CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione– c.f./ p.i.v.a. 0 1 2 95420234 – in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale, dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, alla via dei Dardanelli, n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che del pari ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.,li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 5804521002 – in persona del l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n.958/2021 della Corte d’Appello di Rom a , udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del14 ottobre 202 5 dal consigliere dottorLuigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per ilrigetto del ricorso, udito l’avvocatodei ricorrent i , udito l’avvocatodella controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 26.2.2016 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la “VIPP lavori” s.r.l. in liquidazione nonché il concordato preventivo della “VIPP lavori” s.r.l. in liquidazione. Esponevache la “[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]” aveva accordato alla “VIPP Lavori” un finanziamento dell’importo di euro 1.000.000,00 e il “[OSCURATO:PERSONA]” aveva, a sua volta,accordato alla “VIPP Lavori” un finanziamentodell’importo di euro 750.000,00 (cfr. ricorso, pag. 4) . Esponeva che essa attrice aveva prestato garanzia a favore e dell’uno e dell’altro istituto di credito nella misura, rispettivamente, del 70% e del 50% degli importi mutuati(cfr. ricorso, pag. 4). Esponevache la “VIPP Lavori” si era resa inadempiente nel pagamento delle rate dei mutui, sicché essa attrice aveva subito l’escussione delle garanzie prestate, tant’è che in data 18.6.2014 aveva corrisposto alla “B.P.E.R.” la somma di euro 659.130,53 e al “M.C.T.A.A.” la somma di euro 255.632,35 (cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva quindi, giacché gli organi del concordato preventivo, cui la “VIPP Lavori” era stata ammessa dal Tribunale di Verona, le avevano negato il privilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998, che le fosse riconosciuto l’invocato titolo di prelazione con riferimento al complessivo proprio credito di euro 927.627,71 e ai relativi interessi (cfr. ricorso, pag. 5). 2.Si costituivano la “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione nonché il concordato preventivo della “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione. Deducevano che il pagamento parziale degli istituti di credito garanti t i in epoca successiva alla proposizione –il16.5.2013 - della domanda di ammissione al concordato preventivo ostava nel quadro del combinato disposto degli artt.169, 61 e 62 l.fall. al concorsodel credito di regresso (cfr. ricorso, pag. 5). Deducevanoinoltre che il p rivilegio ex art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 non era estendibile alle garanzie concesse agli istituti di credito erogatori dei finanziamenti garantiti(cfr. ricorso, pag. 6). 3. Con ordinanza dei 25/28.11.2016 il Tribunale di Roma rigettava la domanda della “[OSCURATO:PERSONA]”. 4.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva appello. Resistevano la “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione nonché il concordato preventivo della “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione. 5. Con sentenza n. 958/2021 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e, per l’effetto, affermata la natura privilegiata ai sensi del d.lgs. n. 123/1998 del credito - e dei relativi interessi - vantato dall’appellante, condannava le appellate al pagamento, nel rispetto delle regole del concordato preventivo,della somma di euro 927.627,61, oltre interessi nella misura di cui al 4° co. dell’art. 9 del d.lgs. cit.; condannava altresìle appellate al pagamento delle spese del doppiogrado. Reputava la Corte di Roma, nel quadro degli insegnamenti n. 2664/2019 en. 9926/2018 di questa Corte di legittimità, che il credito della “[OSCURATO:PERSONA]” fruiva senz’altro del privilegio di cui all’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998. Reputava al contempo che non ostavano al riconoscimento – con l’invocat a prelazione – del credito della “[OSCURATO:PERSONA]” le disposizioni degli artt. 169, 61 e 62 l.fall., siccome inapplicabili nella specie. Reputava che senza dubbio l’appellante aveva provveduto al pagamento in data 20.6.2014 ovvero in epoca successiva al 4.3.2014, dì del decreto con cui il Tribunale di Verona aveva fatto luogo all’apertura del concordato preventivo della “VIPP Lavori”(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Reputava tuttavia che nella specie non si era al cospetto di un pagamento parziale, siccome la “[OSCURATO:PERSONA]” aveva provveduto a versare alla “B.P.E.R.” e al “M.C.T.A.A.” l’intero importo richiestole, “importo pari alla quota residua del mutuo non restituito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei limiti della percentuale garantita” (cosìsentenza d’appello, pag. 11). 6. Avverso tale sentenza ha nno proposto ricorso l a “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione nonché il concordato preventivo della “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione; ne hannochiesto sulla scorta di due motivi, di cui il secondo in forma plurimaarticolato, la cassazione con ogni conseguente statuizione. La “[OSCURATO:PERSONA]” s. p . a . ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.Il Pubblico M inistero ha formulato conclusioni scritte datate 18.9.2025 ; ha chiestorigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo l e ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 169 l.fall. Deduconoche, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, in virtù del combinato disposto degli articoli di cui in rubrica, il credito del garante che abbia adempiuto successivamentealla domanda del debitore principale di ammissione alla procedura di concordato preventivo, è concorsuale “a condizione che la soddisfazione del creditore principale sia completa” (così ricorso, pag. 10). Deducono invero che la disposizione del 2° co. dell’art. 61 l.fall. mira ad evitare che “si creino, per effetto dei pagamenti da parte dei coobbligati, duplicazioni di concorsodello stesso credito nel passivo” (così ricorso, pag. 10). Deducono dunque che nel caso di specie sia la “B.P.E.R.” sia il “M.C.T.A.A.” non sono stati, dalla“[OSCURATO:PERSONA]”, soddisfatt i per intero, tant’è che “hanno precisato per intero i loro crediti al Commissario giudiziale del Concordato preventivo di Vipp” (così ricorso, pag. 11). Deducono che conseguentementeil credito di rivalsa della “[OSCURATO:PERSONA]” va escluso dal concorso assicurato dal concordato preventivo della “VIPP Lavori” (cfr. ricorso, pag. 12). 9.Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis , n. 1), cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità alla elaborazione di questa Corte di legittimità. 10. È sufficiente , mutatis mutandis , il rinvio all’elaborazione di quest o Giudice, seppur correlata al fallimento -e non al concordato preventivo - ed alla revoca del beneficio. Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese coperti da garanzia “[OSCURATO:PERSONA]”, la revoca del beneficio, per il venir meno dei requisiti cui ne è subordinato il riconoscimento, comporta l’insorgenza di un’autonoma obbligazione “ ex lege ” della beneficiaria verso il garante, obbligazione che, trovando la propria autonoma fonte nel sopravvenuto difetto della causa giustificatrice del beneficio, postula l’inapplicabilità delle norme sulla fideiussione ordinaria, degli istituti della surroga e del regresso nonché, infine, della disciplina di cui agli artt. 61 e 62 l.fall., sicché, in caso di fallimento della beneficiaria, la “[OSCURATO:PERSONA]” è legittimata ad insinuare il proprio credito al passivo, quand’anche consti un pagamento non interamente satisfattorio a vantaggio dell’istituto di credito in origine garantito, il quale abbia, a sua volta, chiesto ed ottenuto l’ammissione al passivo(cfr. Cass. (ord.) 18.1.2022, n. 1453). 11. Con i l secondo motivo - formulato in via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo - le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, 5° co., d.lgs. n. 123/1998 in relazione agliartt. 7, 1° co., e 9, 3° co. e 4° co., del medesimo d.lgs., all’art. 12 delle “preleggi” e agli artt. 1202 e 1949 cod. civ. Deducono in primo luogo cheil privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non opera i n r elazione al credito di rivalsa conseguente all’escussione della garanzia prestata a vantaggio degli istituti di credito che abbiano erogato finanziamenti all’imprenditore poi fallito o ammesso al concordato preventivo. Deducono invero che il privilegio anzidetto, alla stregua della letterale formulazione del 5° co. dell’art. 9 cit., assiste unicamente il credito restitutorio degli istituti bancaritraente titolo dal finanziament o erogato all’imprenditore poi fallito o ammesso al concordato preventivo(cfr. ricorso, pag. 18). Deducono del resto che le norme suiprivilegi hanno carattere eccezionale e ne è consentita l’interpretazione estensiva unicamente con riferimento a lle norme del codice civile,non già con riferimento alle “norme di settore”, quale, appunto, quella di cui al 5° co. dell’art. 9 cit. (cfr. ricorso, pag. 18). Deducono in secondo luogo che il privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit.opera unicamente con riferimento al credito derivante da finanziamenti “erogati e poi revocati” (cfr. ricorso, pagg. 21 –22). Deducono che nella specie sia la “B.P.E.R.” sia il “M.C.T.A.A.” non hanno mai revocato i finanziamenti accordati alla “VIPP Lavori” e a sua volta la “[OSCURATO:PERSONA]” non ha mai revocato le garanzie concesse alla “B.P.E.R.” ed al “M.C.T.A.A.” (cfr. ricorso, pag. 22). Deducono in terzo luogo che i crediti assistiti dal privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit. sono riscossi mediante iscrizione a ruolo (cfr. ricorso, pag. 23). Deducono che viceversa, in ipotesi di garanzia, l’escussione della garanzia da parte dell’istituto bancario che ne beneficia, determina la surrogazione del garante nei dirittidel creditore garantito (cfr. ricorso, pag. 23 ) . Deducono quindi che la Corte di Roma per nulla ha tenuto conto di tale aspetto (cfr. ricorso, pag. 23). Deducono in quarto luogo che, qualora si reputasse operante nella specie il privilegio di cui al 5° co. dell’art. 9 cit., si determinerebbe, in spregio agli artt.1202 e 1949 cod. civ., un effetto abnorme, ovvero il fideiussore, benché surrogatosi nei diritti chirografari del creditore bancario, acquisirebbe una posizione più favorevole,ossia un credito privilegiato (cfr. ricorso, pag. 2 5 ) . Deducono segnatamente che con gli “atti di quietanza e surroga” del 20.6.2014 sia la “B.P.E.R.” sia il “M.C.T.A.A.” hanno espressamente surrogato la “[OSCURATO:PERSONA]” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1201 cod. civ. nei loro “diritti e azioni nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione al contratto di mutuo” (cfr. ricorso, pag. 26). Deducono quindi che con la surroga la “[OSCURATO:PERSONA]” ha acquisito la stessa posizione della “B.P.E.R.” e del “M.C.T.A.A.”, i cui crediti “hanno pacificamente natura chirografaria” (così ricorso, pag. 26). 12. Il secondo motivo di ricorso, in relazione a ciascuna delle sue articolazioni, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1), cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma parimenti ha statuito in conformità all’elaborazione di questa Corte di legittimità. 13.Analogamente è sufficiente il rinvio all’elaborazione di quest o Giudice . 14. In ordine al primo profilo di censur a è bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cuiil privilegio previsto dall'art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia(stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolativeivi contemplate) e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento(cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657(Rv. 670771 - 02) ; Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27360 . Si veda anche Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essasottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento). 15.In ordine al secondo profilo di censura è, mutatis mutandis , bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, l’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (cfr. Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926; Cass. (ord.) 24.8.2025, n. 23805, secondo cui, in tema diinterventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, i crediti per la restituzione dei “finanziamenti”erogati sono assistiti dal privilegio previsto dall’art. 9, 5° co . , del d. lgs. n. 123 del 1998, anche durante l’esecuzione del rapporto e aprescindere dalla revoca dell ’ intervento ( i n applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo del fallimento che aveva escluso il suddettoprivilegio in una fattispecie in cui la società sovvenuta era stata dichiarata fallita, dopo aver omesso di pagare la seconda rata delfinanziamento, eaver ricevuto la diffida ad adempiere ex art. 1454 cod. c iv .) . 16.In ordine al terzo ed al quarto profilo di censura è bastevole il riferimento all’insegnamento secondo cui, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, 3° co., del d.l. n. 3 del 2015, convertito con modificazioni dalla l egge n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657 (Rv. 670771-01). Cfr. altresì Cass. 12.12.2024, n. 32148). 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso le ricorrenti vanno condannate in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Non vi è margine per far luogo alla compensazione delle spese del presente giudizio, compensazioneche parte ricorrente ha sollecitato in estremo subordine in esito alla discussione nel corso della pubblica udienza. Invero, l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte si è palesata univocamente se non da epoca antecedente alla proposizione del ricorso di certo da epoca antecedente alla sua decisione. Cosicché nulla avrebbe impedito allericorrenti di rinunciare all’impugnazione esperita in questa sede. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido le ricorrenti, “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione nonché il concordato preventivo della “VIPP Lavori” s.r.l. in liquidazione, a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell