CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2018
Cassazione n. 06117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 10251/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 1/A presso lo studio dell'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2139/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che: la Corte di Appello di Firenze ha confermato (salvo ridurre l'importo liquidato a titolo di spese processuali) la sentenza con cui il Tribunale di Pisa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] il danno patrimoniale patito in conseguenza di una querela calunniosa; la Corte ha ritenuto provato che la Chiarini aveva accusato il [OSCURATO:PERSONA] di violazione di domicilio (per avere indebitamente parcheggiato la propria auto in un'area dell'attrice) pur essendo «perfettamente cosciente di non avere titolo per impedire l'accesso al posteggio davanti alla abitazione dei Profeti (da cui si era recato il [OSCURATO:PERSONA]), perché era stato pronunciato provvedimento in tal senso il 5 luglio 2006 dal Giudice di Pisa (circostanza mai contestata dalla Chiarini»; ha aggiunto che era risultato provato il nesso di causa fra la pendenza del procedimento penale (e il conseguente mancato rinnovo del passaporto di servizio) e il danno lamentato dal [OSCURATO:PERSONA] - militare di carriera- consistito nella mancata partecipazione ad una missione all'estero comportante una diaria giornaliera di 154 euro; ha proposto ricorso per cassazione la Chiarini, affidandosi a due motivi; l'intimato ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c., il controricorrente ha depositato memoria (con cui si è limitato a ribadire le già rassegnate conclusioni). Considerato che: col primo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare artt. 368 cp, 42 cp, 652 cpp, 115 co. 1 cpc, 2697 co. 1 cc (art. 360 n. 3 cpc) per avere la Corte di Appello di Firenze ritenuto sussistente un dolo di calunnia nella condotta aquiliana» della Chiarini: assume che la Corte non avrebbe potuto fondare l'esistenza del "dolo calunnioso" sul contenuto del decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 14.3.2008, in quanto l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile è limitata alle sentenze di assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento; aggiunge che la Corte non avrebbe potuto applicare l'art. 115 c.p.c. (cui aveva alluso evidenziando la mancata contestazione della circostanza che, nel luglio 2006, il Tribunale di Pisa avesse pronunciato un provvedimento che non consentiva alla Chiarini di impedire il parcheggio davanti alla abitazione dei Profeti) in quanto il nuovo testo della norma (che prevede che il giudice debba porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita) era entrato in vigore in data successiva all'inizio del processo; evidenzia che, comunque, nella comparsa di risposta depositata dalla Chiarini all'udienza del 26.2.2009 era stata «mossa contestazione all'asserito provvedimento verbale del 5.7.2006» ed era stato rilevato che la predetta Chiarini non era a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato autorizzato da terze persone; sostiene, infine, che la Corte non avrebbe potuto valorizzare il dato del mancato danneggiamento di beni, in quanto era «in riferimento al solo reato ex art. 614 cp, e non anche al danneggiamento, che la Corte Distrettuale avrebbe dovuto misurare l'esistenza del dolo calunnioso»; il motivo è infondato, in quanto: la Corte non ha inteso attribuire alcuna efficacia di giudicato al decreto di archiviazione, ma vi ha fatto riferimento per dire che dallo stesso (come anche dalla ulteriore documentazione e dalle deposizioni testimoniali) emergevano elementi per valutare il comportamento della Chiarini; il principio di non contestazione risultava pacificamente applicabile, già in base alla previsione dell'art. 167 c.p.c., ancor prima della modifica del testo dell'art. 115 c.p.c. (cfr., per tutte, Cass. n. 19896/2015: «il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica»); la deduzione circa il fatto che, comunque, la Chiarini aveva svolto contestazioni in merito al provvedimento verbale del luglio 2006 è effettuata in difetto di specificità giacché non si dice (e non si trascrive il relativo passaggio della comparsa) se la contestazione concernesse il fatto stesso che fosse stato pronunciato un provvedimento idoneo a determinare nella querelante la consapevolezza di non poter impedire il parcheggio; l'assunto che il procedimento penale concerneva il solo reato di violazione di domicilio (e non anche il danneggiamento di beni) non è suffragato da alcun elemento (e, anzi, parrebbe contraddetto dal fatto che, per quanto riferito dalla ricorrente a pag. 4, l'avviso di garanzia concerneva anche il reato di cui all'art. 635 c.p.); in ogni caso, la Corte ha argomentato anche (e distintamente) sul dolo relal:ivo all'accusa di violazione di domicilio (per essere "non vera" la circostanza che l'area cui era acceduto il [OSCURATO:PERSONA] era riservata alla Chiarini); col secondo motivo, la ricorrente denuncia la «violazione e/o falsa applicazione in particolare degli artt. 2043 cc, 2697 cc. 1 cc e 257 co. 1 cpc (art. 360 n. 3 cpc), per avere la Corte di Appello di Firenze ritenuto sussistente la prova del nesso di causa tra la pendenza del procedimento penale e i danni sulla scorta di un teste de relato e di un documento niente affatto probatorio»: premesso che la Corte aveva ritenuto provato il nesso causale sulla base della documentazione proveniente dall'Arma di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] e delle deposizioni dei colleghi del medesimo, la Chiarini contesta la valenza probatoria del doc. 13 avversario, in quanto facente riferimento generico a un "procedimento penale", e lamenta che la Corte ha omesso di «valorizzare l'obiettiva circostanza per cui tra l'epoca del decreto di archiviazione emesso dal GIP [...] -ossia il 14 marzo 2008- e l'epoca in cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto partire per la missione militare estera -ossia il 13 ottobre 2008 - [...] corrono ben 7 mesi di distanza temporale, nel cui apprezzabile intervallo il sig. [OSCURATO:PERSONA], sol che l'avesse voluto [...], avrebbe potuto richiedere con l'esito positivo il rinnovo del passaporto»; aggiunge che la Corte ha erroneamente valorizzato una deposizione de relato (circa il fatto che il passaporto non era stato rinnovato per la pendenza del procedimento penale), senza procedere all'esame del teste di riferimento; il motivo va disatteso, in quanto: la deduzione circa la valenza probatoria del doc. 13 non prospetta un errore di diritto, ma contesta l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte e sollecita una non consentita valutazione di segno contrario in sede di legittimità (senza peraltro individuare alcun erroneo riparto dell'onere probatorio); egualmente "fattuale" è la dogliainza concernente la mancata valorizzazione dell'intervallo intercorso fra l'archiviazione e la data di inizio della missione all'estero, la cui decisività non potrebbe essere apprezzata se non a mezzo di un rinnovato accertamento di merito circa la concreta possibilità del Fontarosa di partecipare comunque alla missione; infondata è, infine, anche la doglianza concernente il mancato esame, da parte della Corte, del teste di riferimento, dedotta -come detto- sotto il profilo del vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c.; quello previsto dall'art. 257, 1° co. c.p.c. costituisce, invero, un potere discrezionale del giudice («può disporre d'ufficio»), il cui mancato esercizio non integra violazione della norma che lo prevede (cfr. Cass. n. 5706/1997); il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna della Chiarini al pagamento delle spese di lite;sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese dì lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ro