Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46625/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23802/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato come ostative le modalità della condotta (mancato soccorso alla persona investita e denuncia calunniosa per paralizzarne le pretese risarcitorie); Ritenuto infine che pure il quarto motivo, attinente alle statuizioni civili, è manifestamente infondato dal momento che discende dalla infondata ricostruzione alternativa del fatto; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 23802/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato come ostative le modalità della condotta (mancato soccorso alla persona investita e denuncia calunniosa per paralizzarne le pretese risarcitorie); Ritenuto infine che pure il quarto motivo, attinente alle statuizioni civili, è manifestamente infondato dal momento che discende dalla infondata ricostruzione alternativa del fatto; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 46625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris