CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 10112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il primo motivo è aspecifico, atteso che il ricorrente si limita a formulare delle generiche ipotesi in ordine alla destinazione dei beni non rinvenuti; che il motivo è anche manifestamente infondato, atteso che, «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che, di per sé, non sussiste alcuna contraddizione nell'assolvere l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta documentale e nel condannarlo per il distinto reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; che, nel caso specifico, la Corte di appello, senza incorrere in alcun vizio logico, ha ritenuto dimostrata la sottrazione dei beni aziendali e non quella delle scritture contabili, atteso che queste ultime erano state rinvenute ed erano state regolarmente tenute; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, in ordine all'esclusione dell'attenuante invocata dall'appellante, ha reso una motivazione congrua e priva di vizi logici, ritenendo che, in considerazione della distrazione di beni per un valore complessivo di euro 180.000, non potesse ritenersi integrata la speciale tenuità del danno patrimoniale; - che il quarto motivo, relativo alla riqualificazione della bancarotta fraudolenta patrimoniale in bancarotta semplice, risulta inedito, posto che l'appellante aveva chiesto la «derubricazione» solo con riferimento alla bancarotta documentale; che il motivo, in ogni caso, si presenta intrinsecamente aspecifico, atteso che il ricorrente, sul punto, si è limitato a formulare generiche ipotesi, sostenendo che «i prelevamenti potrebbero essere riconducibili a normali esigenze gestionali di un'attività commerciale»; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estensor