CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36283/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Romaf,il 23 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma il 31 marzo 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile della violazione dell'art. 73, comma 4, dei d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente marijuana, fatto commesso il 3 gennaio 2021, in conseguenza condannandolo, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla prova della destinazione allo spaccio della riscontrata detenzione di stupefacente, e ciò con particolare riferimento all'avere i decidenti svilito il possesso da parte dell'imputato di una ricetta medica, in cui il nome del destinatario sarebbe stato - si afferma - non leggibile per comprensibili ragioni di riservatezza, ma sostituito da un codice alfanumerico. • E' pervenuta memoria con cui si insie nella richiesta di annullamento della sentenza. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, pur dopo una doppia conforme, propone una questione di mero fatto, trascurando inoltre di confrontarsi con l'intero impianto motivazionale, basato - anche, e non illogicamente - sulla grande quantità di sostanza vegetale rinvenuta nella disponibilità c't 4 dell'imputato e 0,411; rapida deperibilità della stessa (p. 3 della sentenza del Tribunale). Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lug