CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38316/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]13RANCACCIO; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannato per tentato furto aggravato di bottiglie di vino da un supermercato, è inammissibile, poiché generico e reiterativo delle doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che manifestamente infondato poichè formulato non tenendo conto degli orientamenti di legittimità in materia. Ed invero, la Corte d'Appello ha valutato la rimodulazione più favorevole del trattamento sanzionatorio, ritenuta sussistente l'attenuante del danno particolarmente tenue provocato (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), facendo cenno ai precedenti penali del ricorrente, per omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza. Rispetto a tale impostazione motivazionale l'imputato non obietta alcuna ragione, limitandosi ad evocare generici argomenti a sostegno della concedibilità di un beneficio e, in particolare, l'adesione al rito abbreviato, che di per sé non implica alcun automatico riconoscimento di una conseguenza favorevole ulteriore oltre la riduzione della pena predeterminata ex lege (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre