CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37270/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021 la Corte d'appello di Firenze, ha preso atto della rinuncia operata dal procuratore speciale dell'imputato a tutti i motivi di appello e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in coerenza con l'accordo raggiunto fra le parti, in anni quattro di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta l'applicazione di una pena accessoria di durata superiore alla pena principale nonostante il chiaro disposto di cui all'art. 37 cod. pen. pur richiamato nella motivazione impugnata. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla censurata disposizione. 3. Il ricorso dell'imputato è pacificamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura de plano. 3.1. Ed invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentire sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). I motivi di ricorso sono all'evidenza proposti al di fuori dei casi previsti dalla legge avendo l'imputato scelto di rinunciare a tutti i motivi fatti valere con il ricorso in appello e avendo le parti indicato concordemente al giudice la pena nel quadro di una complessiva valutazione di utilità dell'accordo. Ne discende, quindi, che l'imputato ha rinunciato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata indiviiduata. Deve peraltro rilevarsi che nella specie non ricorre neanche un'ipotesi di illegalità delle pene accessorie fallimentari posto che, a seguito della sent. n. 222/2018 della Corte costituzionale, siffatta illegalità non discende dal fatto che esse eccedono un limite predeterminato, collocandosi al di sopra del tetto massimo previsto dall'ordinamento - ciò che renderebbe invalida la rinuncia al motivo di appello che siffatto sforamento avesse denunciato -, ma dalla contrarietà a Costituzione della determinazione delle stesse in misura fissa. Come da ultimo condivisibilmente affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878 - 01) « Non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'uffiicio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comrna, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato, non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli)». Ne discende che restano applicabili anche al caso in esame le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati. (Sez. 2, n. 22002/2019, cit.). 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommai di C 4000,00 in favore della Cassa del