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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27056/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 458, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle Entrate, il 12 aprile 2018, la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2018 0050645908 000, relativa alla dichiarazione dei redditi attinente all'anno 2012 (Mod.

Unico 2013), ed avente ad oggetto l'Irpef, in relazione al disconoscimento dell'invocato credito d'imposta per spese di riqualificazione energetica; cartella emessa ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973.

1.1. Il contribuente ammetteva di aver commesso un errore nella stesura della dichiarazione, ma riteneva di averlo tempestivamente emendato mediante dichiarazione integrativa presentata in data 23 settembre 2014, e di avere pertanto titolo a fruire del credito d'imposta.

2. In conseguenza [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale accoglieva il ricorso ritenendo che il contribuente, in considerazione della presentazione della dichiarazione integrativa, aveva diritto a conseguire il riconoscimento del credito d'imposta.

Pertanto annullava la cartella esattoriale impugnata.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, insistendo sulla non emendabilità della dichiarazione dei redditi emessa a seguito di controllo ex art 36 ter del Dpr n. 600 del 1973.

La CTR accoglieva l'impugnativa, e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso.

Non si è costituita tempestivamente in questo giudizio l'Amministrazione finanziaria, che ha peraltro depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussione orale della causa.

Il ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8, e 8 bis, del Dl n. 322 del 1988, come conv. e mod., ed omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per avere la CTR erroneamente ritenuto insussistente il diritto del contribuente ad emendare la dichiarazione dei redditi.

2. Mediante il suo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione assunta dal giudice dell'appello, che afferma aver "omesso totalmente di esaminare gli atti di causa ... definendo il giudizio con una sentenza la cui motivazione pare - pervero - essere il frutto di una assente analisi dei fatti di causa" (ric., p. 18 e 21).

Punto centrale controverso, come emerge dalla stessa prima pagina della sentenza impugnata, ove la CTR ricostruisce le vicende del giudizio di primo grado, è se il ricorrente fosse titolare del diritto di emendare la dichiarazione dei redditi presentata nel 2013.

2.1. La CTR afferma, sul punto, che "la censura di erroneità dell'interpretazione dell'art. 36 ter Dpr 600/73, da parte dei primi giudici, è fondata, poiché il controllo di cui al richiamato articolo 36 ter, comma 1, lett. b), si limita all'esame della documentazione allegata alla Dichiarazione e non entra nel merito dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla Dichiarazione al fine di operare correzioni, come invece previsto per il controllo ex art. 36 bis, per cui in questo caso di controllo ex art. 36 ter non rileva la possibilità di emendare eventuali errori" (sent.

CTR, p.

III).

2.2. La valutazione espressa dalla CTR appare effettivamente non comprensibile.

Può probabilmente ipotizzarsi che il giudice dell'appello abbia ritenuto che nel caso di controllo ex art. 36 bis la correzione di errori è nella stessa natura della procedura, mentre non è espressamente prevista nel caso di verifica ex art. 36 ter.

La valutazione appare però ìnconferente.

La procedura ex art. 36 bis consente all'Amministrazione finanziaria, non al contribuente, di correggere errori.

Qui è in discussione il diritto del contribuente di procedere lui, mediante dichiarazione integrativa, a correggere errori che ritenga di aver commesso.

2.3. In generale, questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che "in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante.

In caso dì avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge", Cass. sez.

V, 20.11.2019, n. 30151 (cfr. anche Cass.

S.U., 30.6.2016, n. 13378).

La facoltà di emenda è pertanto riconosciuta al contribuente, anche se risulta sottoposta a termini.

La CTR non chiarisce perché ha ritenuto che nel caso dì specie il contribuente non avesse in nessun caso diritto ad esercitarla, indipendentemente dalla data in cui ha presentato la propria dichiarazione integrativa, e la censura proposta dal contribuente risulta allora fondata.

2.4. Peraltro la CTR prosegue, nel suo pur sintetico argomentare, e scrive "si osserva che, nel caso di specie, la documentazione allegata alla Dichiarazione era stata controllata, ai sensi dell'art. 36 ter e la stessa era risultata inadeguata, ai fini della pretesa detrazione, per cui erano stati semplicemente disconosciuti, nel merito, gli oneri dichiarati detraibili" (sent.

CTR, p.

III).

Anche a tal proposito la valutazione espressa appare carente.

