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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04238/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani del 7.12.2006, irrevocabile dal 18.1.2017, con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, del 3.7.2008, irrevocabile dal 3.10.2008, già riuniti con quelli oggetto delle sentenze riunite dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15.3.2008.

2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. e per vizio di motivazione.

Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, da un lato, non avrebbe correttamente applicato i criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia e, dall'altro, non avrebbe assegnato la giusta valenza ai c.d. indicatori rappresentati nell'istanza e, in particolare, alla circostanza che, con precedente ordinanza, il medesimo giudice aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre delle sentenze indicate; la motivazione a sostegno della decisione sarebbe del tutto "assertiva e chiaramente illogica"; il suddetto giudice non avrebbe considerato che i reati in questione erano della stessa indole e della stessa matrice e che erano stati commessi in un ravvicinato spazio temporale e nella stessa città, con le medesime modalità esecutive, oltre che ispirati dall'impellente esigenza del Daloia di procacciarsi denaro; il Giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe del tutto pretermesso ogni tipo di confronto con la continuazione già riconosciuta in fase di cognizione nell'ambito della sentenza indicata al punto f dell'istanza, con la quale era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione in continuazione con quella determinata con ordinanza del 15.3.2008.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, evidenziando che: - "malgrado la collocazione temporale degli episodi delittuosi sia temporalmente ravvicinata, la natura delle violazioni commesse, per come emergenti dai capi di imputazione elevati dal P.M. nei rispettivi procedimenti, nonché dall'esame delle motivazioni delle relative sentenze, non lascia ragionevolmente ipotizzare che, nel momento in cui il Daloia ha posto in essere la prima violazione, avesse già ideato e programmato le successive azioni criminose"; - "più che di preventiva unitaria programmazione pare trattarsi di mera inclinazione al delitto e, dunque, di semplice reiterazione nel tempo di violazioni della stessa specie"; - "la condotta illecita posta in essere dal condannato, pur reiterata nel tempo, con modalità che, tra l'altro, non appaiono neppure sostanzialmente analoghe, non pare il frutto di una preventiva e unitaria ideazione, ma pare rappresentare il modus vivendi del Daloia", rinvenendosi "mancati rispetti dell'obbligo di rientro, violazione del divieto di frequentare pregiudicati, mancata ottemperanza all'obbligo di portare cons sè la carta precettiva".

Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisògni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali.

2. Inoltre, il Giudice dell'esecuzione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha mostrato di avere esaminato le ragioni della difesa e, in particolare, la circostanza che, con precedente ordinanza, il medesimo giudice aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre delle sentenze indicate, nonché la circostanza che in sede di cognizione era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Trani del 3.7.2008 e quelli già riuniti sotto detto vincolo con ordinanza in sede esecutiva (cfr. pagg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata).

Al riguardo, va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui "il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno" (Cass. Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Rv. 252781).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare conbruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trani del 7.12.2006, irrevocabile dal 18.1.2017, con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, del 3.7.2008, irrevocabile dal 3.10.2008, già riuniti con quelli oggetto delle sentenze riunite dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 15.3.2008. 2. Avverso la detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per violazione della norma di cui all'art. 81 cod. pen. e per vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Giudice dell'esecuzione, da un lato, non avrebbe correttamente applicato i criteri ermeneutici stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia e, dall'altro, non avrebbe assegnato la giusta valenza ai c.d. indicatori rappresentati nell'istanza e, in particolare, alla circostanza che, con precedente ordinanza, il medesimo giudice aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre delle sentenze indicate; la motivazione a sostegno della decisione sarebbe del tutto "assertiva e chiaramente illogica"; il suddetto giudice non avrebbe considerato che i reati in questione erano della stessa indole e della stessa matrice e che erano stati commessi in un ravvicinato spazio temporale e nella stessa città, con le medesime modalità esecutive, oltre che ispirati dall'impellente esigenza del Daloia di procacciarsi denaro; il Giudice dell'esecuzione, inoltre, avrebbe del tutto pretermesso ogni tipo di confronto con la continuazione già riconosciuta in fase di cognizione nell'ambito della sentenza indicata al punto f dell'istanza, con la quale era stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due di reclusione in continuazione con quella determinata con ordinanza del 15.3.2008. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi manifestamente infondati e, comunque, non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle indicate sentenze non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione, evidenziando che: - "malgrado la collocazione temporale degli episodi delittuosi sia temporalmente ravvicinata, la natura delle violazioni commesse, per come emergenti dai capi di imputazione elevati dal P.M. nei rispettivi procedimenti, nonché dall'esame delle motivazioni delle relative sentenze, non lascia ragionevolmente ipotizzare che, nel momento in cui il Daloia ha posto in essere la prima violazione, avesse già ideato e programmato le successive azioni criminose"; - "più che di preventiva unitaria programmazione pare trattarsi di mera inclinazione al delitto e, dunque, di semplice reiterazione nel tempo di violazioni della stessa specie"; - "la condotta illecita posta in essere dal condannato, pur reiterata nel tempo, con modalità che, tra l'altro, non appaiono neppure sostanzialmente analoghe, non pare il frutto di una preventiva e unitaria ideazione, ma pare rappresentare il modus vivendi del Daloia", rinvenendosi "mancati rispetti dell'obbligo di rientro, violazione del divieto di frequentare pregiudicati, mancata ottemperanza all'obbligo di portare cons sè la carta precettiva". Tale valutazione che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisògni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati procedimentali. 2. Inoltre, il Giudice dell'esecuzione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha mostrato di avere esaminato le ragioni della difesa e, in particolare, la circostanza che, con precedente ordinanza, il medesimo giudice aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con tre delle sentenze indicate, nonché la circostanza che in sede di cognizione era stata applicata la disciplina della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Trani del 3.7.2008 e quelli già riuniti sotto detto vincolo con ordinanza in sede esecutiva (cfr. pagg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata). Al riguardo, va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui "il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno" (Cass. Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Rv. 252781). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare conbruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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