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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 34871/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett+Conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendete a ottenere la concessione della misura dell'affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo il suddetto Tribunale, nonostante il condannato si trovasse in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. presso la comunità C.E.I.S. sita in Genova, lo stesso era destinatario di un ordine di carcerazione sospeso emesso dalla Procura della Repubblica di Alessandria, sicché doveva farsi riferimento al criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. secondo cui competente a decidere sulle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione è il Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il pubblico ministero competente per la esecuzione.

2. Con provvedimento dell'8 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza in parola e ha, conseguentemente, sollevato conflitto disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

Secondo il Tribunale di sorveglianza di Torino, ìl criterio di competenza stabilito dal quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen, riguarda i condannati che si trovano in stato di libertà al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena nei cui confronti la condanna da eseguire non superi il limite di pena stabilito nella citata norma; qualora il condannato a pena detentiva non superiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. si trovi agli arresti domiciliari per lo stesso titolo, il pubblico ministero non sospende l'ordine di esecuzione ma soltanto l'ordine di carcerazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione; nell'ipotesi di cui al decimo comma dell'art. 656 cod. proc. pen., poiché il condannato permane in stato detentivo nel quale si trovava e il tempo corrispondente è considerato pena a tutti gli effetti, detto condannato non si trova nella situazione descritta al quinto comma della citata norma e, quindi, il criterio di competenza territoriale è quello generale stabilito dall'art. 677 cod. proc. pen..

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23i Comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il conflitto ammissibile in rito deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare che "in tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto" (Cass. Sez. 1, n. 4331 del 10/12/2020 (dep.2021 ) Rv. 280499 - 01; conforme, tra le tante Cass. Sez. 1, n. 52994 del 21/11/2014 Rv. 261610 - 01; Cass. Sez. 1, n. 44914 del 2005 Rv. 233993 - 01).

Ebbene, nel caso di specie - come osservato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto - l'esecuzione della pena era già in atto al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione, con la conseguenza che, in assenza di criteri speciali e derogatori per la determinazione della competenza, essa ricade, alla stregua dei criteri generali di cui all'art. 677 cod. proc. pen., sul giudice di sorveglianza del luogo di restrizione del condannato e,cioè di Genova.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianz/di Genova cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] GENOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lett+Conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendete a ottenere la concessione della misura dell'affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il suddetto Tribunale, nonostante il condannato si trovasse in regime di arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. presso la comunità C.E.I.S. sita in Genova, lo stesso era destinatario di un ordine di carcerazione sospeso emesso dalla Procura della Repubblica di Alessandria, sicché doveva farsi riferimento al criterio di competenza territoriale previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. secondo cui competente a decidere sulle domande di concessione delle misure alternative alla detenzione è il Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede il pubblico ministero competente per la esecuzione. 2. Con provvedimento dell'8 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza a decidere sull'istanza in parola e ha, conseguentemente, sollevato conflitto disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Torino, ìl criterio di competenza stabilito dal quinto comma dell'art. 656 cod. proc. pen, riguarda i condannati che si trovano in stato di libertà al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena nei cui confronti la condanna da eseguire non superi il limite di pena stabilito nella citata norma; qualora il condannato a pena detentiva non superiore al limite previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. si trovi agli arresti domiciliari per lo stesso titolo, il pubblico ministero non sospende l'ordine di esecuzione ma soltanto l'ordine di carcerazione, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione; nell'ipotesi di cui al decimo comma dell'art. 656 cod. proc. pen., poiché il condannato permane in stato detentivo nel quale si trovava e il tempo corrispondente è considerato pena a tutti gli effetti, detto condannato non si trova nella situazione descritta al quinto comma della citata norma e, quindi, il criterio di competenza territoriale è quello generale stabilito dall'art. 677 cod. proc. pen.. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23i Comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il conflitto ammissibile in rito deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di sorveglianza di Genova. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare che "in tema di misure alternative alla detenzione richieste dal condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari, competente a decidere è, secondo la regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato al momento della presentazione della domanda, atteso che, in tal caso, l'esecuzione della pena deve già considerarsi in atto" (Cass. Sez. 1, n. 4331 del 10/12/2020 (dep.2021 ) Rv. 280499 - 01; conforme, tra le tante Cass. Sez. 1, n. 52994 del 21/11/2014 Rv. 261610 - 01; Cass. Sez. 1, n. 44914 del 2005 Rv. 233993 - 01). Ebbene, nel caso di specie - come osservato dal Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha fatto corretta applicazione del superiore principio di diritto - l'esecuzione della pena era già in atto al momento dell'emissione dell'ordine di carcerazione, con la conseguenza che, in assenza di criteri speciali e derogatori per la determinazione della competenza, essa ricade, alla stregua dei criteri generali di cui all'art. 677 cod. proc. pen., sul giudice di sorveglianza del luogo di restrizione del condannato e,cioè di Genova. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianz/di Genova cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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