CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 29113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2026, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di giorni 16 di arresto ed euro 600 di ammenda - pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità - per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada. Ha disposto, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per mesi tre. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il P.G. ,v o__:b11112:10)~1,' di Brescia, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta erronea applicazione della legge penale quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, determinata in misura inferiore al minimo legale. 3. Va preliminarmente osservato come - in riferimento ai limiti imposti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, stabiliti dall'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - sia ammissibile il motivo con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349). 4. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. Invero, all'accertamento del reato di cui alla lettera b) dell'art. 186, comma 2, cod. strada consegue, ex lege, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La durata stabilita dal giudice di merito, come lamentato dal ricorrente, si colloca al di sotto del minimo edittale. La Corte di Cassazione, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen., sulla base delle 2statuizioni del giudice di merito e non essendo necessari ulteriori accertamenti, può rideterminare nel minimo edittale la durata della sospensione della patente di guida. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di mesi sei. Si dichiara l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. P.Q.M. Annulla se P.Q.Mnario uoiz,ar!o 'frane atenaz.zo