CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - unitamente alla memoria depositata - avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati in materia di stupefacenti di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno legittimamente disatteso l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essenzialmente rilevando che nella specie l'imputato, pur dopo aver preso cognizione della rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (rinuncia peraltro mai comunicata all'[OSCURATO:PERSONA]), si era completamente disinteressato del procedimento, non provvedendo a supplire alla rinuncia e non prendendo contatti con l'altro difensore, che nelle more decedeva; in ogni caso, è stato accertato che la difesa tecnica è sempre stata assicurata all'imputato, sia pure dal difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il che appare dirimente per ritenere l'insussistenza della invocata nullità. Quanto all'invocato assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A), è appena il caso di rilevare che la censura deduce una inammissibile diversa interpretazione delle prove, e non un travisamento delle stesse, operazione notoriamente non consentita in sede di legittimità. Per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, si osserva che la sentenza impugnata ha motivatamente escluso che i fatti per cui si procede siano inquadrabili nell'ipotesi di lieve entità, avuto riguardo alle rilevanti somme di denaro provento delle cessioni e della consistente quantità di cocaina sequestrata il 22.1.2007, valutazione di merito che non può essere rimessa in discussione in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M