Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 39839/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOd9fo ayGiso 94te patti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, che reca il rigetto dell'istanza di rinvio di udienza preliminare ed è seguito da decreto di rinvio a giudizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329 — 01).

Ciò vale, naturalmente, anche per l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza preliminare.

Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] U,0 Q A, Li_ W" [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOd9fo ayGiso 94te patti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di merito ivi richiamato, che reca il rigetto dell'istanza di rinvio di udienza preliminare ed è seguito da decreto di rinvio a giudizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il decreto che dispone il giudizio non è autonomamente impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, Sentenza n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329 — 01). Ciò vale, naturalmente, anche per l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza preliminare. Ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] U,0 Q A, Li_ W" [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39839/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris