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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 05305/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15973/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del curatore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] srl, in personadel curatore , e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 27/2024, depositata il 29/5/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Genova, con l’impugnata sentenza, respingeva il reclamo principale e quello incidentale proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il decreto e la sentenza del Tribunale di Massa che avevano, rispettivamente, dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl e l’apertura della liquidazione giudiziale della stessa. 1.1 La Corte, per quanto di interesse in questa sede, condannava i reclamanti principali e [OSCURATO:SOCIETA], reclamante incidentale, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, liquidando i compensi in € 57.461, secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche nei valori medi, in ragione dello scaglione del valore superiore ad € 5 milioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art 380- bis.1 c.p.c.; i soggetti evocati non hanno svolte difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli ar t t. 5, comma 5, d.m. 55/2014 e successive modificazioni e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per non avere attribuito la Corte d’Appello valore indeterminabile al giudizio di reclamo, ai fini della liquidazione delle spese di lite. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 10-sexies, e 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modificazioni e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360., comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio di reclamo in eccesso rispetto alla tariffa massima, prevista per le cause di valore indeterminabile, quale era quella oggetto di esame che aveva ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 3.1 La Corte d’Appello di Genova, nel respingere il reclamo avverso la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale a seguito di dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato con continuità, supportato da garanzia degli impegni economici previsti dal piano prestata da un assuntore per € 6.000.000, ha liquidato le spese «secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod. nei valori medi in ragione dello scaglione valore superiore ad € 5 milioni)»; è evidente che tale parametro è stato evinto dall’entità dell’attivo concordatario messo a disposizione dall’assuntore. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, «ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione» (Cass. Sez.

U, n. 16300/2007; Cass 16032/2008 e 10277/2014). 3.3 Tale principio è stato esteso anche all’ipotesi di opposizione alla dichiarazione di fallimento conseguente a pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, osservandosi che « a i fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto» (Cass n. 1346/2013) e al caso di giudizio di reclamo avverso una sentenza di fallimento dichiarata a seguito di diniego di omologazione del concordato preventivo (cfr. Cass. n.27638/2024; siveda anche Cass. 5127/2022, che ha ritenuto applicabile il criterio del valore indeterminabile anche al giudizio di diniego di omologa di concordato preventivo). 3.4 Ritiene il Collegio che all’orientamento testè esposto debba essere data continuità anche nella fattispecie in esame di dichiarazione di giudizio avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale a seguito di pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, in quanto il valore della causa inteso quale «entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione» (exart. 5, comma 3 , d.m. 55/2014) è ancorato non a parametri determinati ricavabili dall’art. 17,comma 1 , c.p.c. (ammontare del credito per cui si procede) applicabili ai procedimenti di esecuzione individuale, ma agli interessi concretamente perseguiti dalle parti che si contrappongono, di natura indeterminabile, che sono quelli della soluzione negoziata della crisi di impresa, da una parte, e dell’accertamento dello stato di insolvenza, dall’altra parte. 3.5 La Corte distrettuale, nel quantificare le spese sulla base del valore dell’attivo del concordato, non si è adeguata ai principi sopra esposti, e così operando, ha liquidato un importo superiore anche allo scaglione massimo “indeterminabile di particolare importanza”. 4.In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15973/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] società [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del curatore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] srl, in personadel curatore , e [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 27/2024, depositata il 29/5/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Genova, con l’impugnata sentenza, respingeva il reclamo principale e quello incidentale proposti da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl avverso il decreto e la sentenza del Tribunale di Massa che avevano, rispettivamente, dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl e l’apertura della liquidazione giudiziale della stessa. 1.1 La Corte, per quanto di interesse in questa sede, condannava i reclamanti principali e [OSCURATO:SOCIETA], reclamante incidentale, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, liquidando i compensi in € 57.461, secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche nei valori medi, in ragione dello scaglione del valore superiore ad € 5 milioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria ex art 380- bis.1 c.p.c.; i soggetti evocati non hanno svolte difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli ar t t. 5, comma 5, d.m. 55/2014 e successive modificazioni e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., per non avere attribuito la Corte d’Appello valore indeterminabile al giudizio di reclamo, ai fini della liquidazione delle spese di lite. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, comma 10-sexies, e 5, comma 6, d.m. 55/2014 e successive modificazioni e 91 c.p.c., in relazione all’art. 360., comma 1 n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello liquidato le spese del giudizio di reclamo in eccesso rispetto alla tariffa massima, prevista per le cause di valore indeterminabile, quale era quella oggetto di esame che aveva ad oggetto l’accertamento dei presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 3 I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati. 3.1 La Corte d’Appello di Genova, nel respingere il reclamo avverso la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale a seguito di dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato con continuità, supportato da garanzia degli impegni economici previsti dal piano prestata da un assuntore per € 6.000.000, ha liquidato le spese «secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. mod. nei valori medi in ragione dello scaglione valore superiore ad € 5 milioni)»; è evidente che tale parametro è stato evinto dall’entità dell’attivo concordatario messo a disposizione dall’assuntore. 3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, «ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione» (Cass. Sez. U, n. 16300/2007; Cass 16032/2008 e 10277/2014). 3.3 Tale principio è stato esteso anche all’ipotesi di opposizione alla dichiarazione di fallimento conseguente a pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, osservandosi che « a i fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c.p.c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c.p.c., riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della risoluzione del concordato costituisce un mero presupposto» (Cass n. 1346/2013) e al caso di giudizio di reclamo avverso una sentenza di fallimento dichiarata a seguito di diniego di omologazione del concordato preventivo (cfr. Cass. n.27638/2024; siveda anche Cass. 5127/2022, che ha ritenuto applicabile il criterio del valore indeterminabile anche al giudizio di diniego di omologa di concordato preventivo). 3.4 Ritiene il Collegio che all’orientamento testè esposto debba essere data continuità anche nella fattispecie in esame di dichiarazione di giudizio avente ad oggetto l’apertura della liquidazione giudiziale a seguito di pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, in quanto il valore della causa inteso quale «entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione» (exart. 5, comma 3 , d.m. 55/2014) è ancorato non a parametri determinati ricavabili dall’art. 17,comma 1 , c.p.c. (ammontare del credito per cui si procede) applicabili ai procedimenti di esecuzione individuale, ma agli interessi concretamente perseguiti dalle parti che si contrappongono, di natura indeterminabile, che sono quelli della soluzione negoziata della crisi di impresa, da una parte, e dell’accertamento dello stato di insolvenza, dall’altra parte. 3.5 La Corte distrettuale, nel quantificare le spese sulla base del valore dell’attivo del concordato, non si è adeguata ai principi sopra esposti, e così operando, ha liquidato un importo superiore anche allo scaglione massimo “indeterminabile di particolare importanza”. 4.In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, cui
Decreto Cassazione n. 05305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris