CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 21396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14708/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeex lege; -intimato – avverso la sentenzan. 874/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 402/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14708/2018 Cron. Rep. Ud.06/06/2023 CC Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Torino che, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE, aveva parzialmente accolto il ricorso del lavoratore, docente in forza di reiterati contratti a termine, e, per l’effetto, condannato il MIUR al pagamento della somma di €. 18.378,22 a titolo di differenze retributive per la progressione stipendiale collegata all’anzianità di servizio; 2. la Corte d’appello riteneva, con riferimento al quantum debeatur, di dover mutare il proprio orientamento così condividendoil convincimento del Tribunale secondo cui, in caso di insegnamento non di ruolo, non poteva essere consideratoai fini di causa,come anno scolastico intero, il servizio prestato per almeno 180 giorni nel corso di un anno, dovendosi avere riguardo soltanto ai periodi di effettiva prestazione lavorativa; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza lo Scamarcia sulla base di un unico motivo, cui il Ministero non ha opposto difese; 4. il ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. Considerato che: 1. in via preliminare, occorre dare atto della rituale rinunciaal ricorso, tempestivamente depositata in data 13/3/2023 ‒ e notificata il 15.3.2023 ‒, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del veniremeno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. non vi è luogo a provvedere sulle spese di legittimità in difetto di tempestivo deposito del controricorso, dovendo trovare qui applicazione la preclusione dell'art. 370 cod. p roc . c iv. , di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita (Cass.n. 23921/2020, Cass. n. 4428/2022); 5. la rinuncia, seppure non rituale, produce quale effetto l’insussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse; nulla per le spese del giudizio