CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24024/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22528/2023 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 3328/7/23, depositata il 22 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 4276/26/22 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento IVA 2015. La CTR osservava in particolare che, come puntualmente rilevato dai primi giudici, vi erano plurime ragioni di fatto sulla base delle quali ritenere l’effettività delle contestate cessioni infracomunitarie e quindi non fondate le pretese creditorie/sanzionatorie agenziali. Avverso la decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. Oggetto: IVA –operazioni intracomunitarie Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria. Considerato che: Con il primo e con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la CTR ha affermato che I.B.L. ha fornito la prova dell’effettività delle cessioni infracomunitarie in contestazione e quindi della sussistenza dei presupposti di applicabilità del 41, decreto-legge 331/1993 (non imponibilità delle operazioni), che per tale ragione assume violato. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono ammissibili, in quanto pienamente autosufficienti ed altresì osservanti dei parametri di critica evocati, nonchè fondate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di condividere e dare seguito al principio di diritto secondo il quale «In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria» (da ultimo, Sez. 5- , Ordinanza n. 4045 del 12/02/2019, Rv. 652945 - 01; conf. Sez. 5, Sentenza n. 26062 del 30/12/2015, Rv. 638420 -01). Nel caso di specie il giudice tributario di appello ha disatteso questo arresto giurisprudenziale, affermando la sussistenza della prova delle cessioni infracomunitarie de quibus, sulla base di elementi non idonei a tal fine. Tali infatti non possono considerarsi l'interrogazione del sistema VIES, l'invio tramite spedizioniere affidabile, l'avvenuto pagamento da parte della società greca acquirente, difettando o almeno non essendo evidenziata la prova documentale della ricezione delle merci da parte dello stesso, essendo di contro almeno dubbio che le società bulgare acquirenti "intermedie" fossero esistenti. In questo contesto la mancanza dei modelli CMR ossia della prova documentale dell'avvenuto effettivo trasferimento delle merci in un altro Stato membro dell'Unione doveva indurre la CTR campana ad una valutazione più prudente circa l'assolvimento dell'onere probatorio correlativo da parte della IBL Italia. In tal modo la CTR campana ha sostanzialmente ribaltato l'onere probatorio sull'agenzia fiscale, in chiaro contrasto con la citata giurisprudenza di questa Corte, così concretizzando la denunciata violazione di legge. In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della