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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 25801/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13132/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a d a ll’ avvoca t o [OSCURATO:PERSONA]- GUORI, domiciliatain Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I APPELLO DI N A POLI n. 712 /202 1 depositatoil 2 8 /0 2 /202 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo in cui si è fatta controversia di un inve- stimento per l'acquisto di una pluralità di unità immobiliari.

Nel grado di merito del giudizio di equa riparazione sono stati liquidati€ 650 per anno, in complesso € 2.600, in esito all’accoglimento di opposizione. 2di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ricorre in cassazione la parte privata con quattro motivi, illustrati da memoria.

Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Schema: (2) sintesi dei quattro motivi di ricorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4) valutazione; (5) esito.

2. -Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi della fase di opposizione, per vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incomprensibilità).

Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi della fase di opposizione, per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 , 5 d.m. 55/2014 e tabella n. 12 allegataa quest’ultimo.

Più specificamente, con talemotivo si denuncia che: (a) lo scaglione di valore della controversia è quello tra € 1.100,01 ed € 5.200 e non il minimo applicato dal giudice di merito, che ha calcolato il valore solo sul maggior importo riconosciuto in sede di opposizione, pari a € 600; (b) la fase istruttoria è ineludibile.

Con il terzo e il quarto motivo si censura la mancata maggiorazione sui compensi della fase di opposizione per l’impiego di modalità infor- matiche che agevolino la consultazione degli atti (depositati telemati- camente).

In particolare, si deducono i seguenti profili: (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (terzo motivo); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012;4 co. 1-bis d.m. 55/2014 (quarto motivo).

S i denuncia che la Corte di appello ha rico- nosciuto tale maggiorazione con riferimento alla fase monitoria, men- tre non ha detto niente con riferimento alla fase dell’opposizione. 3di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

3. - Parte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: «Sul governo delle spese della presente fase di opposizione, va disposta, secondo la soccombenza, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che in difformità dalla allegata nota spese, vanno liquidate nei minimi dello scaglione applicabile (individuato secondo il valore del maggior importo riconosciuto in tale sede, rispetto alla liquidazione già effettuata in fase monocratica e perciò quello minimo), esclusa la fase istruttoria non espletata, sempre tenuto conto della estrema semplicità delle questioni di diritto e analisi in fatto da compiere, oltre le spese quantificate in 27 € per diritti, 1 € per commissione, 5 € per spese diverse da quelle vive e da quelle documentate» (ex Cass.

SU 31030/2019).

Nel p.q.m., con riferimento ai compensi, per la fase monitoria si condanna a € 325 (esborsi: € 56), per la fase di opposizione a € 300, € 28 per esborsi, € 5 per spese non documentate, oltre agli accessori.

4. –Quanto al primo motivo, la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è perplessa, è comprensibile (v. paragrafo n. 3).

Il primo motivo è rigettato.

Quanto al secondo motivo, esso è fondatopoiché il provvedimento impugnato compie una liquidazione inferiore ai minimi, in considera- zione del valore della controversia.Inoltre, più specificamente, esso è fondatopoiché il provvedimento impugnato ha negato il compenso per la fase istruttoria, cheè invece ineludibile, concretandosi il suo svolgi- mento già per il solo fatto dell’esame di scritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass.164/2022, tra le altre.

Ineludibile è pertanto la correlativa rimunera- zione. 4di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Il precedente capoverso detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di merito, che sfocia in una liquidazione di € 1198,50 per la fase di opposizione.

Il terzo e il quarto motivo sono da respingere nei termini seguenti.

Quanto al terzo motivo, si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causa, nonché - se del caso - una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale.

In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna decisoria) con decisionenel merito che esclude la maggiorazione controversa.

L’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 dispone: «Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con moda- lità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adage- volarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti alle- gati, nonché la navigazione all'interno dell'atto».

Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro diquesta dispo- sizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all’interno degli atti, offerte dall’adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali).

Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione)che ha di mira l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014.

Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente.

In tali situazionile possi- bilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un’agevolazione effettiva che giustifica l’incentivo della maggiorazione del compenso ri- spetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che 5di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali.

Viceversa, nes- suna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora- zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto.

Tale è la situazione che si presenta nei processi di equa riparazione, che si caratterizzano per l’esiguità della documen- tazione.

Talché in processi di questo tipo la regola è piuttosto quella che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l’esclu- sione della maggiorazione.

In ogni caso, nel caso di specie, l’accesso agli atti di causa consente alla Corte (sulla base delle precedenti argo- mentazioni) di escludere la maggiorazione controversa, con riferimento alla fase di opposizione.

La cassazione sostitutiva nel merito (processuale) in relazione al terzomotivo determina l’assorbimento del quarto motivo.

5. -In sintesi, il secondo motivo è accolto nei termini di cui in moti- vazione (paragrafo n. 4, terzo e quarto capoverso).Il terzo e il quarto motivo sono respinti nei termini di cui in motivazione (paragrafo n. 4, seconda parte), il primo motivo è rigettato.

Il provvedimento impu- gnato è cassato in relazione al motivo accolto e sostituito con statui- zione di liquidazione di € 1.198 di spese per il giudizio di opposizione.

Atteso il parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio di legit- timitàsono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

La Corte accoglieil secondo motivo nei termini di cui in motivazione; respinge il terzo e il quarto motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e decide nel merito liquidando € 1.198,50per il giu- dizio di opposizione, oltre a € 32 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore 6di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13132/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a d a ll’ avvoca t o [OSCURATO:PERSONA]- GUORI, domiciliatain Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I APPELLO DI N A POLI n. 712 /202 1 depositatoil 2 8 /0 2 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presupposto è un processo in cui si è fatta controversia di un inve- stimento per l'acquisto di una pluralità di unità immobiliari. Nel grado di merito del giudizio di equa riparazione sono stati liquidati€ 650 per anno, in complesso € 2.600, in esito all’accoglimento di opposizione. 2di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ricorre in cassazione la parte privata con quattro motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Schema: (2) sintesi dei quattro motivi di ricorso, che investono tutti la liquidazione delle spese di lite; (3) parte del provvedimento essenzialmente censurata; (4) valutazione; (5) esito. 2. -Con il primo motivo si censura la liquidazione de i compensi della fase di opposizione, per vizi della motivazione (mancanza, apparenza, perplessità, incomprensibilità). Si deduce violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.Con il secondo motivo si censura la liquidazione dei compensi della fase di opposizione, per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4 , 5 d.m. 55/2014 e tabella n. 12 allegataa quest’ultimo. Più specificamente, con talemotivo si denuncia che: (a) lo scaglione di valore della controversia è quello tra € 1.100,01 ed € 5.200 e non il minimo applicato dal giudice di merito, che ha calcolato il valore solo sul maggior importo riconosciuto in sede di opposizione, pari a € 600; (b) la fase istruttoria è ineludibile. Con il terzo e il quarto motivo si censura la mancata maggiorazione sui compensi della fase di opposizione per l’impiego di modalità infor- matiche che agevolino la consultazione degli atti (depositati telemati- camente). In particolare, si deducono i seguenti profili: (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (terzo motivo); (b) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012;4 co. 1-bis d.m. 55/2014 (quarto motivo). S i denuncia che la Corte di appello ha rico- nosciuto tale maggiorazione con riferimento alla fase monitoria, men- tre non ha detto niente con riferimento alla fase dell’opposizione. 3di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Parte censurata del provvedimento è essenzialmente la se- guente: «Sul governo delle spese della presente fase di opposizione, va disposta, secondo la soccombenza, la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che in difformità dalla allegata nota spese, vanno liquidate nei minimi dello scaglione applicabile (individuato secondo il valore del maggior importo riconosciuto in tale sede, rispetto alla liquidazione già effettuata in fase monocratica e perciò quello minimo), esclusa la fase istruttoria non espletata, sempre tenuto conto della estrema semplicità delle questioni di diritto e analisi in fatto da compiere, oltre le spese quantificate in 27 € per diritti, 1 € per commissione, 5 € per spese diverse da quelle vive e da quelle documentate» (ex Cass. SU 31030/2019). Nel p.q.m., con riferimento ai compensi, per la fase monitoria si condanna a € 325 (esborsi: € 56), per la fase di opposizione a € 300, € 28 per esborsi, € 5 per spese non documentate, oltre agli accessori. 4. –Quanto al primo motivo, la motivazione esiste, non è apparente, non è insanabilmente contraddittoria, non è perplessa, è comprensibile (v. paragrafo n. 3). Il primo motivo è rigettato. Quanto al secondo motivo, esso è fondatopoiché il provvedimento impugnato compie una liquidazione inferiore ai minimi, in considera- zione del valore della controversia.Inoltre, più specificamente, esso è fondatopoiché il provvedimento impugnato ha negato il compenso per la fase istruttoria, cheè invece ineludibile, concretandosi il suo svolgi- mento già per il solo fatto dell’esame di scritti o documenti prodotti da altre parti: cfr. art. 4 co. 5 lett. c) d.m. 55/2014, nonché Cass.164/2022, tra le altre. Ineludibile è pertanto la correlativa rimunera- zione. 4di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il precedente capoverso detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di merito, che sfocia in una liquidazione di € 1198,50 per la fase di opposizione. Il terzo e il quarto motivo sono da respingere nei termini seguenti. Quanto al terzo motivo, si tratta di una denuncia sufficientemente specificata di un error in procedendo, la quale consente a questa Corte un efficiente accesso agli atti di causa, nonché - se del caso - una decisione nel merito a cognizione piena del fatto processuale. In effetti, la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia, è fondata e conduce ad una cassazione sostitutiva (della lacuna decisoria) con decisionenel merito che esclude la maggiorazione controversa. L’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 dispone: «Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con moda- lità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee adage- volarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti alle- gati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Una interpretazione plausibile rinviene il baricentro diquesta dispo- sizione nelle possibilità di ricerca testuale e di navigazione all’interno degli atti, offerte dall’adozione di determinate tecniche informatiche (a ciò funzionali). Tali possibilità costituiscono le salienti agevolazioni (della consultazione)che ha di mira l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014. Ne segue che la maggiorazione ha senso, fondamentalmente, se si tratta di consultare atti e documenti scritti aventi (inevitabilmente) notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente. In tali situazionile possi- bilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano un’agevolazione effettiva che giustifica l’incentivo della maggiorazione del compenso ri- spetto a quello collegato alla redazione e alla comunicazione di atti che 5di 6 – RG 13132 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 5 ) – [OSCURATO:PERSONA]. ormai hanno luogo normalmente con tecniche digitali. Viceversa, nes- suna agevolazione davvero incisiva e tale da giustificare la maggiora- zione si verifica ove si tratti di atti e documenti di esigue dimensioni e di numero contenuto. Tale è la situazione che si presenta nei processi di equa riparazione, che si caratterizzano per l’esiguità della documen- tazione. Talché in processi di questo tipo la regola è piuttosto quella che l’art. 4 co. 1 bis d.m. 55/2014 ha pensato come eccezione: l’esclu- sione della maggiorazione. In ogni caso, nel caso di specie, l’accesso agli atti di causa consente alla Corte (sulla base delle precedenti argo- mentazioni) di escludere la maggiorazione controversa, con riferimento alla fase di opposizione. La cassazione sostitutiva nel merito (processuale) in relazione al terzomotivo determina l’assorbimento del quarto motivo. 5. -In sintesi, il secondo motivo è accolto nei termini di cui in moti- vazione (paragrafo n. 4, terzo e quarto capoverso).Il terzo e il quarto motivo sono respinti nei termini di cui in motivazione (paragrafo n. 4, seconda parte), il primo motivo è rigettato. Il provvedimento impu- gnato è cassato in relazione al motivo accolto e sostituito con statui- zione di liquidazione di € 1.198 di spese per il giudizio di opposizione. Atteso il parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio di legit- timitàsono dichiarate irripetibili. P.Q.M. La Corte accoglieil secondo motivo nei termini di cui in motivazione; respinge il terzo e il quarto motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il primo motivo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e decide nel merito liquidando € 1.198,50per il giu- dizio di opposizione, oltre a € 32 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarre in favore 6di 6
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