CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 09000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA, in BARI n. 3446/2019 depositata il 16/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente è titolare della ditta individuale "Centro BotanicoBarese di [OSCURATO:PERSONA]", svolgente l'attività di gestione di unNumero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026complesso botanico situato nei pressi della città di Bari. Il medesimocontribuente ha avviato altresì un’attività agrituristica ristrutturando erealizzando i manufatti necessari sulla base di regolari titoli edilizi, con lavoriprotrattisi fino al 2014. Ottenuta l’agibilità nel febbraio 2014, ha presentatonel luglio 2014 la SCIA per l’attività agrituristica e la denuncia sanitaria allaASL. Nel marzo 2015 ha poi presentato la denuncia di variazione ai fini TARI,includendo le nuove superfici (964 mq) e pagando la tassa dalla data dieffettiva operatività delle strutture.3. Il Comune di Bari ha notificato nel 2015 tre avvisi di accertamentorelativi agli anni 2009-2014, contestando maggiori superfici imponibili ai finidel tributo sui rifiuti.4. Il contribuente ha proposto impugnazione, che è stata parzialmenteaccolta dalla CTP di Bari con sentenza n. 3161/2016.5. E’ stato indi interposto appello da ambo le parti.6. [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con sentenzan.3446/2019 del 16.12.2019, ha rigettato l'appello principale proposto dalricorrente avverso la sentenza resa dalla CTP ed accolto quello incidentaledel Comune di Bari, ritenendo che fosse stato accertato che l’attività diristorazione e somministrazione, avviata già nel 2004 e prevalente rispettoa quella agricola, occupava l’intera superficie disponibile e non solo pochimetri quadrati, come sostenuto dal contribuente, e che lo stesso non avessefornito prove adeguate a sostegno della propria tesi. Inoltre, ha ritenuto cheil contribuente non avesse dimostrato i presupposti per l’esenzione ol’esclusione dalla tassa sui rifiuti, né una gestione dei rifiuti agricoli tale dasuperare la presunzione di produzione di rifiuti urbani, anche alla lucedell’assimilazione operata dal Comune. Di conseguenza, è stata confermatala tassazione sull’intera superficie.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame parte contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha resistito concontroricorso l’amministrazione comunale.Numero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/20268. Successivamente ambedue le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare il controricorrente eccepisce (reiterando inmemoria la eccezione) la inammissibilità del ricorso per violazione delprincipio di autosufficienza e in ragione del fatto che le censure sarebberofinalizzate a superare la ricostruzione in fatto operata dal giudice delgravame. Tali censure saranno analizzate con riferimento agli specificimotivi, non potendosi ammettere una contestazione globale e generica conriferimento all’intero ricorso.Anche le eccezioni contenute in memoria, con cui si contestal’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., non meritano accoglimento, inquanto generiche e onnicomprensive: l’inammissibilità del motivo perinidoneità dello stesso a superare orientamenti consolidati va valutata conriferimento alle singole censure, previa specificazione delle ragioni, e noncon generica censura.2. I motivi nn. 1, 3 e 4 vanno trattati congiuntamente, stante laconnessione.3. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., e dell'art. 1, commasecondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4; in relazione all'applicazione della tassa sui rifiuti per glianni dal 2009 al 2014, sul complesso botanico, il contribuente avevaeccepito l'inapplicabilità della tassa, tra l'altro, sui manufatti destinati adindividuando precisamente tali cespiti (struttura per ospitalità agrituristicae 2 gazebi) nei propri atti e producendo la documentazione urbanistica,edilizia e sanitaria relativa agli interventi, ma la Commissione TributariaRegionale non ha considerato adeguatamente la circostanza per la ritenutamancanza di adeguata documentazione, nonostante lo stesso ComuneNumero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026avesse ammesso che gli interventi all'uopo posti in essere si riferivanoproprio ai manufatti concernenti la ricettività agrituristica, mostrando, cosìdi non aver contestato la circostanza, con la conseguenza, quindi, che lasentenza sarebbe contrastante con il principio della non contestazione, dicui all’art. 115 c.p. c., applicabile nel processo tributario ai sensi dell'art. 1,comma 2, del D.lgs. n. 546/ 1992.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta invece la violazione e/o lafalsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., degli artt. 62, comma1, 63 e 65 d.lgs. n.507/1993, dell'art. 14, commi 3, 5 e 9, d.l.n.201/2011,conv.l.n.214/2011, dell'art. 1, commi 641, 642 e 646, l .n 147/2013, inrelazione all’art.360, primo comma, num.3, c.p.c.In particolare, si denuncia la violazione delle norme sulle presunzioni(art. 2729 c.c.), contestando che la CTR abbia confermato la tassazionesull’intero complesso sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza. Il contribuente rileva, nello specifico, che la CTRha erroneamente qualificato come principale l’attività di ristorazione,nonostante dalla visura camerale risulti primaria l’attività vivaistica e solosecondaria quella di somministrazione. Inoltre, viene contestato il rilievofrutto di un errore del consulente e comunque recessivo rispetto al [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei giudici è illogica,poiché presume che già dal 2009 l’intero complesso botanico fosse destinatoalla ristorazione, senza prove che le strutture agrituristiche fossero alloraesistenti e operative, essendo state ultimate solo nel 2014.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce infine la nullità dellasentenza per violazione dell'art.116 c.p.c., ex art.360, primo comma, n. 4,c.p.c.La censura riguarda dunque l’erronea valutazione delle provesull’attività prevalente del contribuente. Secondo il ricorrente, la CTR haillegittimamente attribuito prevalenza al codice ATECO indicato nelleNumero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiarazioni dei redditi, trascurando le risultanze del Registro delleImprese, che ha valore di pubblicità legale e indicava come attività primariala cura e manutenzione del paesaggio. L’indicazione del codice attività indichiarazione fiscale, priva di specifica valenza probatoria, non avrebbepotuto prevalere su un documento assistito da presunzione legale. In talmodo, la CTR avrebbe violato i limiti del prudente apprezzamento delleprove e adottato una valutazione illogica, ritenendo prevalente laristorazione rispetto all’attività vivaistica propria di un centro botanico.6. I motivi nn. 1, 3 e 4 devono ritenersi fondati.6.1. La imposizione è derivata da una valutazionedell’amministrazione che ha preso in considerazione un esame parcellizzatodelle distinte parti dell’immobile, basato su indizi non gravi, né precisi e nonconcordanti e soprattutto mancante di una valutazione complessiva, cosìformulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica deglielementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal lorocomplesso (in giurisprudenza, tra le tante Cass. 19253/2025). In sostanza,non ha considerato le evidenze della visura camerale (avendo invece presoin considerazione il solo dato catastale) in cui l’attività di ristorazione eraconsiderata secondaria, e perciò sottoponendo a tassazione sin dall’anno2009 tutti i 964 mq considerandoli come area adibita a ristorazioneconnessa ad un’attività agrituristica, le cui infrastrutture sono state indicatecome essere state terminate nell’anno 2014, e basandosi dunquesull’erroneo presupposto, malamente desunto ed in contrasto con il dato delsuccessivo ampliamento immobiliare di cui pure ha dato atto (esaminandol’appello incidentale del Comune), che i locali fossero preesistenti al 2014ed adibiti a ristorazione per la complessiva superficie – dato determinanteai fini che qui interessano - sin dall’anno 2009, senza quindi verificare lacompatibilità della struttura con la natura dell’attività negli anni di impostaoggetto di tassazione.Numero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026Vi è stato, dunque, da parte del giudice di gravame, un erroneo usodel meccanismo presuntivo nella propria argomentazione.6.2. I motivi risultano dunque fondati.7. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.2697 c.c., in relazione agli artt. 62, comma primo, secondo e terzo, e 70,comma primo, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 14, comma terzo, delD.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 2014.e l, comma 641, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all’art. 360.comma primo, n. 3, c.p.c.7.1. Il contribuente contesta che la CTR ha posto a carico delcontribuente un onere di denuncia per inutilizzabilità dell’area conriferimento a superfici relative a manufatti ancora da realizzare (nella speciefiniti di realizzare nel 2014), laddove detto onere opera per manufattiesistenti e che nella specie il Comune non aveva dimostrato l’esistenza deimanufatti nei periodi di imposta considerati (dal 2009).7.2. Il motivo è infondato.7.3. La CTR ha argomentato che il contribuente non aveva denunciatogli spazi ed i locali effettivamente occupati, in violazione dell’art. 7 del d.lgs.507/1973, in coincidenza con i lavori di ristrutturazione ed ampliamentodell’azienda, aggiungendo che l’esenzione dalla tassazione è subordinataalla presentazione di una idonea documentazione atta a dimostrare lecondizioni per usufruire dell’esenzioneIn sostanza, la CTR si è riferita a spazi e locali in linea con la previsionedell’art. 70, che ha ad oggetto la denuncia dei locali ed aree tassabili, chenon risultano viceversa oggetto del relativo obbligo comunicativo.Risulta allora chiaro che la CTR ha reputato oggetto denuncia anchel’area scoperta, in linea con la previsione dell’art. 70 d.ls. 507 del 1993 el’esclusione della tassa per inutilizzabilità del bene subordinata alla denunciadi cui all’art. 62, comma 2, d.lgs. citato.7.4. Il motivo non merita accoglimento.Numero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/20268. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente contesta la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 62, commi 2 e 3, 65, comma primo, e 70del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 14, commi 3, 9, 33 e 34, del D.L. 6dicembre 2011, n. 201, l, commi 641, 646, 649 e 660, della L. 27 dicembre2013, n. 147, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Si denuncia, nello specifico, la violazione delle norme su esenzioni edobblighi dichiarativi TARSU/TARI, contestando che la CTR abbia negatol’esclusione dalla tassa per le superfici vivaistiche sul presupposto della loromancata indicazione nella denuncia originaria o di variazione. Secondo ilricorrente, la denuncia sui rifiuti ha natura di mera dichiarazione di scienza,emendabile e integrabile anche in sede contenziosa, e non può precluderela possibilità di dimostrare giudizialmente l’esistenza di superfici esenti.Impedire tale prova violerebbe il principio di capacità contributiva e quello“chi inquina paga”, poiché la tassazione deve essere commisurata alla realecomporti il pagamento di un tributo non dovuto.8.1. La censura non merita accoglimento.8.2. Va rammentato che la dichiarazione infedele costituisce di per séipotesi sanzionatoria, il che esclude in radice la possibilità di una correzionetardiva prospettata addirittura in sede giurisdizionale: questa Corte ha giàaffermato in tema di TARSU (ma il principio può essere esteso anche allaTARI e alla TARES), che il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuentedi limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente allapresentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare lapropria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, qualora l'originaria denunziasia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla sirinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrispondeun'obbligazione tributaria, con la conseguenza che l'inottemperanza atale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comportal'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D'altroNumero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia nonprovoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune diaccertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate odetenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa(Cass. 08/10/2019, n. 25063 (Rv. 655406 - 01)).Ed anche (Cass. 9913/23): Solo se il contribuente ha presentatola denuncia o la variazione, potrà integrare, in caso di contestazione, in viastragiudiziale ovvero anche in giudizio, la prova della effettiva destinazionedei locali .8.3. In altre parole, vi è necessità di una dichiarazione ex ante, cheopera il futuro (Cass. 12898/2025): il rilievo svolto dal giudice delgravame («non possono … valere per il 2014 le dichiarazioni della parte ele valutazioni poste in essere dal Comune in anni successivi») è conformeai principi di diritto espressi dalla Corte, in quanto si è rilevato che mentreil difetto della dichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro– a riguardo, dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti – (solo)l’avvenuta presentazione della dichiarazione ne legittima l’integrazione, incaso di contestazione, in via stragiudiziale ovvero anche in giudizio (Cass.,1 febbraio 2024, n. 2993; Cass., 13 aprile 2023, n. 9913; Cass., 23 maggio2022, n. 16641) .8.4. Il motivo va conseguentemente rigettato.9. Anche i motivi nn. 6 e 7 possono essere trattati congiuntamente.10. Con il sesto motivo di ricorso, si lamenta da parte ricorrente lanullità della sentenza per violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, ai sensidell’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.; il Comune di Bari avrebbe introdottosolo in appello una nuova eccezione, relativa all’assimilazione dei rifiutiagricoli a quelli urbani. Tale argomentazione non era stata sollevata nelgiudizio di primo grado, ma la CTR l’ha comunque recepita, fondando su diessa la decisione e addossando al contribuente l’onere di provare la tipologiadei rifiuti prodotti. Secondo il ricorrente, si tratterebbe quindi di una “nova”Numero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026inammissibile che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio;pertanto, l’esenzione per le superfici vivaistiche avrebbe dovuto esserericonosciuta, non potendo la tassazione fondarsi su una difesa tardivamenteintrodotta.11. Con il settimo motivo di ricorso, si contesta, in ultimo, laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, comma 3, del D.lgs. 15novembre 1993, n. 507, 14, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201,l, comma 649, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Regolamento delComune di Bari per l'applicazione della TARSU, approvato con Delibera delC.C. n. 2006/00152 dell’8 dicembre 2006,4 , comma primo, lett. f) e 10,comma 2, le t. b), del Regolamento del Comune di Bari per l'applicazionedel TARES, approvato con Delibera del C.C. n. 2013/00057 del 3 ottobre2013,4, comma primo, lett. f) e 10, comma 2, lett. b), del Regolamento delComune di Bari per l'applicazione della TA.RI., approvato con Delibera delC.C. n. 2014/00040 del 5 settembre 2014, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.11.1. La censura contesta, in sostanza, l’errore della CTR nell’averritenuto che l’assimilazione dei rifiuti agricoli a quelli urbani comportiautomaticamente la tassabilità delle superfici vivaistiche. Il ricorrenteevidenzia che gli stessi regolamenti comunali TARES e TARI prevedonospecifiche esclusioni per sfalci, potature e altri residui agricoli naturali nonpericolosi, che costituiscono l’unica tipologia di materiali prodotta nelle serree nei locali dell’orto botanico. Viene inoltre richiamato il regolamento TARSUdel 2006, che già escludeva le aree verdi scoperte dalla tassazione. Diconseguenza, l’assimilazione non può prevalere sulle esenzioniespressamente previste, rendendo illegittima la tassazione delle superficidestinate all’attività botanica.12. Gli ultimi due motivi risultano infondati.12.1. Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, laCTR ha ritenuto, con appezzamento fattuale non sindacabile, nonNumero registro generale 24478/2020Numero sezionale 2412/2026Numero di raccolta generale 9000/2026Data pubblicazione 09/04/2026dimostrate le condizioni di esonero, ivi compreso lo smaltimento, fondandola propria decisione in riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa invigore, assumendo che non sono stati difatti depositati i moduli e i formularinecessari per dimostrare l’adempimento, che è richiesto per fruire delbeneficio, e reputando non sufficiente l’affermazione che i rifiuti agricolipossono per loro natura essere riutilizzati nella normale pratica agricola.13. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai motivi n.1, 3e 4, rigettati i restanti, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio dellacausa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia