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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 12671/2025

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

R. L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale della libertà di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame con il quale il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., avente ad oggetto le quote e il compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A).

Si precisa che al ricorrente, nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], sono contestati provvisoriamente i reati di cui agli artt. 416 cod. peri. (capo A), 10 quater, comma 2, DIgs.74/2000 e 40, comma 1, lett. b) T.U.

Accise (capi U e U1).

2. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 322 bis cod. proc. pen. sotto due profili.

Innanzitutto, il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l'appello, essendo l'impugnazione priva della procura speciale rilasciata dal rappresentante legale della società ai difensori.

Tuttavia, rappresenta il ricorrente, tale procura speciale era stata ritualmente e tempestivamente conferita, ma evidentemente non trasmessa dal Gip del Tribunale di Bologna al Tribunale del riesame, come disposto con ordinanza del 15/07/2024 dalla Corte di cassazione che, avendo convertito in appello il gravame erroneamente formulato come ricorso per cassazione, aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.

Prova della incompleta trasmissione degli atti si evince dal fatto che il Tribunale del riesame di Bologna, dopo aver reso ostensibile l'intero fascicolo, non ha rinvenuto all'interno del fascicolo l'istanza di revoca del sequestro preventivo e la documentazione allegata dai difensori del ricorrente a corredo, depositata in data 25/03/2024 all'attenzione del Gup.

Pertanto, il giudice, su istanza scritta depositata dal difensore del ricorrente, aveva richiesto la completa trasmissione dell'istanza di revoca, senza specificare però che fosse trasmesso anche il fascicoletto contenente le nomine.

Evidenzia, dunque, il ricorrente che vi è stato un incompleto deposito degli atti al giudice del riesame, in quanto l'istanza di revoca del sequestro preventivo era priva degli allegati e dell'apposito fascicoletto contenente le nomine e le procure speciali depositate in sede di udienza preliminare.

Pertanto, allega al ricorso per cassazione procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. nonché nomina fiduciaria rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] inviata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec allegando le ricevute di avvenuta consegna.

In secondo luogo, il ricorrente afferma l'erroneità di quanto affermato da giudice a quo a proposito di una asserita carenza di legittimazione alla proposizione del gravame in capo al legale rappresentante della società. li giudice a quo infatti asserisce, richiamando anche impropriamente Sez. 1, n.36064 del 15/06/2023 che la legittimazione spetta all'amministratore giudiziario nominato per quanto attiene ai beni sociali e ai titolari delle quote sociali - e quindi ai soci - per quanto attiene al sequestro delle quote sociali.

Il legale rappresentante della società, in quanto tale, ove dunque non sia titolare di quote sociali, non sarebbe secondo la tesi propugnata dal giudice a quo, legittimato ad impugnare il sequestro.

Tuttavia, i poteri conferiti all'amministratore giudiziario non includono anche il potere di chiedere la revoca del vincolo su cui la nomina dell'amministratore si fonda, non essendo plausibile che egli chieda la revoca di se stesso.

Inoltre, poiché il sequestro ha per oggetto il patrimonio sociale, secondo giurisprudenza consolidata, sussiste la legittimazione all'impugnazione del titolo cautelare in capo al legale rappresentante dell'ente, peraltro nel caso di specie, anche imputato nel procedimento penale che ne scaturì, avendo un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l'istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale rilasciata ai difensori istanti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte della società, in quanto il GUP ha provveduto su istanza scritta, depositata all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], priva di procura speciale.

Inoltre, ha affermato l'irrilevanza della nomina fiduciaria conferita ai medesimi difensori da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale imputato nel procedimento penale per cui vi è,rinvio a giudizio e altrettanto irrilevante la procura speciale rilasciata dal Gambardella, stavolta nella qualità di rappresentante legale, ai fini della presentazione del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., in quanto successiva all'istanza proposta ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen.

Tuttavia, dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente, in data 18 marzo 2024, ha inviato con pec (vi è anche la ricevuta di avvenuta consegna) procura speciale e nomina fiduciaria rilasciata in favore dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di imputato nel procedimento penale rgnr. 10812/2019 che nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], i relazione alla procedura di revoca del sequestro impeditivo, e che anche il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna del 22/04/2024 di rigetto della richiesto di dissequestro, poi convertito in appello, è corredato di procura speciale del 02/05/2024.

Erroneamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto che l'istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale. 2.1.Quanto al profilo inerente alla legittimazione ad impugnare, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la richiesta operando la distinzione tra le quote societarie - di spettanza dei soci - e compendio aziendale, affermando che il ricorrente non ha legittimazione ad impugnare, posto che è stato nominato un amministratore giudiziario.

Al riguardo, ha richiamato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni di una società, la legittimazione all'impugnazione spetterebbe all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023, Rv. 285280).

Va tuttavia precisato che il precedente giurisprudenziale richiamato concerne, a ben vedere, la diversa ipotesi in cui il socio unico della società non abbia - o non abbia più - la rappresentanza formale dell'ente, posto che costituisce ius receptum il principio, ricordato anche dalla pronuncia, secondo cui colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone ma non quella di legale rappresentante non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni a lui estranee (in tal senso, da ultimo, Sez.3, n. 34996 del 15/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024 ) Rv. 286910).

Nel caso in disamina, il ricorrente ha formulato richiesta di riesame sia nella qualità di indagato nel procedimento penale, che nella qualità di legale rappresentante dell'ente, quale avente diritto alla restituzione delle quote e del compendio aziendale.

Pertanto, aveva interesse alla restituzione tanto delle quote sociali quanto dei beni sociali.

Non è d'altronde sostenibile la tesi propugnata dal Tribunale che condurrebbe, nella specie, all'incongrua conclusione secondo cui la pronuncia reiettiva della richiesta di revoca del sequestro non potrebbe essere impugnata né da parte dell'indagato, né da parte del rappresentante legale della società.

2. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. R. L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale della libertà di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame con il quale il ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., avente ad oggetto le quote e il compendio aziendale della [OSCURATO:PERSONA], disposto in relazione alla contestazione provvisoria del reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A). Si precisa che al ricorrente, nella qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], sono contestati provvisoriamente i reati di cui agli artt. 416 cod. peri. (capo A), 10 quater, comma 2, DIgs.74/2000 e 40, comma 1, lett. b) T.U. Accise (capi U e U1). 2. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 322 bis cod. proc. pen. sotto due profili. Innanzitutto, il giudice a quo ha ritenuto inammissibile l'appello, essendo l'impugnazione priva della procura speciale rilasciata dal rappresentante legale della società ai difensori. Tuttavia, rappresenta il ricorrente, tale procura speciale era stata ritualmente e tempestivamente conferita, ma evidentemente non trasmessa dal Gip del Tribunale di Bologna al Tribunale del riesame, come disposto con ordinanza del 15/07/2024 dalla Corte di cassazione che, avendo convertito in appello il gravame erroneamente formulato come ricorso per cassazione, aveva ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. Prova della incompleta trasmissione degli atti si evince dal fatto che il Tribunale del riesame di Bologna, dopo aver reso ostensibile l'intero fascicolo, non ha rinvenuto all'interno del fascicolo l'istanza di revoca del sequestro preventivo e la documentazione allegata dai difensori del ricorrente a corredo, depositata in data 25/03/2024 all'attenzione del Gup. Pertanto, il giudice, su istanza scritta depositata dal difensore del ricorrente, aveva richiesto la completa trasmissione dell'istanza di revoca, senza specificare però che fosse trasmesso anche il fascicoletto contenente le nomine. Evidenzia, dunque, il ricorrente che vi è stato un incompleto deposito degli atti al giudice del riesame, in quanto l'istanza di revoca del sequestro preventivo era priva degli allegati e dell'apposito fascicoletto contenente le nomine e le procure speciali depositate in sede di udienza preliminare. Pertanto, allega al ricorso per cassazione procura speciale ex art.122 cod. proc. pen. nonché nomina fiduciaria rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] inviata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a mezzo pec allegando le ricevute di avvenuta consegna. In secondo luogo, il ricorrente afferma l'erroneità di quanto affermato da giudice a quo a proposito di una asserita carenza di legittimazione alla proposizione del gravame in capo al legale rappresentante della società. li giudice a quo infatti asserisce, richiamando anche impropriamente Sez. 1, n.36064 del 15/06/2023 che la legittimazione spetta all'amministratore giudiziario nominato per quanto attiene ai beni sociali e ai titolari delle quote sociali - e quindi ai soci - per quanto attiene al sequestro delle quote sociali. Il legale rappresentante della società, in quanto tale, ove dunque non sia titolare di quote sociali, non sarebbe secondo la tesi propugnata dal giudice a quo, legittimato ad impugnare il sequestro. Tuttavia, i poteri conferiti all'amministratore giudiziario non includono anche il potere di chiedere la revoca del vincolo su cui la nomina dell'amministratore si fonda, non essendo plausibile che egli chieda la revoca di se stesso. Inoltre, poiché il sequestro ha per oggetto il patrimonio sociale, secondo giurisprudenza consolidata, sussiste la legittimazione all'impugnazione del titolo cautelare in capo al legale rappresentante dell'ente, peraltro nel caso di specie, anche imputato nel procedimento penale che ne scaturì, avendo un interesse concreto ed attuale alla rimozione del vincolo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha affermato che l'istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale rilasciata ai difensori istanti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da parte della società, in quanto il GUP ha provveduto su istanza scritta, depositata all'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], priva di procura speciale. Inoltre, ha affermato l'irrilevanza della nomina fiduciaria conferita ai medesimi difensori da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, quale imputato nel procedimento penale per cui vi è,rinvio a giudizio e altrettanto irrilevante la procura speciale rilasciata dal Gambardella, stavolta nella qualità di rappresentante legale, ai fini della presentazione del ricorso ex art. 325 cod. proc. pen., in quanto successiva all'istanza proposta ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen. Tuttavia, dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente, in data 18 marzo 2024, ha inviato con pec (vi è anche la ricevuta di avvenuta consegna) procura speciale e nomina fiduciaria rilasciata in favore dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], sia nella qualità di imputato nel procedimento penale rgnr. 10812/2019 che nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA], i relazione alla procedura di revoca del sequestro impeditivo, e che anche il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna del 22/04/2024 di rigetto della richiesto di dissequestro, poi convertito in appello, è corredato di procura speciale del 02/05/2024. Erroneamente, dunque, il giudice a quo ha ritenuto che l'istanza di restituzione avanzata ex art. 321, comma 3, cod. proc. pen al GUP non fosse corredata da procura speciale. 2.1.Quanto al profilo inerente alla legittimazione ad impugnare, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la richiesta operando la distinzione tra le quote societarie - di spettanza dei soci - e compendio aziendale, affermando che il ricorrente non ha legittimazione ad impugnare, posto che è stato nominato un amministratore giudiziario. Al riguardo, ha richiamato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo di beni di una società, la legittimazione all'impugnazione spetterebbe all'amministratore giudiziario nominato all'atto del sequestro e non al legale rappresentante della persona giuridica in carica prima del provvedimento ablatorio (Sez. 1, n. 36064 del 15/06/2023, Rv. 285280). Va tuttavia precisato che il precedente giurisprudenziale richiamato concerne, a ben vedere, la diversa ipotesi in cui il socio unico della società non abbia - o non abbia più - la rappresentanza formale dell'ente, posto che costituisce ius receptum il principio, ricordato anche dalla pronuncia, secondo cui colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone ma non quella di legale rappresentante non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni a lui estranee (in tal senso, da ultimo, Sez.3, n. 34996 del 15/05/2024 Cc. (dep. 18/09/2024 ) Rv. 286910). Nel caso in disamina, il ricorrente ha formulato richiesta di riesame sia nella qualità di indagato nel procedimento penale, che nella qualità di legale rappresentante dell'ente, quale avente diritto alla restituzione delle quote e del compendio aziendale. Pertanto, aveva interesse alla restituzione tanto delle quote sociali quanto dei beni sociali. Non è d'altronde sostenibile la tesi propugnata dal Tribunale che condurrebbe, nella specie, all'incongrua conclusione secondo cui la pronuncia reiettiva della richiesta di revoca del sequestro non potrebbe essere impugnata né da parte dell'indagato, né da parte del rappresentante legale della società. 2. Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così de
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