già ritenuto da questa Corte: Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01). E nella vicenda oggi in esame l’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la frequentazione delle scuole di specializzazione non era né dubitabile, né incerto. Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975. La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinché il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”. L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982. L’art. 13 di tale ultima direttiva aggiunse alla Direttiva 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.L’art. 1, comma terzo, ultimo periodo, di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata remunerazione”. La direttiva 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] n. L43 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’art. 16 della medesimadirettiva imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”. Pertanto: (a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione in modo chiaro ed inequivocoa far data dal 29.1.1982; (b) altrettanto chiara ed inequivoca era la previsione secondo cui gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario; (c) che lo Stato italiano non avesse rispettato tale obbligo era questione non dubitabile, non discutibile, non opinabile, e risultante per di più ictu oculi. E’ dunque insostenibile la tesi invocata dai ricorrenti, secondo cui in subiecta materia essi non avrebbero potuto sapere né di avere un diritto scaturente dall’ordinamento comunitario, né che quel diritto venne violato dallo Stato italiano. 1.4. In via subordinata rispetto al rigetto del motivo appena esaminato, il ricorrente ha chiesto di disporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, al fine di sottoporle un quesito circa la corretta individuazione del dies a quodel decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria. Tale questione è stata già sottoposta dal medesimo difensore dell’odierno ricorrente a questa Corte, che ha ritenuto non esservi “ alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano”, con motivazioni alle quali può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 4582 del 11.2.2022, § 5 dei “Motivi della decisione”).2. Il ricorso successivo (Rubino ed altri). Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché “non ha indicato alcuna ragione giuridica posta alla base della sua decisione”, ma si è limitata a richiamare il principio affermato da una decisione di questa Corte(Cass. 6606/14). 2.1. Il motivo è manifestamente infondato per la medesima ragione già indicata al paragrafo1.1. che precede. 3. Col secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione dell'articolo 2935 c.c.. Sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha individuato l’exordium praescriptionisnella data del 27.10.1999. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., per le ragioni già indicate al § 1.2 che precede. 4. Col terzo motivo è prospettata la violazione dell'articolo 101, comma secondo, della Costituzione. Al di là di tale riferimento, l'illustrazione del motivo si riduce a ciò: che la Corte d'appello avrebbe violato la legge per avere erroneamente individuato il dies a quo di decorso del termine prescrizionale. 4.1. Il motivo, che va correttamente qualificato come denuncia di violazione delle regole sulla prescrizione, è sostanzialmente coincidente col secondo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni. 5. Col quarto motivo è denunciata la violazione dell'articolo 324 c.p.c. La sentenza di appello è censurata nella parte in cui è ritenuto essersi formato il giudicato interno sulla pronuncia del tribunale che dichiarò privi di legittimazione passiva i ministeri convenuti. 5.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto dei primi tre.6. Col quinto motivo è denunciata la “violazione degli articoli 132 e 112 c.p.c. in relazione al mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea”. 6.1. Tale questione, in fattispecie esattamente identica, è stata già sottoposta dal medesimo difensore degli odierni ricorrentia questa Corte, che ha ritenuto non esservi “alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale che i ricorrenti sollecitano”, con motivazioni alle quali può qui rinviarsi ex art. 118 disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 19962 del 12.7.2023, § 6dei “Motivi della decisione”). 7. Il sesto motivo di ricorso non contiene propriamente alcuna censura avverso la sentenza impugnata, ma si limita a sostenere che, avendo dovuto la Corte d'appello accogliere, invece che rigettare, la domanda attorea virgola non avrebbe potuto di conseguenzaritenere assorbite le questioni inerenti il quantum debeatur. Pertanto, come è evidente, non si tratta di un motivo di ricorso, ma di una mera ipotesi discorsiva. 8. Il settimo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato i soccombenti alle spese, invece di compensarle. 8.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché la scelta di non compensare le spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità(ex multis, Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005). 9. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Le spese dovute dai ricorrenti successivi (Rubino ed altri) vanno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorsoprincipale e quello successivo;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.050,00, oltre spese prenotate adebito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido alla rifusione in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.500,00, oltre spese prenotate adebito; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per irispettivi ricorsi a norma del comma 1 - bis dello stesso art
Sentenza Cassazione n. 08690/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris