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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 50037/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 settembre 2022, aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo di conti correnti, partecipazioni societarie e patrimoni aziendali intestati o nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, con funzioni di comando, aggravata dalla finalità di agevolazione della 'ndrangheta e dedita alla commissione di una serie di reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e connessi reati di dichiarazione infedele dei redditi e dell'IVA, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei proventi di delitto e concorrenza sleale, delitti alcuni dei quali contestati anche come reati-fine.

Secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe avuto ruolo primario come costitutore e gestore di fatto della società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA] con sede a Malta ma operante in Italia mediante una stabile organizzazione che gestiva almeno mille sale per la raccolta di puntate su giochi e scommesse anche attraverso siti non autorizzati, regolarizzando, a partire dal 2015 e fino al 2017, solo parte della attività (quella relativa ai giochi sul territorio) ma non quella delle scommesse on-line, realizzando ingentissimi profitti in violazione delle norme fiscali e di quelle anti-riciclaggio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori.

Deduce: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la natura diretta del sequestro del danaro contenuto nei conti correnti del ricorrente quale profitto dei reati di natura fiscale (dichiarazione infedele) e di truffa di cui ai capi B e C della imputazione provvisoria.

In realtà si tratterebbe di un sequestro per equivalente del profitto di tali reati non rinvenuto nella disponibilità della società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA], che, in ipotesi, lo aveva conseguito, il ricorrente essendo stato ritenuto soltanto amministratore di fatto di tale società che non poteva avere ottenuto personalmente siffatto profitto; 2) violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B della imputazione (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000), nonostante, nelle more, la società SKS avesse dato ampia prova della propria solvibilità, stipulando gli atti di adesione con l'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021 e adempiendo puntualmente ai relativi pagamenti.

Tale circostanza sarebbe decisiva in quanto, come era stato anche evidenziato nel provvedimento genetico, il sequestro era stato disposto in principalità nei confronti della società e, solo in via subordinata e nel caso di incapienza del patrimonio di questa, nei confronti del ricorrente; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale revocato il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente in relazione al capo B (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000) mancando l'accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società SKS nei confronti della quale, in principalità, il sequestro era stato disposto; 4) violazione di legge per omessa motivazione sul fumus commissi delicti del reato di cui al capo B (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000).

Secondo il ricorrente si sarebbe trattato non di una condotta di evasione fiscale, come tale riconducibile al perimetro applicativo della norma indicata, ma di una condotta elusiva penalmente irrilevante (al più soggetta a sanzione amministrativa), in quanto i proventi ottenuti dalla società SKS attraverso la raccolta di scommesse e giochi on-line sarebbero stati dichiarati e tassati a Malta nel contesto di una delocalizzazione dell'azienda italiana in altri paesi europei con legislazione fiscale più favorevole; 5) violazione di legge per omessa motivazione sul fumus commissi delicti del reato di cui al capo C (truffa ai danni dello Stato).

La condotta contestata alla società SKS - consistita nell'occultare l'attività di raccolta illecita di puntate su giochi e scommesse omettendo di versare l'imposta all'Erario - per il principio di specialità fra illecito amministrativo ed illecito penale, di cui all'art. 9 L. 689/81, avrebbe dovuto essere ricondotta all'alveo dell'art. 5 D.Lgs. 504/1998 e, dunque, qualificata come illecito ammnistrativo, non residuando ulteriori condotte costituenti artifici e raggiri integrativi della truffa, secondo quanto già affermato in precedente indagine su analoga contestazione relativa ad anni di imposta precedenti.

Ne conseguirebbe l'illegittimità del sequestro del profitto del reato di cui al capo C, quantificato in euro 38.399,700,04; 6) violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro collegato all'ipotesi di truffa di cui al capo C anche in relazione a condotte prescritte in quanto commesse nella prima parte del 2015, tenuto conto che la normativa di settore sui pronostici e le scommesse (artt. 3 e 4 D.P.R. 66 del 2002) prevede che l'imposta sulle scommesse sia versata in un'unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con consequenziale necessità di rapportare a tale normativa il calcolo del termine di prescrizione secondo la formulazione applicabile al reato continuato antecedentemente alla modifica dell'art. 158 cod.pen. per effetto della legge n. 3 del 19 gennaio 2019; 7) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto valido il sequestro disposto in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo A, individuando il profitto di tale reato associativo nel prezzo di vendita delle quote della società SKS al fondo [OSCURATO:PERSONA] N.V., pari ad euro 98 milioni.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il reato associativo sia improduttivo, di per sé ed autonomamente, di profitti illeciti.In secondo luogo, quand'anche ipotizzabile, il profitto del reato associativo si risolverebbe nella sommatoria del profitto dei reati-fine, tale non essendo il prezzo di vendita della società SKS al fondo prima menzionato attraverso un negozio lecito con soggetto terzo non oggetto di alcun reato-fine e secondo una stima rivolta al passato ed alla attività illecita pregressa e non al futuro, che prevedeva una regolarizzazione di tutta l'attività commerciale da parte dell'acquirente; 8) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che rientrasse nel profitto del reato associativo anche quanto ricavato dalla raccolta illecita di scommesse negli anni 2015 e 2016 che costituirebbero provento del delitto di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse ex art. 4 legge n. 401 del 1989, mai contestato al ricorrente come reato-fine e per di più prescritto, ferma restando l'impossibilità di computare il profitto dei reati di cui ai capi B e C per l'insussistenza del fumus, secondo quanto evidenziato nei precedenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo - ma con effetto su tutto l'esame del ricorso - occorre sottolineare che a fronte di un sequestro richiesto a vario titolo per oltre 200 milioni di euro (come risulta dalla elencazione effettuata a fg. 3 dell'ordinanza impugnata), al ricorrente sono stati sequestrati poco più di cinque milioni di euro, tenuto conto che non vi è contestazione su un segmento della misura cautelare eseguita per quanto inerente ai conti intestati alla società Ypgreen, anch'essa riconducibile al ricorrente secondo l'ipotesi accusatoria (fgg. 3 e 6 del provvedimento impugnato).

1.2. Fatta questa premessa, il ricorrente si duole del fatto che le sue disponibilità finanziarie in denaro siano state sequestrate in forma diretta in relazione ai reati di dichiarazione infedele e truffa di cui ai capi B e C, quale profitto di tali reati commessi dalla società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA].

L'assunto sostenuto dal tenore delle imputazioni contestate non consente di rilevare alcuna violazione di legge, dal momento che l'indagato, secondo le contestazioni provvisorie e per quel che può rilevarsi in questa sede, è stato ritenuto amministratore e gestore di fatto della società, attraverso la quale aveva lucrato procurandosi (in parte personalmente) l'ingiusto profitto dei reati che gli sono stati contestati.

Il sequestro della somma attuale di circa 5 milioni di euro, peraltro di molto inferiore al valore del profitto dei due reati sub B e C, è stato, pertanto, correttamente ritenuto dal Tribunale un sequestro diretto, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez.

U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; tale decisione è conforme sul punto alla precedente sentenza delle SS.UU., Lucci, n. 31617 del 26/06/2015).

Deve rilevarsi, peraltro, che la stessa misura cautelare, sempre in relazione ai capi B e C, è stata emessa per equivalente (fino alla somma di oltre 60 milioni di euro), nei limiti di quanto non realizzato in sede di esecuzione nei confronti della società maltese, circostanza che, secondo quanto ha segnalato il provvedimento, non si è verificata, allo stato, neanche in minima parte (fgg. 6 e 7 dell'ordinanza).

Dunque, la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, attesa la natura diretta del sequestro per la esigua frazione fin qui eseguita nei confronti del ricorrente, non ha fondamento e soltanto nella ipotesi in cui venisse effettuato un sequestro pari all'intero profitto dei reati di cui si discute nei confronti della società maltese, la somma sequestrata in via diretta al ricorrente potrebbe essergli restituita onde evitare il rischio di una confisca superiore all'entità del profitto, salva l'esistenza di altri titoli per l'ablazione che, come si dirà di seguito, sono stati evidenziati dalla ordinanza impugnata.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Oltre a quanto già detto in relazione al primo motivo di ricorso, il mantenimento del sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente in vista della confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d.l.vo n. 74 del 2000, collegata al reato di dichiarazione infedele di cui al capo B, troverebbe ostacolo, secondo il ricorrente, nella circostanza che la società SKS aveva stipulato, il 28 giugno 2021, degli atti di adesione con l'Agenzia delle Entrate, adempiendo fin qui ai relativi pagamenti rateali, così dimostrando, secondo il ricorso, ampia prova della sua solvibilità.

L'ordinanza impugnata, affrontando il tema, ha, in primo luogo, ritenuto - per ragioni di merito estranee al presente giudizio e non censurate dal ricorrente - che l'imposta evasa fosse maggiore degli accordi tra la società maltese e l'Agenzia delle Entrate e corrispondesse a quella indicata dagli accertamenti della Guardia di Finanza dei quali il Tribunale ha dato conto (fgg. 7-9 del provvedimento impugnato).

In secondo luogo, il Tribunale ha risolto la questione riproposta in ricorso uniformandosi correttamente al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (in motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura) (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038).

Nelle sentenze citate si esclude che l'impegno assunto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate possa essere valutato quale prova di solvibilità e ciò, a maggior ragione, in un caso come quello all'esame, nel quale, come il Tribunale ha specificato a fg. 7 del provvedimento impugnato e il ricorrente non ha negato, l'attuale consistenza dei pagamenti già effettuati dalla SKS è di molto inferiore all'entità del profitto rilevato.

3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni assorbenti sottolineate in relazione al primo e secondo motivo di ricorso.

14. E' infondato anche il quarto motivo.

Il quadro fattuale restituito dal provvedimento impugnato - anche attraverso indicazione di dati concreti come l'accertamento del volume delle giocate effettuate in Italia e non all'estero, non dichiarate al fisco, attraverso una società formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] territorio italiano aveva una stabile organizzazione e che si serviva come schermo di una altra società di diritto maltese e di un sostanziale mercato occulto parallelo e di doppie fatturazioni per ottenere importanti vantaggi fiscali indebiti nel territorio dello Stato (fgg. 4,8-10 dell'ordinanza per la spiegazione dettagliato di tutto il complesso meccanismo fraudolento provato da accertamenti della Guardia di Finanza a conferma delle dichiarazioni anche di un collaboratore di giustizia) - fa sì che non si possa ravvisare alcuna violazione di legge nella contestazione del reato fiscale di dichiarazione infedele di cui al capo B (art. 4 D.L.vo n. 74 del 2000), come di quello di truffa di cui al capo C. Siamo ben lontani da un comportamento meramente elusivo e privo di "sostanza economica", per questo idoneo ad integrare soltanto una violazione amministrativa così come sostenuto in ricorso.

Sul tema, si richiama quanto affermato da Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264949, secondo cui, non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l'art.10 bis, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui l'esposizione in dichiarazione di elementi passivi nel reddito di impresa a seguito di un contratto di "stock lending" è stata ritenuta condotta non più penalmente rilevante in quanto unicamente elusiva e quindi rientrante nella previsione del suddetto "ius superveniens").

Nella motivazione di tale sentenza si legge: "14.

Il nuovo art. 10-bis, rubricato "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", mette in evidenza l'unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale, derivandone, dunque, che nell'articolato normativo i due termini sono equipollenti e utilizzati indifferentemente.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge delega, la nuova norma contiene una completa, seppur sintetica, definizione di abuso del diritto.

La norma stabilisce, in particolare, che configurano "abuso del diritto" le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

La previsione individua, quindi, i tre presupposti per l'esistenza dell'abuso: 1) l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; 2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 3) la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione.

La locuzione "indipendentemente dalle intenzioni del contribuente" mira a "oggettivizzare" l'abuso, in conformità, peraltro, a quanto suggerito dalla raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 (par.4.5).

In particolare, sono "operazioni prive di sostanza economica" i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

A solo titolo esemplificativo, sono indicati due indici di mancanza di sostanza economica: 1) la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme; 2) la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.

15. In aderenza al criterio direttivo dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega, si ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.

La norma sottolinea, quindi, che l'unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.Orbene, il nuovo art. 10 bis, dello "Statuto", prevede, anzitutto, che l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di disposizioni del d.lgs. n. 74 dei 2000, ovvero la violazione di altre disposizioni.

Il che conferma che la disciplina dell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l'evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre.

Se, ad esempio, una situazione configura fattispecie regolata dal D. Lgs. n. 74/2000 in quanto frode o simulazione, l'abuso non può essere invocato.

Unica certezza per il legislatore delegato era quella di fissare una volta per tutte l'esclusione della punibilità dell'abuso del diritto con sanzioni penali, quale 19 conseguenza della definizione che l'art. 5 della legge delega dà dell'abuso.

Si è visto infatti che tale definizione, per un verso, postula l'assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza; per altro verso, imprime alla disciplina dell'abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall'ordinamento tributario.

Come già anticipato, con l'emanazione di tale disposizione si è data attuazione alla disposizione dell'art. 5 della legge 11 marzo 2014, n. 23 che aveva delegato il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, fornendo una definizione omnicomprensiva delle operazioni abusive.

In particolare, come si ricorderà, devono essere considerate tali le operazioni che, "pur nel rispetto formale delle norme fiscali", sono "prive di sostanza economica" in quanto sono inidonee "a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali" e che realizzano "essenzialmente vantaggi fiscali" qualificabili come "indebiti" in quanto "in contrasto con le finalità delle norme fiscali e o con i principi dell'ordinamento tributario".

E' utile richiamare anche Sez. 3, n. 35575 del 05/04/2016, Cimmino, Rv. 267678, laddove si afferma che l'istituto dell'abuso di diritto di cui all'art. 10 bis, legge 27 luglio 2000, n.212, che si applica anche ai diritti doganali, non è configurabile in presenza di condotte che integrino una diretta violazione delle norme in materia, con la conseguenza che queste ultime vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, mentre, riguardo ai fatti elusivi riconducibili alla categoria dell'abuso, la suddetta disciplina realizza una sostanziale "aboliti° criminis", ed opera, pertanto, retroattivamente senza condizioni.

5. Il quinto motivo è assorbito dalle considerazioni esposte a proposito del quarto motivo di ricorso, dovendosi sottolineare, sotto il generale profilo giuridico, la recente pronuncia emessa da questa Corte, cui il Collegio aderisce (Sez. 5, 37398 del 10/02/2023, Bosco, Rv. 285034), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, non sussiste specialità tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno.

6. Il sesto motivo è infondato.

Il sesto motivo non è valutabile in questa sede, in quanto con esso si deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dell'atto di appello.

Si rileva, comunque, che la truffa è contestata siccome commessa entro gli anni 2016 e 2017 ed è rapportata al reato di dichiarazione infedele ai fini Ires e non a quello di gioco o scommesse clandestini.

7. Il settimo motivo è infondato.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato associativo può produrre un profitto da ritenersi autonomo rispetto a quello dei reati-fine e per questo altrettanto autonomamente confiscabile (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772).

Ne consegue che nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel fatto che il Tribunale abbia individuato un profitto confiscabile ricollegandolo al reato di associazione per delinquere contestato al ricorrente al capo

1. Tanto è avvenuto attraverso l'indicazione secondo la quale, essendo la società SKS altamente inquinata dallo svolgimento costante di una attività illecita nel settore del gioco e delle scommesse che aveva generato ingenti ricavati, allorquando si era proceduto alla sua vendita, il profitto ricavabile a vantaggio dei sodali era stato quello pari al prezzo di vendita, indicato in 98 milioni di euro.

Le argomentazioni difensive in proposito - come già rilevato dal Tribunale citando una precedente sentenza di questa Corte di legittimità emessa in relazione ad analoga posizione processuale di altro indagato per il reato associativo di cui al capo 1 ([OSCURATO:PERSONA], sentenza Sez. 3, n. 42622 del 23/09/2022 non massimata) - tendono a censurare la motivazione del provvedimento deducendo vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e per questo non ammissibili in questa sede.Proprio in quanto autonomamente confiscabile e prescindente dal profitto dei reati- fine, il profitto del reato associativo rimane indipendente dalla contestazione formale dei reati fine (nel caso di interesse difensivo, il gioco e le scommesse clandestini), dal momento che tali reati, pur non espressamente contestati singolarmente (operazione che nella specie sarebbe stata impossibile stante il loro numero), risultano indicati come riferimento illecito nel capo di imputazione provvisoria e del profitto da essi generato si era pure evidenziato il valore, fermo restando che tra gli altri reati-fine, come correttamente sottolineato dal Tribunale, vi erano, per le ragioni prima dette, anche la truffa e l'evasione fiscale a mezzo di dichiarazione infedele, reati anch'essi generatori di profitto in misura complessivamente superiore per tutti i reati-fine a quello ritenuto dal Tribunale come riveniente dal reato associativo in relazione alla vendita della SKS (fgg. 10 e 11 del provvedimento impugnato).

8. L'ottavo motivo di ricorso è infondato per le ragioni assorbenti indicate a proposito del settimo motivo.

9. In relazione a tutto quanto fin qui precisato, ogni ulteriore argomentazione difensiva deve intendersi superata.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede cautelare, ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con la quale, a sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 2 settembre 2022, aveva respinto la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo di conti correnti, partecipazioni societarie e patrimoni aziendali intestati o nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere, con funzioni di comando, aggravata dalla finalità di agevolazione della 'ndrangheta e dedita alla commissione di una serie di reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e connessi reati di dichiarazione infedele dei redditi e dell'IVA, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego dei proventi di delitto e concorrenza sleale, delitti alcuni dei quali contestati anche come reati-fine. Secondo l'accusa, il ricorrente avrebbe avuto ruolo primario come costitutore e gestore di fatto della società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA] con sede a Malta ma operante in Italia mediante una stabile organizzazione che gestiva almeno mille sale per la raccolta di puntate su giochi e scommesse anche attraverso siti non autorizzati, regolarizzando, a partire dal 2015 e fino al 2017, solo parte della attività (quella relativa ai giochi sul territorio) ma non quella delle scommesse on-line, realizzando ingentissimi profitti in violazione delle norme fiscali e di quelle anti-riciclaggio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori. Deduce: 1) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la natura diretta del sequestro del danaro contenuto nei conti correnti del ricorrente quale profitto dei reati di natura fiscale (dichiarazione infedele) e di truffa di cui ai capi B e C della imputazione provvisoria. In realtà si tratterebbe di un sequestro per equivalente del profitto di tali reati non rinvenuto nella disponibilità della società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA], che, in ipotesi, lo aveva conseguito, il ricorrente essendo stato ritenuto soltanto amministratore di fatto di tale società che non poteva avere ottenuto personalmente siffatto profitto; 2) violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente in relazione al reato di cui al capo B della imputazione (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000), nonostante, nelle more, la società SKS avesse dato ampia prova della propria solvibilità, stipulando gli atti di adesione con l'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2021 e adempiendo puntualmente ai relativi pagamenti. Tale circostanza sarebbe decisiva in quanto, come era stato anche evidenziato nel provvedimento genetico, il sequestro era stato disposto in principalità nei confronti della società e, solo in via subordinata e nel caso di incapienza del patrimonio di questa, nei confronti del ricorrente; 3) violazione di legge per non avere il Tribunale revocato il sequestro per equivalente disposto nei confronti del ricorrente in relazione al capo B (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000) mancando l'accertamento della effettiva situazione patrimoniale della società SKS nei confronti della quale, in principalità, il sequestro era stato disposto; 4) violazione di legge per omessa motivazione sul fumus commissi delicti del reato di cui al capo B (art. 4 D.Lgs. 74 del 2000). Secondo il ricorrente si sarebbe trattato non di una condotta di evasione fiscale, come tale riconducibile al perimetro applicativo della norma indicata, ma di una condotta elusiva penalmente irrilevante (al più soggetta a sanzione amministrativa), in quanto i proventi ottenuti dalla società SKS attraverso la raccolta di scommesse e giochi on-line sarebbero stati dichiarati e tassati a Malta nel contesto di una delocalizzazione dell'azienda italiana in altri paesi europei con legislazione fiscale più favorevole; 5) violazione di legge per omessa motivazione sul fumus commissi delicti del reato di cui al capo C (truffa ai danni dello Stato). La condotta contestata alla società SKS - consistita nell'occultare l'attività di raccolta illecita di puntate su giochi e scommesse omettendo di versare l'imposta all'Erario - per il principio di specialità fra illecito amministrativo ed illecito penale, di cui all'art. 9 L. 689/81, avrebbe dovuto essere ricondotta all'alveo dell'art. 5 D.Lgs. 504/1998 e, dunque, qualificata come illecito ammnistrativo, non residuando ulteriori condotte costituenti artifici e raggiri integrativi della truffa, secondo quanto già affermato in precedente indagine su analoga contestazione relativa ad anni di imposta precedenti. Ne conseguirebbe l'illegittimità del sequestro del profitto del reato di cui al capo C, quantificato in euro 38.399,700,04; 6) violazione di legge per avere il Tribunale mantenuto il sequestro collegato all'ipotesi di truffa di cui al capo C anche in relazione a condotte prescritte in quanto commesse nella prima parte del 2015, tenuto conto che la normativa di settore sui pronostici e le scommesse (artt. 3 e 4 D.P.R. 66 del 2002) prevede che l'imposta sulle scommesse sia versata in un'unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, con consequenziale necessità di rapportare a tale normativa il calcolo del termine di prescrizione secondo la formulazione applicabile al reato continuato antecedentemente alla modifica dell'art. 158 cod.pen. per effetto della legge n. 3 del 19 gennaio 2019; 7) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto valido il sequestro disposto in relazione al reato di associazione per delinquere di cui al capo A, individuando il profitto di tale reato associativo nel prezzo di vendita delle quote della società SKS al fondo [OSCURATO:PERSONA] N.V., pari ad euro 98 milioni. In primo luogo, il ricorrente sostiene che il reato associativo sia improduttivo, di per sé ed autonomamente, di profitti illeciti.In secondo luogo, quand'anche ipotizzabile, il profitto del reato associativo si risolverebbe nella sommatoria del profitto dei reati-fine, tale non essendo il prezzo di vendita della società SKS al fondo prima menzionato attraverso un negozio lecito con soggetto terzo non oggetto di alcun reato-fine e secondo una stima rivolta al passato ed alla attività illecita pregressa e non al futuro, che prevedeva una regolarizzazione di tutta l'attività commerciale da parte dell'acquirente; 8) violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che rientrasse nel profitto del reato associativo anche quanto ricavato dalla raccolta illecita di scommesse negli anni 2015 e 2016 che costituirebbero provento del delitto di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse ex art. 4 legge n. 401 del 1989, mai contestato al ricorrente come reato-fine e per di più prescritto, ferma restando l'impossibilità di computare il profitto dei reati di cui ai capi B e C per l'insussistenza del fumus, secondo quanto evidenziato nei precedenti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo - ma con effetto su tutto l'esame del ricorso - occorre sottolineare che a fronte di un sequestro richiesto a vario titolo per oltre 200 milioni di euro (come risulta dalla elencazione effettuata a fg. 3 dell'ordinanza impugnata), al ricorrente sono stati sequestrati poco più di cinque milioni di euro, tenuto conto che non vi è contestazione su un segmento della misura cautelare eseguita per quanto inerente ai conti intestati alla società Ypgreen, anch'essa riconducibile al ricorrente secondo l'ipotesi accusatoria (fgg. 3 e 6 del provvedimento impugnato). 1.2. Fatta questa premessa, il ricorrente si duole del fatto che le sue disponibilità finanziarie in denaro siano state sequestrate in forma diretta in relazione ai reati di dichiarazione infedele e truffa di cui ai capi B e C, quale profitto di tali reati commessi dalla società SKS 365 [OSCURATO:PERSONA]. L'assunto sostenuto dal tenore delle imputazioni contestate non consente di rilevare alcuna violazione di legge, dal momento che l'indagato, secondo le contestazioni provvisorie e per quel che può rilevarsi in questa sede, è stato ritenuto amministratore e gestore di fatto della società, attraverso la quale aveva lucrato procurandosi (in parte personalmente) l'ingiusto profitto dei reati che gli sono stati contestati. Il sequestro della somma attuale di circa 5 milioni di euro, peraltro di molto inferiore al valore del profitto dei due reati sub B e C, è stato, pertanto, correttamente ritenuto dal Tribunale un sequestro diretto, richiamando l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; tale decisione è conforme sul punto alla precedente sentenza delle SS.UU., Lucci, n. 31617 del 26/06/2015). Deve rilevarsi, peraltro, che la stessa misura cautelare, sempre in relazione ai capi B e C, è stata emessa per equivalente (fino alla somma di oltre 60 milioni di euro), nei limiti di quanto non realizzato in sede di esecuzione nei confronti della società maltese, circostanza che, secondo quanto ha segnalato il provvedimento, non si è verificata, allo stato, neanche in minima parte (fgg. 6 e 7 dell'ordinanza). Dunque, la questione sollevata con il primo motivo di ricorso, attesa la natura diretta del sequestro per la esigua frazione fin qui eseguita nei confronti del ricorrente, non ha fondamento e soltanto nella ipotesi in cui venisse effettuato un sequestro pari all'intero profitto dei reati di cui si discute nei confronti della società maltese, la somma sequestrata in via diretta al ricorrente potrebbe essergli restituita onde evitare il rischio di una confisca superiore all'entità del profitto, salva l'esistenza di altri titoli per l'ablazione che, come si dirà di seguito, sono stati evidenziati dalla ordinanza impugnata. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Oltre a quanto già detto in relazione al primo motivo di ricorso, il mantenimento del sequestro per equivalente nei confronti del ricorrente in vista della confisca ai sensi dell'art. 12-bis, d.l.vo n. 74 del 2000, collegata al reato di dichiarazione infedele di cui al capo B, troverebbe ostacolo, secondo il ricorrente, nella circostanza che la società SKS aveva stipulato, il 28 giugno 2021, degli atti di adesione con l'Agenzia delle Entrate, adempiendo fin qui ai relativi pagamenti rateali, così dimostrando, secondo il ricorso, ampia prova della sua solvibilità. L'ordinanza impugnata, affrontando il tema, ha, in primo luogo, ritenuto - per ragioni di merito estranee al presente giudizio e non censurate dal ricorrente - che l'imposta evasa fosse maggiore degli accordi tra la società maltese e l'Agenzia delle Entrate e corrispondesse a quella indicata dagli accertamenti della Guardia di Finanza dei quali il Tribunale ha dato conto (fgg. 7-9 del provvedimento impugnato). In secondo luogo, il Tribunale ha risolto la questione riproposta in ricorso uniformandosi correttamente al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotta dal d.lgs. n.158 del 2015, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (in motivazione, la Corte ha precisato che il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all'integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura) (Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 5728 del 14/01/2016, Orsetto, Rv. 266038). Nelle sentenze citate si esclude che l'impegno assunto dal contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate possa essere valutato quale prova di solvibilità e ciò, a maggior ragione, in un caso come quello all'esame, nel quale, come il Tribunale ha specificato a fg. 7 del provvedimento impugnato e il ricorrente non ha negato, l'attuale consistenza dei pagamenti già effettuati dalla SKS è di molto inferiore all'entità del profitto rilevato. 3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni assorbenti sottolineate in relazione al primo e secondo motivo di ricorso. 14. E' infondato anche il quarto motivo. Il quadro fattuale restituito dal provvedimento impugnato - anche attraverso indicazione di dati concreti come l'accertamento del volume delle giocate effettuate in Italia e non all'estero, non dichiarate al fisco, attraverso una società formalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] territorio italiano aveva una stabile organizzazione e che si serviva come schermo di una altra società di diritto maltese e di un sostanziale mercato occulto parallelo e di doppie fatturazioni per ottenere importanti vantaggi fiscali indebiti nel territorio dello Stato (fgg. 4,8-10 dell'ordinanza per la spiegazione dettagliato di tutto il complesso meccanismo fraudolento provato da accertamenti della Guardia di Finanza a conferma delle dichiarazioni anche di un collaboratore di giustizia) - fa sì che non si possa ravvisare alcuna violazione di legge nella contestazione del reato fiscale di dichiarazione infedele di cui al capo B (art. 4 D.L.vo n. 74 del 2000), come di quello di truffa di cui al capo C. Siamo ben lontani da un comportamento meramente elusivo e privo di "sostanza economica", per questo idoneo ad integrare soltanto una violazione amministrativa così come sostenuto in ricorso. Sul tema, si richiama quanto affermato da Sez. 3, n. 40272 del 01/10/2015, Mocali, Rv. 264949, secondo cui, non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele, in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto l'art.10 bis, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, esclude che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti. (Fattispecie in cui l'esposizione in dichiarazione di elementi passivi nel reddito di impresa a seguito di un contratto di "stock lending" è stata ritenuta condotta non più penalmente rilevante in quanto unicamente elusiva e quindi rientrante nella previsione del suddetto "ius superveniens"). Nella motivazione di tale sentenza si legge: "14. Il nuovo art. 10-bis, rubricato "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", mette in evidenza l'unificazione della nozione di abuso del diritto con quella di elusione fiscale, derivandone, dunque, che nell'articolato normativo i due termini sono equipollenti e utilizzati indifferentemente. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della legge delega, la nuova norma contiene una completa, seppur sintetica, definizione di abuso del diritto. La norma stabilisce, in particolare, che configurano "abuso del diritto" le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali e indipendentemente dalle intenzioni del contribuente, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La previsione individua, quindi, i tre presupposti per l'esistenza dell'abuso: 1) l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate; 2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; 3) la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione. La locuzione "indipendentemente dalle intenzioni del contribuente" mira a "oggettivizzare" l'abuso, in conformità, peraltro, a quanto suggerito dalla raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 (par.4.5). In particolare, sono "operazioni prive di sostanza economica" i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. A solo titolo esemplificativo, sono indicati due indici di mancanza di sostanza economica: 1) la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme; 2) la non conformità degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. 15. In aderenza al criterio direttivo dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge delega, si ribadisce il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio di imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma sottolinea, quindi, che l'unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di perseguire un vantaggio fiscale indebito.Orbene, il nuovo art. 10 bis, dello "Statuto", prevede, anzitutto, che l'abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di disposizioni del d.lgs. n. 74 dei 2000, ovvero la violazione di altre disposizioni. Il che conferma che la disciplina dell'abuso del diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, in particolare, l'evasione e la frode: queste fattispecie vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento già offre. Se, ad esempio, una situazione configura fattispecie regolata dal D. Lgs. n. 74/2000 in quanto frode o simulazione, l'abuso non può essere invocato. Unica certezza per il legislatore delegato era quella di fissare una volta per tutte l'esclusione della punibilità dell'abuso del diritto con sanzioni penali, quale 19 conseguenza della definizione che l'art. 5 della legge delega dà dell'abuso. Si è visto infatti che tale definizione, per un verso, postula l'assenza, nel comportamento elusivo del contribuente, di tratti riconducibili ai paradigmi, penalmente rilevanti, della simulazione, della falsità o, più in generale, della fraudolenza; per altro verso, imprime alla disciplina dell'abuso caratteri di residualità rispetto agli altri strumenti di reazione previsti dall'ordinamento tributario. Come già anticipato, con l'emanazione di tale disposizione si è data attuazione alla disposizione dell'art. 5 della legge 11 marzo 2014, n. 23 che aveva delegato il Governo ad attuare la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, fornendo una definizione omnicomprensiva delle operazioni abusive. In particolare, come si ricorderà, devono essere considerate tali le operazioni che, "pur nel rispetto formale delle norme fiscali", sono "prive di sostanza economica" in quanto sono inidonee "a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali" e che realizzano "essenzialmente vantaggi fiscali" qualificabili come "indebiti" in quanto "in contrasto con le finalità delle norme fiscali e o con i principi dell'ordinamento tributario". E' utile richiamare anche Sez. 3, n. 35575 del 05/04/2016, Cimmino, Rv. 267678, laddove si afferma che l'istituto dell'abuso di diritto di cui all'art. 10 bis, legge 27 luglio 2000, n.212, che si applica anche ai diritti doganali, non è configurabile in presenza di condotte che integrino una diretta violazione delle norme in materia, con la conseguenza che queste ultime vanno perseguite con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, mentre, riguardo ai fatti elusivi riconducibili alla categoria dell'abuso, la suddetta disciplina realizza una sostanziale "aboliti° criminis", ed opera, pertanto, retroattivamente senza condizioni. 5. Il quinto motivo è assorbito dalle considerazioni esposte a proposito del quarto motivo di ricorso, dovendosi sottolineare, sotto il generale profilo giuridico, la recente pronuncia emessa da questa Corte, cui il Collegio aderisce (Sez. 5, 37398 del 10/02/2023, Bosco, Rv. 285034), secondo cui, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, non sussiste specialità tra l'illecito amministrativo previsto dalle norme tributarie che sanzionano l'omesso pagamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (nella specie integrato dall'utilizzo di "software" che consentivano di schermare i siti esteri non autorizzati sui quali venivano effettuate le giocate "on line"), poiché l'evasione dell'imposta conseguente all'illecita raccolta delle scommesse prescinde tanto dall'uso di artifici e raggiri, quanto dall'induzione in errore della persona offesa e dalla sussistenza del nesso causale tra profitto e danno. 6. Il sesto motivo è infondato. Il sesto motivo non è valutabile in questa sede, in quanto con esso si deduce una violazione di legge che non aveva formato oggetto dell'atto di appello. Si rileva, comunque, che la truffa è contestata siccome commessa entro gli anni 2016 e 2017 ed è rapportata al reato di dichiarazione infedele ai fini Ires e non a quello di gioco o scommesse clandestini. 7. Il settimo motivo è infondato. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato associativo può produrre un profitto da ritenersi autonomo rispetto a quello dei reati-fine e per questo altrettanto autonomamente confiscabile (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705; Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. 268772). Ne consegue che nessuna violazione di legge può ravvisarsi nel fatto che il Tribunale abbia individuato un profitto confiscabile ricollegandolo al reato di associazione per delinquere contestato al ricorrente al capo 1. Tanto è avvenuto attraverso l'indicazione secondo la quale, essendo la società SKS altamente inquinata dallo svolgimento costante di una attività illecita nel settore del gioco e delle scommesse che aveva generato ingenti ricavati, allorquando si era proceduto alla sua vendita, il profitto ricavabile a vantaggio dei sodali era stato quello pari al prezzo di vendita, indicato in 98 milioni di euro. Le argomentazioni difensive in proposito - come già rilevato dal Tribunale citando una precedente sentenza di questa Corte di legittimità emessa in relazione ad analoga posizione processuale di altro indagato per il reato associativo di cui al capo 1 ([OSCURATO:PERSONA], sentenza Sez. 3, n. 42622 del 23/09/2022 non massimata) - tendono a censurare la motivazione del provvedimento deducendo vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e per questo non ammissibili in questa sede.Proprio in quanto autonomamente confiscabile e prescindente dal profitto dei reati- fine, il profitto del reato associativo rimane indipendente dalla contestazione formale dei reati fine (nel caso di interesse difensivo, il gioco e le scommesse clandestini), dal momento che tali reati, pur non espressamente contestati singolarmente (operazione che nella specie sarebbe stata impossibile stante il loro numero), risultano indicati come riferimento illecito nel capo di imputazione provvisoria e del profitto da essi generato si era pure evidenziato il valore, fermo restando che tra gli altri reati-fine, come correttamente sottolineato dal Tribunale, vi erano, per le ragioni prima dette, anche la truffa e l'evasione fiscale a mezzo di dichiarazione infedele, reati anch'essi generatori di profitto in misura complessivamente superiore per tutti i reati-fine a quello ritenuto dal Tribunale come riveniente dal reato associativo in relazione alla vendita della SKS (fgg. 10 e 11 del provvedimento impugnato). 8. L'ottavo motivo di ricorso è infondato per le ragioni assorbenti indicate a proposito del settimo motivo. 9. In relazione a tutto quanto fin qui precisato, ogni ulteriore argomentazione difensiva deve intendersi superata. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricors
Sentenza Cassazione n. 50037/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris