CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 2022
Cassazione n. 36700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 29/8/2022, il Tribunale del riesame di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP in sede in data 26/7/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], indagati - anche in concorso con terzi non identificati - per il delitto di cui all'art. 12, comma 3 bis, in relazione al comma 3, lett. a), b), c), e comma 3 ter lett. b), D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere compiuto atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato italiano di 600 cittadini extracomunitari, dietro corresponsione di somme di denaro imprecisate per ciascuno dei migranti, al fine di trarre profitto anche indiretto; fatti del 24/7/2022 ed epoca prossima. 1.1. La vicenda era emersa all'arrivo nel Porto di Messina di due moto- vedette della [OSCURATO:PERSONA] italiana che avevano tratto in salvo in acque internazionali numerosi migranti trasportati da un motopeschereccio, il cui equipaggio aveva lanciato un segnale di soccorso. Si trattava di circa seicento persone di diversa nazionalità, condotte nei porti di Messina, Catania e Siracusa per le operazioni di sbarco, identificazione ed accoglienza. Grazie alle informazioni rese da alcuni dei migranti trasportati - in specie i fratelli Mohamed e [OSCURATO:PERSONA], ed [OSCURATO:PERSONA] - venivano identificati gli odierni ricorrenti, oltre a [OSCURATO:PERSONA] (non attinto da misura caute- lare), come membri dell'equipaggio che avevano preso in consegna in territorio libico il gruppo di migranti raccolti dall'organizzazione di trafficanti ed avviati al trasporto via mare verso le coste italiane. L'individuazione dei quattro indagati era stata effettuata sulle fotografie dei migranti da parte dei predetti informatori. 1.2. È stata preliminarmente respinta l'eccezione difensiva di carenza di giurisdizione, in base all'art. 6 cod. pen., che attribuisce all'Autorità giudiziaria italiana il potere giurisdizionale nei confronti di chiunque commette un reato nel territorio dello Stato, concetto da intendersi, a tenore del secondo comma dell'indicata disposizione, come comprensivo dell'azione o omissione ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero quando in detto territorio si è verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o omissione. Alla stregua dell'esegesi di legittimità, per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, deve darsi rilievo all'ultimo segmento materiale dell'azione, costituito dallo sbarco dei migranti in Italia, ciò costituendo l'evento di detta fattispecie di reato: sbarco dei migranti con ingresso nel territorio nazionale. 1.3. Vi è stato apprezzamento positivo quanto alla ricorrenza dei gravi indizi del contestato reato, valorizzando sul punto le dichiarazioni rese dai tre migranti escussi a sommarie informazioni testimoniali dalla Polizia giudiziaria, ritenute pienamente utilizzabili in quanto assimilate a quelle rese da testimoni oculari, come da pronunce di legittimità di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 20503 dell '8/4/2015). 1.4. È stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, nel pericolo di fuga e nell'ulteriore pericolo di inquinamento probatorio. Al riguardo si sono valorizzate le modalità di realizzazione del fatto, indici dell'esistenza di una fitta rete criminale dedita al traffico clandestino di immigrati; la necessità di tutelare le fonti di prova e prevenire possibili fughe di informazioni, nonché scongiurare il rischio di inquinamento probatorio, considerato che i trafficanti avevano già imposto ai migranti, alla partenza, di indicare una diversa base di imbarco rispetto a quella effettiva; il conclamato pericolo di fuga, trattandosi di indagati stranieri e senza dimora in Italia. 1.5. Infine, si è considerata - a sostegno del giudizio di adeguatezza della massima misura coercitiva - la pluralità e gravità dei pericoli cautelari e la prognosi infausta circa la spontanea osservanza di misure rimesse all'auto- controllo degli indagati. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione gli indagati in vinculis, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo i seguenti motivi di impugnazione, che qui si enunciano nei termini strettamente necessari alla motivazione della sentenza, a tenore dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento alla eccezione di carenza di giurisdizione, riproposta nelle sue argomentazioni specifiche e sorretta dall'affermazione che non sarebbe provato che la telefonata di invocazione dei soccorsi sia stata effettuata direttamente dai migranti con telefono satellitare. 2.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deducono violazione di legge processuale, quanto all'art. 291 in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, sul punto della omessa trasmissione al GIP della cautela di atti sui quali si fondava la richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico ministero. 2.2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2.1. Anche detto ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione, con argomentazioni sovrapponibili a quelle dei precedenti ricorrenti. 2.2.2. Il secondo motivo di impugnazione attiene ai medesimi vizi di violazione di legge processuale ed illogicità della motivazione sul punto della omessa trasmissione al GIP della cautela di atti sui quali si fondava la richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico ministero. 2.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Anche per tale ricorrente sono stati proposti motivi di impugnazione coincidenti con i precedenti, in punto di ritenuta carenza della giurisdizione italiana e di omessa trasmissione al GIP della cautela di atti sui quali si fondava la richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per genericità, nonché per essere reiterativi delle censure avanzate dinanzi al Tribunale del riesame, già congruamente confutate in detta sede con argomentazioni giuridicamente corrette. 1.1. Motivo che deduce carenza di giurisdizione dello Stato italiano. Tale motivo, comune a tutti i ricorrenti, è manifestamente infondato, alla stregua di principi giuridici affermati e ribaditi da questa Corte di legittimità: «Sussiste la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extra-comunitari quando i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane, allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale» (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la giurisdizione italiana nonostante l'intervento dei soccorritori non fosse stato causato da un abbandono volontario in acque internazionali ma da un'avaria ampiamente prevedibile date le condizioni di trasporto del natante: Sez. 1, n. 15084 del 10/02/2021, Rouibah, Rv. 281187; vedi anche Sez. 1, n. 20503 del 08/04/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 263670).Sulla base dell'indicato principio, pertanto, non trova applicazione la richiamata disciplina di cui all'art. 10 cod. pen., come ha già correttamente evidenziato l'impugnata ordinanza. 1.2. Risulta manifestamente infondata e reiterativa la censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai migranti trasportati che, nonostante indiziati della contravvenzione di immigrazione clandestina nello Stato italiano, hanno costituito la fonte primaria del quadro indiziario a carico degli indagati per l'adozione della misura cautelare, avendo i tre informatori riconosciuto gli indagati e precisamente riferito sulle condotte tenute dagli stessi a bordo dell'imbarcazione fino all'intervento dei soccorsi. Sul punto, indipendentemente dalla configurabilità di un reato a carico dei dichiaranti, trova applicazione il principio secondo cui «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020, dep. 2021, Santoro, Rv. 280640; Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Costantino, Rv. 281807,0.), kA , tioS(q- eke78 Jotti )0fs.;-",, In caso del tutto sovrapponibile, questa Corte di legittimità ha precisato: «Tali dichiarazioni devono essere assimilate a quelle dei testimoni oculari, essendo i dichiaranti trasportati a bordo dei natanti su cui venivano tratti in salvo. Ne consegue che tali dichiarazioni, pur dovendo essere valutate con le opportune cautele, costituiscono un elemento indiziario idoneo e sufficiente a consentire l'applicazione di un provvedimento cautelare. Sul punto, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione della prova nella materia cautelare, secondo cui la deposizione dei testimoni, anche se rappresenta l'unica prova del fatto da accertare e manchino riscontri esterni, può legittimare l'adozione di un provvedimento restrittivo, conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui tali deposizioni possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni ai fini della valutazione della loro attendibilità (cfr. Sez. 1, n. 5991 del 21/01/2009, Fai, Rv. 243361; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta e altri, Rv. 243734)». 1.3. Infine, quanto alla censura riguardante la omessa trasmissione al GIP di atti sui quali si sarebbe fondata la richiesta di misura cautelare da parte del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame ha già chiarito che il video e le relative immagini non rientrano tra gli atti selezionati dal Pubblico ministero per sostenere l'accusa, sicché nessuna violazione ai diritti della difesa può essere invocata, in applicazione dei consolidati principi secondo cui «L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale» (Sez. 4, n. 5981 del 17/10/2019, dep. 2020, Monaco, Rv. 278436; Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013, Jussi, Rv. 257698). Di converso, essendo invece imposto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. l'obbligo del Pubblico ministero di trasmette gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato, la difesa svolge motivi aspecifici in merito alla mancata trasmissione da parte del Pubblico ministero di tutti gli atti o documenti, non avendo precisato i contenuti eventualmente di favore verso gli indagati desumibili dagli atti non trasmessi con la richiesta di misura cautelare. 2. In conclusione, ì ricorsi risultano inammissibili, da ciò conseguendo la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelle