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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46108/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per avere partecipato, alla associazione a delinquere ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. descritta nel capo 2 delle imputazioni provvisorie, finalizzata al traffico di stupefacenti e a agevolare l'associazione di tipo camorristico denominata clan Strisciuglio (cap. 1), e operante «dal 1997 [...] con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 2011 all'attualità».

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché l'ordinanza si limita a ricopiare la motivazione adottata nell'ordinanza genetica, senza indicare riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti con l'autorità giudiziaria mentre, fra questi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] precisa che non è formalmente affiliato.

Si osserva che, comunque, il vincolo associativo richiede una durevole reciprocità di legame che non si limiti al rapporto sinallagmatico delle singole operazioni e che l'ordinanza non spiega in che modo le condotte di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero inquadrarsi nel contesto della associazione non bastando al riguardo il fatto che l'indagato cognato di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari evidenziando che i precedenti penali (ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) di [OSCURATO:PERSONA] sono anteriori al 2011 e che egli è ininterrottamente detenuto dal 2016, sicché da quella data deve ritenersi cessata ogni attività antigiuridica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata — dopo avere analiticamente descritto le vicende del sodalizio criminale, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] un compartecipe attivamente inserito nella organizzatone di spaccio per conto del clan Strisciuglio, in particolare nel quartiere Stanic, anche per essere cognato di [OSCURATO:PERSONA], attuale reggente del clan Strisciuglio, al quale egli, comunque, non è formalmente affiliato — ha indicato i seguenti elementi di valutazione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, ha considerato le dichiarazioni di diversi collaboranti che risultano fra loro sostanzialmente convergenti (p. 13-18, p. 27-30), [OSCURATO:PERSONA] indica [OSCURATO:PERSONA] come uno dei destinatari privilegiati delle forniture di hashish, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, con la sorella Angela, spacciava o distribuiva la droga agli spacciatori rifornendosene dai capi dell'associazione (prima da [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA]).

Analoghe dichiarazioni hanno reso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricordando che [OSCURATO:PERSONA] poteva fornire di narcotici ai detenuti e nel 2016 aveva avviato una piazza di spaccio di eroina e cocaina (versava una percentuale dei proventi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) e precisando, con dovizia di particolari, che, pur non essendo affiliato al clan Striscluglio, dal quale comunque si riforniva, aveva libertà di operare perché cognato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come affiliato al clan Striscíuglio attivo nella zona Stanic e dal quale ricevette cocaina in cambio di armi. [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come uno spacciatore operante per conto del clan Striscluglio.

Anche altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ne hanno descritto l'attività nel mercato degli stupefacenti, come pure i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 25)).

Inoltre, il Tribunale ha richiamato i contenuti di una serie di conversazioni fra alcuni coindagati che offrono puntuali riscontri alle dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie dei collaboranti (p. 18-24) sino ai provvedimenti cautelari del 2016 relativi a detenzioni illecite di sostanze stupefacenti.

Sia l'ordinanza impugnata che l'ordinanza cautelare genetica seguono il condivisibile principio secondo cui è partecipe di una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 anche chi si pone rispetto alla associazione come fornitore o rivenditore stabile della sostanza stupefacente: non è necessario che le condotte siano attuate in nome e per conto dell'associazione, ma basta che rientrino nel suo programma criminoso così da garantirne l'operatività e da stabilire una affectio societatis (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798).

1.2. Quanto al motivo concernente l'attualità delle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente osservato che vale la doppia presunzione cautelare posta dall'art. 275 cod. proc. pen. e che non risulta che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la detenzione in carcere, si sia affrancato dagli ambienti criminali in cui ha operato.

Inoltre, ha considerato che le sue reiterate scelte di vita lo indicano come irreversibilmente dedito a azioni delittuose così da doversi ritenere che anche presso il suo domicilio troverebbe il modo o di continuare a delinquere.

2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari, rigettando la richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per avere partecipato, alla associazione a delinquere ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416-bis.1 cod. pen. descritta nel capo 2 delle imputazioni provvisorie, finalizzata al traffico di stupefacenti e a agevolare l'associazione di tipo camorristico denominata clan Strisciuglio (cap. 1), e operante «dal 1997 [...] con la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] dal 2011 all'attualità». 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché l'ordinanza si limita a ricopiare la motivazione adottata nell'ordinanza genetica, senza indicare riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti con l'autorità giudiziaria mentre, fra questi, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] precisa che non è formalmente affiliato. Si osserva che, comunque, il vincolo associativo richiede una durevole reciprocità di legame che non si limiti al rapporto sinallagmatico delle singole operazioni e che l'ordinanza non spiega in che modo le condotte di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero inquadrarsi nel contesto della associazione non bastando al riguardo il fatto che l'indagato cognato di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari evidenziando che i precedenti penali (ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) di [OSCURATO:PERSONA] sono anteriori al 2011 e che egli è ininterrottamente detenuto dal 2016, sicché da quella data deve ritenersi cessata ogni attività antigiuridica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata — dopo avere analiticamente descritto le vicende del sodalizio criminale, ha indicato in [OSCURATO:PERSONA] un compartecipe attivamente inserito nella organizzatone di spaccio per conto del clan Strisciuglio, in particolare nel quartiere Stanic, anche per essere cognato di [OSCURATO:PERSONA], attuale reggente del clan Strisciuglio, al quale egli, comunque, non è formalmente affiliato — ha indicato i seguenti elementi di valutazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, ha considerato le dichiarazioni di diversi collaboranti che risultano fra loro sostanzialmente convergenti (p. 13-18, p. 27-30), [OSCURATO:PERSONA] indica [OSCURATO:PERSONA] come uno dei destinatari privilegiati delle forniture di hashish, [OSCURATO:PERSONA] afferma che, con la sorella Angela, spacciava o distribuiva la droga agli spacciatori rifornendosene dai capi dell'associazione (prima da [OSCURATO:PERSONA], poi da [OSCURATO:PERSONA]). Analoghe dichiarazioni hanno reso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricordando che [OSCURATO:PERSONA] poteva fornire di narcotici ai detenuti e nel 2016 aveva avviato una piazza di spaccio di eroina e cocaina (versava una percentuale dei proventi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]) e precisando, con dovizia di particolari, che, pur non essendo affiliato al clan Striscluglio, dal quale comunque si riforniva, aveva libertà di operare perché cognato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come affiliato al clan Striscíuglio attivo nella zona Stanic e dal quale ricevette cocaina in cambio di armi. [OSCURATO:PERSONA] lo ha indicato come uno spacciatore operante per conto del clan Striscluglio. Anche altri collaboranti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ne hanno descritto l'attività nel mercato degli stupefacenti, come pure i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (p. 25)). Inoltre, il Tribunale ha richiamato i contenuti di una serie di conversazioni fra alcuni coindagati che offrono puntuali riscontri alle dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie dei collaboranti (p. 18-24) sino ai provvedimenti cautelari del 2016 relativi a detenzioni illecite di sostanze stupefacenti. Sia l'ordinanza impugnata che l'ordinanza cautelare genetica seguono il condivisibile principio secondo cui è partecipe di una associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 anche chi si pone rispetto alla associazione come fornitore o rivenditore stabile della sostanza stupefacente: non è necessario che le condotte siano attuate in nome e per conto dell'associazione, ma basta che rientrino nel suo programma criminoso così da garantirne l'operatività e da stabilire una affectio societatis (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). 1.2. Quanto al motivo concernente l'attualità delle esigenze cautelari il Tribunale ha correttamente osservato che vale la doppia presunzione cautelare posta dall'art. 275 cod. proc. pen. e che non risulta che [OSCURATO:PERSONA], nonostante la detenzione in carcere, si sia affrancato dagli ambienti criminali in cui ha operato. Inoltre, ha considerato che le sue reiterate scelte di vita lo indicano come irreversibilmente dedito a azioni delittuose così da doversi ritenere che anche presso il suo domicilio troverebbe il modo o di continuare a delinquere. 2. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estenso
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