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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49423/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - in cui si rileva violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva - non sono consentite in questa sede, risolvendosi in censure di fatto e comunque reiterative di doglianze già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.

Invero, in essa si evidenzia come corretta e giustificata sia nel caso in esame l'applicazione della recidiva contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale), posto che l'imputato nell'arco di tempo tra il 2014 e il 2019 ha riportato ben otto precedenti penali (di cui tre per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio, tre per violazione della disciplina sugli stupefacenti e due per resistenza a pubblico ufficiale) e che con la violazione per cui è processo ha dato prova non solo di avere commesso reati anche di specie analoga a quelli per cui ha riportato le condanne (essendo all'evidenza ben più grave la condotta che implica il rientro dopo l'espulsione rispetto a quella di mancata ottemperanza all'ordine di lasciare il territorio) ma anche di aver continuato a violare la legge penale senza soluzione di continuità ed a breve distanza dalle precedenti condanne.

Si aggiunge, inoltre, che tale condotta è in concreto espressione di assoluta insensibilità dell'imputato ai moniti discendenti dalle precedenti condanne e di incapacità di mutare le proprie condotte di vita ed implica accresciuta pericolosità e riprovevolezza, tali da giustificare pienamente il riconoscimento della contestata recidiva, peraltro già benevolmente valutata in regime di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano genericamente tali argomentazioni e si rileva che i precedenti ritenuti specifici sarebbero per reati omissivi inidonei a determinare una effettiva e concreta maggiore pericolosità dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - in cui si rileva violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva - non sono consentite in questa sede, risolvendosi in censure di fatto e comunque reiterative di doglianze già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia come corretta e giustificata sia nel caso in esame l'applicazione della recidiva contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale), posto che l'imputato nell'arco di tempo tra il 2014 e il 2019 ha riportato ben otto precedenti penali (di cui tre per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio, tre per violazione della disciplina sugli stupefacenti e due per resistenza a pubblico ufficiale) e che con la violazione per cui è processo ha dato prova non solo di avere commesso reati anche di specie analoga a quelli per cui ha riportato le condanne (essendo all'evidenza ben più grave la condotta che implica il rientro dopo l'espulsione rispetto a quella di mancata ottemperanza all'ordine di lasciare il territorio) ma anche di aver continuato a violare la legge penale senza soluzione di continuità ed a breve distanza dalle precedenti condanne. Si aggiunge, inoltre, che tale condotta è in concreto espressione di assoluta insensibilità dell'imputato ai moniti discendenti dalle precedenti condanne e di incapacità di mutare le proprie condotte di vita ed implica accresciuta pericolosità e riprovevolezza, tali da giustificare pienamente il riconoscimento della contestata recidiva, peraltro già benevolmente valutata in regime di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si contestano genericamente tali argomentazioni e si rileva che i precedenti ritenuti specifici sarebbero per reati omissivi inidonei a determinare una effettiva e concreta maggiore pericolosità dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembr
Sentenza Cassazione n. 49423/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris