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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 43015/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CUPOLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ttCCE avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del 6 giugno 2019 del Tribunale di Taranto, ha rideterminato in mesi sei giorni quindici di reclusione ed euro 2800 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

2. Avverso tale sentenza - reclamando violazione di legge e vizio motivazionale - è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di operare solamente acquisti da privati, vendendo in seguito l'oro così acquistato ai banchi metalli per essere fuso, come risultava dalla documentazione prodotta dalla difesa, e ciò non rientrava nel campo di applicazione di esercizio in via professionale del commercio di oro. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il motivo di censura può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella di primo grado; ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato in proposito decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di un'efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente.

Infatti, qualora il Giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo Giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo e altri, Rv. 197250).

In specie, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento a criteri logici e percorso motivazionale seguiti dal primo Giudice, così facendo confluire le due sentenze in un unico prodotto con apparato logico e argomentativo uniforme (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).

3.1.1. In via del tutto assorbente va osservato altresì che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, dep. 27/11/2015, Rv. 265482).

3.1.2. Ciò posto, la sentenza impugnata (da intendersi naturalmente nella reciproca integrazione delle conformi decisioni assunte nei gradi del merito) aveva dato conto dell'attività siccome svolta dal ricorrente, quanto al commercio - risultante dai registri tenuti dallo stesso odierno ricorrente - di oro cd. da investimento, siccome definito dall'art. 1 della legge 7 del 2000 ("l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno e hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricom prese nel suddetto elenco"), al di là e accanto al commercio di preziosi e di cd. oro da gioielleria.

Tutto ciò nella carenza delle prescritte comunicazioni all'[OSCURATO:PERSONA], e quindi integrando il reato di cui all'art. 4, comma 1, cit..

Né, tenuto conto che per commercio si intende un'attività di intermediazione nello scambio delle merci con denaro o con altre merci, vi può essere dubbio sulla natura dell'attività svolta dalla società del ricorrente, che acquistava - tra gli altri - l'oro puro da privati e lo rivendeva ad altri soggetti, ancorché per la fusione e la successiva commercializzazione.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in realtà non si cònfronta appieno col percorso motivazionale complessivamente reso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/10/2021 A Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CUPOLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ttCCE avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del 6 giugno 2019 del Tribunale di Taranto, ha rideterminato in mesi sei giorni quindici di reclusione ed euro 2800 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], per il reato di cui all'art. 4, comma 1, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. 2. Avverso tale sentenza - reclamando violazione di legge e vizio motivazionale - è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un complesso motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di operare solamente acquisti da privati, vendendo in seguito l'oro così acquistato ai banchi metalli per essere fuso, come risultava dalla documentazione prodotta dalla difesa, e ciò non rientrava nel campo di applicazione di esercizio in via professionale del commercio di oro. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di censura può essere esaminato prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella di primo grado; ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato in proposito decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di un'efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Infatti, qualora il Giudice di appello abbia accertato e valutato il materiale probatorio con criteri omogenei a quelli usati dal primo Giudice, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo Giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo e altri, Rv. 197250). In specie, la Corte territoriale ha fatto espresso riferimento a criteri logici e percorso motivazionale seguiti dal primo Giudice, così facendo confluire le due sentenze in un unico prodotto con apparato logico e argomentativo uniforme (cfr. Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 3.1.1. In via del tutto assorbente va osservato altresì che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, dep. 27/11/2015, Rv. 265482). 3.1.2. Ciò posto, la sentenza impugnata (da intendersi naturalmente nella reciproca integrazione delle conformi decisioni assunte nei gradi del merito) aveva dato conto dell'attività siccome svolta dal ricorrente, quanto al commercio - risultante dai registri tenuti dallo stesso odierno ricorrente - di oro cd. da investimento, siccome definito dall'art. 1 della legge 7 del 2000 ("l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno e hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricom prese nel suddetto elenco"), al di là e accanto al commercio di preziosi e di cd. oro da gioielleria. Tutto ciò nella carenza delle prescritte comunicazioni all'[OSCURATO:PERSONA], e quindi integrando il reato di cui all'art. 4, comma 1, cit.. Né, tenuto conto che per commercio si intende un'attività di intermediazione nello scambio delle merci con denaro o con altre merci, vi può essere dubbio sulla natura dell'attività svolta dalla società del ricorrente, che acquistava - tra gli altri - l'oro puro da privati e lo rivendeva ad altri soggetti, ancorché per la fusione e la successiva commercializzazione. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, attesa la manifesta infondatezza dell'impugnazione, che in realtà non si cònfronta appieno col percorso motivazionale complessivamente reso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/10/2021 A Il Consigliere e
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