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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46576/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce cumulativamente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena - è del tutto generico, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica, e stata specificamente resa su tutti i richiamati aspetti e risulta immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, fondandosi sul dato oggettivo della gravità della condotta (cessione di stupefacenti in carcere) e dei precedenti specifici e recenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale si deduce cumulativamente il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena - è del tutto generico, a fronte di una motivazione che, per quanto sintetica, e stata specificamente resa su tutti i richiamati aspetti e risulta immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, fondandosi sul dato oggettivo della gravità della condotta (cessione di stupefacenti in carcere) e dei precedenti specifici e recenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris