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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 20984/2025

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eguente SENTENZA Sulricorso propost o d a : CARROZZA MARIANGELAnata il 14 /0 5 /19 8 1 a NAPOLI avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva riget- tato l’istanza di restituzione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], inda- gato per i reati di cui agli artt. 416-biscod. pen. e 648-ter cod. pen.

Deduce, con formale motivo unico, violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e agli artt. 240, 240-bis, 648-bise 648 -quater cod. pen. in relazione alla sussi- stenza del fumus commissi delicti.

La ricorrente denuncia l’inadeguatezzadella motivazione in relazione al fu- mus commissi delicti,mancando la verifica «di un concreto quadro indiziario » , non potendo il giudice limitarsi all’esame della correttezza della qualificazione giuridica.

Osserva che mancano elementi concreti dai quali desumere che la somma versata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] fosse, anche in parte, riconducibile a Pecorelli, mancando ogni elemento utile a provare la simulazione dell’atto nego- ziale.

Denuncia l’omessa motivazione circa la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 648-biscod. pen., mancando anche la prova del reato presupposto.

Aggiunge che la motivazione risulta apodittica nella parte in cui esclude che la Carrozza non avrebbe potuto acquistare l’autovettura, pur in presenza di una somma sufficiente a pagare il prezzo, così come sarebbe residuata in esito al se- questro di 140.000,00 euro disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di perti- nenzialità tra il reato e la [OSCURATO:PERSONA] in sequestro e la omessa valutazione delle s.i.t. rese dal venditore dell’autovettura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale.

In via preliminare, deverilevarsi che il ricorso è stato proposto dall'Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terza interes- sata e non indagata nel procedimento a carico del marito [OSCURATO:PERSONA], nell'am- bito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo oggetto dell’odierna impugnazione.

Per quel che risulta dalla lettura delricorso, sia nell’epigrafe, sia nell’indice degli allegati,non si fa menzione di un eventuale mandato a ricorrere c onferito dall’interessataall’Avvocato ricorrente; né al lo stesso ricorso risulta allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinve- nuta agli atti del procedimento di legittimità.

Attesa la natura processuale della questione,infatti, il Collegio ha ritenuto di doverconsultare il contenuto del f ascicolo , rinvenendo al suo interno un atto di procura in favore dell'AvvocatoGiuseppe Annunziata, ossia in favore di altro di- fensoree con la quale ( per di più) veniva conferito il mandato al compimento di molteplici attività processuali, tra le quali non era espressamente contemplata quella diproporre ricorso per cassazione avverso la decisione presa d a l tribunale del riesame sull’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dalla già menzionata Carrozza.

2. Da quanto rilevato discende l'inammissibilità del ricorso, in quanto sot- toscrittodal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale,così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che,nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati,il difensore del terzo interessato, ove non sia munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorsoavverso il provve- dimento adottato dal tribunale in sede di giudizio cautelare reale(cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 271722 -01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017,dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01).

E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen.,secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.

Il ricorso è, dunque, inammissibile perché proposto in difetto di procura speciale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileilricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 20/05/2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA Sulricorso propost o d a : CARROZZA MARIANGELAnata il 14 /0 5 /19 8 1 a NAPOLI avverso l’ordinanzain data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]- curatore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, che ha rigettato l’appello presentato avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva riget- tato l’istanza di restituzione dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a sequestro preventivo in quanto ritenuta nella disponibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], inda- gato per i reati di cui agli artt. 416-biscod. pen. e 648-ter cod. pen. Deduce, con formale motivo unico, violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. e agli artt. 240, 240-bis, 648-bise 648 -quater cod. pen. in relazione alla sussi- stenza del fumus commissi delicti. La ricorrente denuncia l’inadeguatezzadella motivazione in relazione al fu- mus commissi delicti,mancando la verifica «di un concreto quadro indiziario » , non potendo il giudice limitarsi all’esame della correttezza della qualificazione giuridica. Osserva che mancano elementi concreti dai quali desumere che la somma versata sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] fosse, anche in parte, riconducibile a Pecorelli, mancando ogni elemento utile a provare la simulazione dell’atto nego- ziale. Denuncia l’omessa motivazione circa la possibilità di configurare il reato di cui all’art. 648-biscod. pen., mancando anche la prova del reato presupposto. Aggiunge che la motivazione risulta apodittica nella parte in cui esclude che la Carrozza non avrebbe potuto acquistare l’autovettura, pur in presenza di una somma sufficiente a pagare il prezzo, così come sarebbe residuata in esito al se- questro di 140.000,00 euro disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al rapporto di perti- nenzialità tra il reato e la [OSCURATO:PERSONA] in sequestro e la omessa valutazione delle s.i.t. rese dal venditore dell’autovettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in difetto di procura speciale. In via preliminare, deverilevarsi che il ricorso è stato proposto dall'Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], terza interes- sata e non indagata nel procedimento a carico del marito [OSCURATO:PERSONA], nell'am- bito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo oggetto dell’odierna impugnazione. Per quel che risulta dalla lettura delricorso, sia nell’epigrafe, sia nell’indice degli allegati,non si fa menzione di un eventuale mandato a ricorrere c onferito dall’interessataall’Avvocato ricorrente; né al lo stesso ricorso risulta allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinve- nuta agli atti del procedimento di legittimità. Attesa la natura processuale della questione,infatti, il Collegio ha ritenuto di doverconsultare il contenuto del f ascicolo , rinvenendo al suo interno un atto di procura in favore dell'AvvocatoGiuseppe Annunziata, ossia in favore di altro di- fensoree con la quale ( per di più) veniva conferito il mandato al compimento di molteplici attività processuali, tra le quali non era espressamente contemplata quella diproporre ricorso per cassazione avverso la decisione presa d a l tribunale del riesame sull’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro avanzata dalla già menzionata Carrozza. 2. Da quanto rilevato discende l'inammissibilità del ricorso, in quanto sot- toscrittodal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale,così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che,nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati,il difensore del terzo interessato, ove non sia munito di procura speciale, non è legittimato a proporre ricorsoavverso il provve- dimento adottato dal tribunale in sede di giudizio cautelare reale(cfr., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 271722 -01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017,dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen.,secondo cui «stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale» analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. Il ricorso è, dunque, inammissibile perché proposto in difetto di procura speciale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileilricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 20/05/2025 Il
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