Il giudice dell'appello opera riferimento alla documentazione allegata alla dichiarazione, verosimilmente dei redditi, dato il riferimento alla procedura ex art. 36 ter, mentre oggetto della controversia è il rilievo di una diversa dichiarazione, quella integrativa, pacificamente depositata dal contribuente, sulla cui rilevanza è compito del giudice pronunziarsi.Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 458, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall'Agenzia delle Entrate, il 12 aprile 2018, la notificazione della cartella di pagamento n. 097 2018 0050645908 000, relativa alla dichiarazione dei redditi attinente all'anno 2012 (Mod. Unico 2013), ed avente ad oggetto l'Irpef, in relazione al disconoscimento dell'invocato credito d'imposta per spese di riqualificazione energetica; cartella emessa ai sensi dell'art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973. 1.1. Il contribuente ammetteva di aver commesso un errore nella stesura della dichiarazione, ma riteneva di averlo tempestivamente emendato mediante dichiarazione integrativa presentata in data 23 settembre 2014, e di avere pertanto titolo a fruire del credito d'imposta. 2. In conseguenza [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, la quale accoglieva il ricorso ritenendo che il contribuente, in considerazione della presentazione della dichiarazione integrativa, aveva diritto a conseguire il riconoscimento del credito d'imposta. Pertanto annullava la cartella esattoriale impugnata. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, insistendo sulla non emendabilità della dichiarazione dei redditi emessa a seguito di controllo ex art 36 ter del Dpr n. 600 del 1973. La CTR accoglieva l'impugnativa, e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi ad un unico articolato motivo di ricorso. Non si è costituita tempestivamente in questo giudizio l'Amministrazione finanziaria, che ha peraltro depositato istanza di partecipazione all'eventuale discussione orale della causa. Il ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 8, e 8 bis, del Dl n. 322 del 1988, come conv. e mod., ed omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, per avere la CTR erroneamente ritenuto insussistente il diritto del contribuente ad emendare la dichiarazione dei redditi. 2. Mediante il suo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione assunta dal giudice dell'appello, che afferma aver "omesso totalmente di esaminare gli atti di causa ... definendo il giudizio con una sentenza la cui motivazione pare - pervero - essere il frutto di una assente analisi dei fatti di causa" (ric., p. 18 e 21). Punto centrale controverso, come emerge dalla stessa prima pagina della sentenza impugnata, ove la CTR ricostruisce le vicende del giudizio di primo grado, è se il ricorrente fosse titolare del diritto di emendare la dichiarazione dei redditi presentata nel 2013. 2.1. La CTR afferma, sul punto, che "la censura di erroneità dell'interpretazione dell'art. 36 ter Dpr 600/73, da parte dei primi giudici, è fondata, poiché il controllo di cui al richiamato articolo 36 ter, comma 1, lett. b), si limita all'esame della documentazione allegata alla Dichiarazione e non entra nel merito dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla Dichiarazione al fine di operare correzioni, come invece previsto per il controllo ex art. 36 bis, per cui in questo caso di controllo ex art. 36 ter non rileva la possibilità di emendare eventuali errori" (sent. CTR, p. III). 2.2. La valutazione espressa dalla CTR appare effettivamente non comprensibile. Può probabilmente ipotizzarsi che il giudice dell'appello abbia ritenuto che nel caso di controllo ex art. 36 bis la correzione di errori è nella stessa natura della procedura, mentre non è espressamente prevista nel caso di verifica ex art. 36 ter. La valutazione appare però ìnconferente. La procedura ex art. 36 bis consente all'Amministrazione finanziaria, non al contribuente, di correggere errori. Qui è in discussione il diritto del contribuente di procedere lui, mediante dichiarazione integrativa, a correggere errori che ritenga di aver commesso. 2.3. In generale, questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che "in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve essere presentata, ex art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In caso dì avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, senza però poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest'ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge", Cass. sez. V, 20.11.2019, n. 30151 (cfr. anche Cass. S.U., 30.6.2016, n. 13378). La facoltà di emenda è pertanto riconosciuta al contribuente, anche se risulta sottoposta a termini. La CTR non chiarisce perché ha ritenuto che nel caso dì specie il contribuente non avesse in nessun caso diritto ad esercitarla, indipendentemente dalla data in cui ha presentato la propria dichiarazione integrativa, e la censura proposta dal contribuente risulta allora fondata. 2.4. Peraltro la CTR prosegue, nel suo pur sintetico argomentare, e scrive "si osserva che, nel caso di specie, la documentazione allegata alla Dichiarazione era stata controllata, ai sensi dell'art. 36 ter e la stessa era risultata inadeguata, ai fini della pretesa detrazione, per cui erano stati semplicemente disconosciuti, nel merito, gli oneri dichiarati detraibili" (sent. CTR, p. III). Anche a tal proposito la valutazione espressa appare carente. Il giudice dell'appello opera riferimento alla documentazione allegata alla dichiarazione, verosimilmente dei redditi, dato il riferimento alla procedura ex art. 36 ter, mentre oggetto della controversia è il rilievo di una diversa dichiarazione, quella integrativa, pacificamente depositata dal contribuente, sulla cui rilevanza è compito del giudice pronunziarsi.Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi
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