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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 12086/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 settembre 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle persone sottoposte ad indagini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi ha a cco It o la richiesta di riesame proposta dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso nel corso del giudizio dibattimentale da altra sezione del Tribunale di Brindisi in favore della parte civile curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8 agosto 2022, su beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della somma di euro 400.000,00 euro.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della curatela fallimentare, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso

2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. in ordine ai presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo e, in particolare, alla sussistenza del periculum in mora.

Premette il ricorrente che il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che non potessero più ritenersi sussistenti le condizioni per disporre il sequestro conservativo, quanto meno sotto il profilo del periculum in mora, in ragione della sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo indicato nelle imputazioni del giudizio penale, della revoca del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della rinuncia al ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza («con conseguente (successivo) venire meno della parte che aveva chiesto il sequestro conservativo») e della remissione della querela presentata dall'allora amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva dato impulso all'esercizio dell'azione penale.

Rileva, tuttavia, la parte ricorrente che la procedura concorsuale è ancora formalmente pendente in quanto la Corte di Cassazione non he ancora comunicato l'estinzione del giudizio avverso la sentenza di revoca del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, la rimessione della querela operata da parte del pregresso amministratore sarebbe priva di efficacia, una volta incardinatasi la procedura fallimentare.

Gli accordi sottostanti alla remissione di querela, peraltro, certamente frustrerebbero le ragioni dei creditori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole della vicnazione dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica in relazione ai presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo e, in particolare, alla sussistenza del periculum in mora.Deduce la parte ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che il difetto di legittimazione della parte civile a chiedere ed ottenere il sequestro preventivo avrebbe influito sulla sussistenza del periculum in mora.

Tale requisito, invece, prescinderebbe dalla legittimità della parte che chiede il sequestro conservativo e nella specie sarebbe indubbiamente sussistente, in ragione dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Tali argomenti, peraltro, sarebbero stati integralmente ignorati dal Tribunale del riesame, determinando la nullità del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi il ricorso.

In data 11 gennaio 2023 il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto, secondo le ricorrenti affermazioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (Sez.

U, n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895 - 01).

In una successiva pronuncia le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza (Sez.

U, n. 15290 del 28/09/2017, Pino, Rv. 272254-01).

In motivazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, inoltre, precisato che tale limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Curatela fallimentare [OSCURATO:SOCIETA]. nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 settembre 2022 emessa dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle persone sottoposte ad indagini, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi ha a cco It o la richiesta di riesame proposta dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha annullato il decreto di sequestro conservativo emesso nel corso del giudizio dibattimentale da altra sezione del Tribunale di Brindisi in favore della parte civile curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. in data 8 agosto 2022, su beni nella disponibilità degli imputati sino alla concorrenza della somma di euro 400.000,00 euro. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della curatela fallimentare, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso 2.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. in ordine ai presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo e, in particolare, alla sussistenza del periculum in mora. Premette il ricorrente che il Tribunale del riesame, nel provvedimento impugnato, ha rilevato che non potessero più ritenersi sussistenti le condizioni per disporre il sequestro conservativo, quanto meno sotto il profilo del periculum in mora, in ragione della sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo indicato nelle imputazioni del giudizio penale, della revoca del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della rinuncia al ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza («con conseguente (successivo) venire meno della parte che aveva chiesto il sequestro conservativo») e della remissione della querela presentata dall'allora amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che aveva dato impulso all'esercizio dell'azione penale. Rileva, tuttavia, la parte ricorrente che la procedura concorsuale è ancora formalmente pendente in quanto la Corte di Cassazione non he ancora comunicato l'estinzione del giudizio avverso la sentenza di revoca del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, la rimessione della querela operata da parte del pregresso amministratore sarebbe priva di efficacia, una volta incardinatasi la procedura fallimentare. Gli accordi sottostanti alla remissione di querela, peraltro, certamente frustrerebbero le ragioni dei creditori del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole della vicnazione dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la motivazione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica in relazione ai presupposti per l'applicazione del sequestro conservativo e, in particolare, alla sussistenza del periculum in mora.Deduce la parte ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto che il difetto di legittimazione della parte civile a chiedere ed ottenere il sequestro preventivo avrebbe influito sulla sussistenza del periculum in mora. Tale requisito, invece, prescinderebbe dalla legittimità della parte che chiede il sequestro conservativo e nella specie sarebbe indubbiamente sussistente, in ragione dell'incapienza del patrimonio del debitore. Tali argomenti, peraltro, sarebbero stati integralmente ignorati dal Tribunale del riesame, determinando la nullità del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di rigettarsi il ricorso. In data 11 gennaio 2023 il difensore degli imputati, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto, secondo le ricorrenti affermazioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che la parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (Sez. U, n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895 - 01). In una successiva pronuncia le Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito che la parte civile non è legittimata a proporre ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro conservativo disposto in prima istanza (Sez. U, n. 15290 del 28/09/2017, Pino, Rv. 272254-01). In motivazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, inoltre, precisato che tale limitazione dei mezzi di impugnazione non è in contrasto né con l'art. 24 Cost., né con la direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in quanto il sistema processuale penale e civile, complessivamente considerato, garantisce alla vittima del reato appropriati strumenti di tutela dei propri diritti. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Decreto Cassazione n. 12086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris