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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2017

Cassazione n. 24508/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25277/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] SNC; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAGLIARI n. 210/2017 depositata il27/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate di Nuoro in relazione ad IVA 2002, per violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, avendo la società chiesto e ottenuto il rimborso di credito IVA fondato sull’acquisto di beni ritenuti ammortizzabili ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. c d.P.R. n. 633 del 1972, successivamente escluso dall’Agenzia.

2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Nuoro ha accolto il ricorso, osservando che, pur non potendo pronunciarsi sul presupposto della sanzione (essendo ancora sub iudice la debenza del rimborso), la sanzione doveva essere esclusa, perché quella applicata è prevista per il caso di omesso versamento non in caso di rimborso non dovuto.

3. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna ha rigettato, osservando che la condotta sanzionata (richiesta di rimborso di una somma a suo tempo versata) non èespressamente prevista dalla norma sanzionatoria applicata, mentre nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 5,comma 5 d.lgs. n. 471/1997. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre mezzi. 5.Resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in quanto, a seguito di sentenza n. 309/05/2015della CTR della Sardegna, passata in giudicato, come da deposito di copia autentica con certificazione della segreteria della Commissione, era rimasta definitivamente accertat a la non debenza del rimborso IVA sottostante.

2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., la mancata applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del principio di discrezionalità amministrativa sulla scelta di separare l’atto di diniego di rimborso da quello di irrogazione della sanzione, violazione delle norme in materia di poteri di accertamento IVA e di irrogazione sanzioni. 4.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 5.L’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 ha una portata generale, applicandosi, come espressamente indicato nel secondo comma, ad «ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto» (Cass. n. 4793/2014), sul presupposto dell’omesso pagamento «alle prescritte scadenze» (comma 1) o «nel termine previsto» (comma 2).

6. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui si deve dare continuità, tali presupposti si rinvengono anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell'imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito, conseguendone in questo caso - esattamente come accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo - un ritardo per l'Erario nell'incasso delle so mme spettanti, per effetto dell'errata restituzione di quanto in precedenza versato, la quale di per sé determina quell'ammanco nelle casse del fisco, che la previsione della sanzione amministrativa mira evidentemente a reprimere (Cass. n. 20585 del 2021). 7.Il terzo motivo resta assorbito. 8.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata: peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la non spettanza del rimborso, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 9.Quanto alle spese di lite, quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della questione trattata, mentre, per ciò che concerne il presente giudizio di legittimità, la soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc; compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 4.100,00; per compensi, oltre spese prenotate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25277/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] SNC; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 210/2017 depositata il27/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc ha impugnato l’atto di irrogazione sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate di Nuoro in relazione ad IVA 2002, per violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, avendo la società chiesto e ottenuto il rimborso di credito IVA fondato sull’acquisto di beni ritenuti ammortizzabili ai sensi dell’art. 30 comma 3 lett. c d.P.R. n. 633 del 1972, successivamente escluso dall’Agenzia. 2. [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Nuoro ha accolto il ricorso, osservando che, pur non potendo pronunciarsi sul presupposto della sanzione (essendo ancora sub iudice la debenza del rimborso), la sanzione doveva essere esclusa, perché quella applicata è prevista per il caso di omesso versamento non in caso di rimborso non dovuto. 3. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sardegna ha rigettato, osservando che la condotta sanzionata (richiesta di rimborso di una somma a suo tempo versata) non èespressamente prevista dalla norma sanzionatoria applicata, mentre nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all’art. 5,comma 5 d.lgs. n. 471/1997. 4.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre mezzi. 5.Resta intimata la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 in quanto, a seguito di sentenza n. 309/05/2015della CTR della Sardegna, passata in giudicato, come da deposito di copia autentica con certificazione della segreteria della Commissione, era rimasta definitivamente accertat a la non debenza del rimborso IVA sottostante. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n,. 3 c.p.c., la mancata applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del principio di discrezionalità amministrativa sulla scelta di separare l’atto di diniego di rimborso da quello di irrogazione della sanzione, violazione delle norme in materia di poteri di accertamento IVA e di irrogazione sanzioni. 4.I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 5.L’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 ha una portata generale, applicandosi, come espressamente indicato nel secondo comma, ad «ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto» (Cass. n. 4793/2014), sul presupposto dell’omesso pagamento «alle prescritte scadenze» (comma 1) o «nel termine previsto» (comma 2). 6. Secondo l’orientamento di questa Corte, a cui si deve dare continuità, tali presupposti si rinvengono anche nel caso in cui il contribuente ottenga, dopo avere eseguito il versamento dell'imposta dovuta, un rimborso della stessa che si rivela successivamente indebito, conseguendone in questo caso - esattamente come accade nelle ipotesi di omesso versamento del tributo - un ritardo per l'Erario nell'incasso delle so mme spettanti, per effetto dell'errata restituzione di quanto in precedenza versato, la quale di per sé determina quell'ammanco nelle casse del fisco, che la previsione della sanzione amministrativa mira evidentemente a reprimere (Cass. n. 20585 del 2021). 7.Il terzo motivo resta assorbito. 8.In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata: peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, atteso il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la non spettanza del rimborso, la causa ben può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente. 9.Quanto alle spese di lite, quelle delle fasi di merito vengono integralmente compensate, in considerazione della peculiarità della questione trattata, mentre, per ciò che concerne il presente giudizio di legittimità, la soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; per l’effetto, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc; compensa integralmente tra le parti le spese delle fasi di merito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Succu snc al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 4.100,00; per compensi, oltre spese prenotate
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