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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 26304/2025

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2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18246/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 436/19/24 depositata il 08/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 436/19/24 del 08/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 1869/12/22 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015. 2.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.La ricorrente ha depositato “nota di deposito” con allegata copia dell’accordo conciliativo raggiunto con l’Agenzia delle entrate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto da entrambe le parti e documentato in atti, è stato raggiunto un accordo conciliativo che comporta la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto dalle parti.

P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18246/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] DELLA LOMBARDIA n. 436/19/24 depositata il 08/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 436/19/24 del 08/02/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia (di seguito CGT2) respingeva l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n. 1869/12/22 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2015. 2.[OSCURATO:SOCIETA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. 4.La ricorrente ha depositato “nota di deposito” con allegata copia dell’accordo conciliativo raggiunto con l’Agenzia delle entrate chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, come dedotto da entrambe le parti e documentato in atti, è stato raggiunto un accordo conciliativo che comporta la cessazione della materia del contendere e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso. 2.Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali, come espressamente richiesto dalle parti. P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia d
Sentenza Cassazione n. 26304/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris