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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 04335/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3416/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/04/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — IRCCS – Istituto di Ricovero e C u ra a [OSCURATO:PERSONA] impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3416/2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal detto enteavverso altrasentenza con cui il nominatoGiudice amministrativo, aveva accertato che il d.c.a. (decreto del commissario ad acta)n. 25/12 doveva ritenersi adottat o in ottemperanza a un giudicato cuidoveva essere prestata esecuzione.

La vicenda su cui si innesta il giudizio di revocazione può riassumersi, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata,nei termini che seguono.

Con riguardo all'anno 2010, la Regione [OSCURATO:PERSONA] adottòil decreto n. 85/10rispetto al quale fu lamentata una inammissibile penalizzazione per l'IRCCS, ente che opera nel sistema sanitario in regime di accreditamento istituzionale, erogando prestazioni di alta specialità; il Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 detto provvedimentovalorizzava, infatti, tutti i posti letto con la tariffa codice 56 (attività riabilitativa ospedaliera ordinaria) ed applicava le tariffe che il Consiglio di Stato aveva in precedenza annullato, con sentenza n. 1205/2010.

Il decreto fu impugnato dall’IRCCS e il TAR Laziocon sentenza n. 7742/2011 accolseil ricorso.

Stante la successiva inerzia della Regione, il TAR nominò poi un commissario ad acta il quale concluse nel senso che al giudicato dovesse darsi ottemperanza applicando per il 2010 le tariffe già fissate per il 2007.

La Regione, però, propose incidente di esecuzione lamentando l'omessa considerazione del decreto n. 25/12 medio temporeintervenuto, che la medesima Regione assunse poter costituire ottemperanza al giudicato da eseguire.Il reclamo fu respinto dal TAR, ma in sede di appello il Consiglio di Stato reputò necessario verificare se il detto decreto n. 25/12 potesse o meno costituire ottemperanza al giudicato, a tal fine incaricando un commissario ausiliario: questi stabilì cheil d.c.a. n. 2 5/12 poteva ritenersi adottat o in ottemperanza alla sentenza da eseguire.

Tale conclusione del commissario venne contestata dall'IRCCS con incidente di esecuzione.

Il Consiglio di Stato nominò quindi un nuovo commissarioaffinché verificasse «le tariffe contenute nel decreto n. 25/2012 sotto il profilo della loro effettiva congruenza rispetto ai prezzi di mercato e ai costi di produzione, fornendo elementi utili a valutare, sotto questo specifico profilo, se le stesse possano costituire valida ottemperanza alla sentenza del TARLazio n. 7742/2011».

Il dettocommissario ad acta chie se alle parti (Regione e IRCCS) di fornire un elenco di dieci strutture svolgenti attività analoga alla ricorrente da cui poter assumere dati (anche a mezzo di appositi questionari) necessari al fine di verificare la congruità o meno della tariffa recata del d.c.a. n. 25/12.

Il campione fu individuato in sei strutture alle quali venneinviato un articolato questionario formato dal commissario in contraddittorio con le parti.

Infine il commissario Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 concluse per la congruità della tariffa contenuta nel decreto n. 25/2012.

Fuproposto un nuovo incidente di esecuzione, rappresentandosi che il questionario era stato restituito solo da tre strutture su sei e denunciandosi, altresì, la manifesta erroneità delle conclusioni del commissario.

Questi replicò ai rilievi formulati e quindi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5734/2019 , dic hiarò , come anticipato, che il d.c.a. n.25/12 poteva ritenersi adottato in ottemperanza al richiamato giudicato.

Di qui il ricorso per revocazione con cui, come ricorda l’odierno ricorrente, sono stati denunciati gli errori consistiti , in sintesi, nel ritenere che la tariffa fissata dal decreto n. 25/12 fosse pari ad euro 376,52, quando invece, in base al testo del provvedimento, ammontava alla minor somma di euro 367,29 e nel non aver considerato tutti i rilevantissimi costi allegati dalle tre strutture che avevano risposto al questionario. [OSCURATO:PERSONA], nell’impugnata sentenza, ha osservato che l'oggetto del contendere era riferito e quindi limitato alla tariffa per l'anno 2010, dovendo essere riconosciuta a ciascuna determinazione tariffaria annuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] una specifica ed autonoma rilevanza: con la conseguenza cheil riferimento alle precedenti tariffe già oggetto di contenzioso e alla successiva tariffa per il 2012, così come ai costi sostenuti da altre operatori in Regioni diverse, «può rilevare non ai fini di un confronto diretto, ma solo quale parametro ai fini di una valutazione di adeguatezza e ragionevolezza della tariffa per l'anno di riferimento».Ha ritenuto che in tale contesto, l’impugnazione proposta finiva per investire non già oggettivi errori di apprezzamento e di computo dei dati forniti, comunque pur sempre possibili, quanto il «cuore della controversia» e la « conseguente istruttoria », la quale aveva ad oggetto «l'idoneità o meno della nuova tariffa disposta in sede di ottemperanza, mutuata dalla sopravvenuta regolazione tariffaria del 2012, rispetto all'esigenza di retribuire in modo idoneo i costi economici Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 del servizio reso comportando, come evidenziato,plurime valutazioni di idoneità rimesse al prudente apprezzamento del giudice e non suscettibili di azione revocatoria, in quanto afferenti non alla percezione degli elementi acquisiti, bensì alla loro valutazione in termini, come detto, di idoneità, e quindi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità rispetto alle pur legittime aspettative della parte appellante».

2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo d i impugnazione.

Resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA]

1. — La ricorrente lamenta il rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost. e la violazione degli artt.395, comma 1, n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a..Si deduce che nella fattispecie sarebbe ravvisabile un arretramento della giurisdizione amministrativa in quanto il Consiglio di Stato aveva ritenuto «non suscettibili di azione revocatoria» ledecisioni del giudice amministrativo quando esse siano relative a valutazioni di idoneità e quindi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità di tariffa per prestazioni ospedaliere.

Si osserva che nella circostanza erano stati censurati, in quanto inficiati da errori fattuali,i presupposti su cui la valutazione di congruità era stata operata.

Si deduce, cioè, che non era stata impugnata la valutazione di idoneità e ragionevolezza, quanto, piuttosto, i presupposti fattuali sui quali tale valutazione poggiava.

2. ― Il ricorso è inammissibile.

Si fa questione di un rifiuto di giurisdizione da arretramento, che è ipotesi dieccesso di potere giudiziario del giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione: quest’ultimo ricorre, infatti, non solo quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento),ma anche quando , al contrario, la neghi sull'erroneo Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento)(Cass. Sez.

U.11 novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez.

U.20 marzo 2019, n. 7926 ; tra le pronunce non massimate in CED sul punto, tra le più recenti: Cass. Sez.

U. 28luglio 2022, n. 23657 ; Cass. Sez.

U. 28 luglio 2022, n.23655; Cass. Sez.

U.25 luglio 2022, n. 23050 ).

La fattispecie evocata non si configura, in quanto il Consiglio di Stato ha negato, nella sostanza, che ricorresse l’errore revocatorio: ad avviso del Giudice amministrativo, infatti, le doglianze dell’odierna parte ricorrente investono la complessa valutazione di idoneità degli elementi acquisiti al giudizio e non la percezione ─ che si assume inesatta ─di dati fattuali.

Il Consiglio di Stato non ha, in altri termini , negato che in presenza dell’errore di fatto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. il giudice amministrativo sia carente di giurisdizione ― ciò chesarebbe stato evidentemente insostenibile , stante il chiaro tenore dell’art. 106, comma 1, c.p.a., e che si sarebbe risolto inun effettivo arretramento di giurisdizione ―, ma ha piuttosto espresso un giudizio quanto all’errore percettivo, che ha ritenuto nel caso di specie concretamente insussistente.

Né vale opporre l’errore in cui sia ipoteticamente incorso il Consiglio di Stato nelrendere una decisione di tale contenuto: in termini generali, come è noto, col ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato ─secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 ─ non possono essere censurati errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata(Cass. Sez.

U. 3 agosto 2018, n. 20529 ; di recente, tre le Sez.

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 molte: Cass. Sez.

U. 23 giugno 2022, n. 20261, non massimata in CED; Cass. Sez.

U. 20 giugno 2022, n. 19842, non massimata in CED; Cass. Sez.

U. 6 dicembre 2021, n. 38598; Cass. Sez.

U. 16 settembre 2021, n. 25043, non massimatain CED).

Va in altri termini tenuto fermo il principio, enunciato in massima risalent e della Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non è deducibile dinanzi alle Sezioni Unite(Cass. Sez.

U. 5 giugno 2006, n. 13176 ; [OSCURATO:PERSONA].

U.6 luglio 2005,n. 14211 ; Cass. Sez.

U. 29 aprile 2005, n. 8882 ; in senso conforme, tra le molte sentenze non massimate in CEDa tale riguardo, cfr., solo negli ultimi mesi: Cass. Sez.

U. 25 luglio 2022, n. 23050; Cass. Sez.

U. 30 giugno 2022, n. 20870; Cass. Sez.

U. 24 maggio 2022, n. 20634).In piena coerenza con tale principio queste Sezioni Unite si sono del resto già espresse, con specifico riferimento alla materia che qui interessa, nel senso che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme(Cass. Sez.

U. 19 gennaio 2022, n. 1603; Cass. Sez.

U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez.

U. 8 aprile 2008, n. 9150; cfr. pure, di recente, le non massimate Cass. Sez.

U. 10 maggio 2022, n. 17250 e Cass. Sez.

U. 5 aprile 2022, n. 16765).

3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per quanto attiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,e in euro 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge,per quanto concerne la Regione [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27701-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E CURA A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 3416/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — IRCCS – Istituto di Ricovero e C u ra a [OSCURATO:PERSONA] impugnato per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 3416/2021 con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dal detto enteavverso altrasentenza con cui il nominatoGiudice amministrativo, aveva accertato che il d.c.a. (decreto del commissario ad acta)n. 25/12 doveva ritenersi adottat o in ottemperanza a un giudicato cuidoveva essere prestata esecuzione. La vicenda su cui si innesta il giudizio di revocazione può riassumersi, sulla scorta delle indicazioni contenute nella sentenza impugnata,nei termini che seguono. Con riguardo all'anno 2010, la Regione [OSCURATO:PERSONA] adottòil decreto n. 85/10rispetto al quale fu lamentata una inammissibile penalizzazione per l'IRCCS, ente che opera nel sistema sanitario in regime di accreditamento istituzionale, erogando prestazioni di alta specialità; il Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 detto provvedimentovalorizzava, infatti, tutti i posti letto con la tariffa codice 56 (attività riabilitativa ospedaliera ordinaria) ed applicava le tariffe che il Consiglio di Stato aveva in precedenza annullato, con sentenza n. 1205/2010. Il decreto fu impugnato dall’IRCCS e il TAR Laziocon sentenza n. 7742/2011 accolseil ricorso. Stante la successiva inerzia della Regione, il TAR nominò poi un commissario ad acta il quale concluse nel senso che al giudicato dovesse darsi ottemperanza applicando per il 2010 le tariffe già fissate per il 2007. La Regione, però, propose incidente di esecuzione lamentando l'omessa considerazione del decreto n. 25/12 medio temporeintervenuto, che la medesima Regione assunse poter costituire ottemperanza al giudicato da eseguire.Il reclamo fu respinto dal TAR, ma in sede di appello il Consiglio di Stato reputò necessario verificare se il detto decreto n. 25/12 potesse o meno costituire ottemperanza al giudicato, a tal fine incaricando un commissario ausiliario: questi stabilì cheil d.c.a. n. 2 5/12 poteva ritenersi adottat o in ottemperanza alla sentenza da eseguire. Tale conclusione del commissario venne contestata dall'IRCCS con incidente di esecuzione. Il Consiglio di Stato nominò quindi un nuovo commissarioaffinché verificasse «le tariffe contenute nel decreto n. 25/2012 sotto il profilo della loro effettiva congruenza rispetto ai prezzi di mercato e ai costi di produzione, fornendo elementi utili a valutare, sotto questo specifico profilo, se le stesse possano costituire valida ottemperanza alla sentenza del TARLazio n. 7742/2011». Il dettocommissario ad acta chie se alle parti (Regione e IRCCS) di fornire un elenco di dieci strutture svolgenti attività analoga alla ricorrente da cui poter assumere dati (anche a mezzo di appositi questionari) necessari al fine di verificare la congruità o meno della tariffa recata del d.c.a. n. 25/12. Il campione fu individuato in sei strutture alle quali venneinviato un articolato questionario formato dal commissario in contraddittorio con le parti. Infine il commissario Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 concluse per la congruità della tariffa contenuta nel decreto n. 25/2012. Fuproposto un nuovo incidente di esecuzione, rappresentandosi che il questionario era stato restituito solo da tre strutture su sei e denunciandosi, altresì, la manifesta erroneità delle conclusioni del commissario. Questi replicò ai rilievi formulati e quindi il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5734/2019 , dic hiarò , come anticipato, che il d.c.a. n.25/12 poteva ritenersi adottato in ottemperanza al richiamato giudicato. Di qui il ricorso per revocazione con cui, come ricorda l’odierno ricorrente, sono stati denunciati gli errori consistiti , in sintesi, nel ritenere che la tariffa fissata dal decreto n. 25/12 fosse pari ad euro 376,52, quando invece, in base al testo del provvedimento, ammontava alla minor somma di euro 367,29 e nel non aver considerato tutti i rilevantissimi costi allegati dalle tre strutture che avevano risposto al questionario. [OSCURATO:PERSONA], nell’impugnata sentenza, ha osservato che l'oggetto del contendere era riferito e quindi limitato alla tariffa per l'anno 2010, dovendo essere riconosciuta a ciascuna determinazione tariffaria annuale della Regione [OSCURATO:PERSONA] una specifica ed autonoma rilevanza: con la conseguenza cheil riferimento alle precedenti tariffe già oggetto di contenzioso e alla successiva tariffa per il 2012, così come ai costi sostenuti da altre operatori in Regioni diverse, «può rilevare non ai fini di un confronto diretto, ma solo quale parametro ai fini di una valutazione di adeguatezza e ragionevolezza della tariffa per l'anno di riferimento».Ha ritenuto che in tale contesto, l’impugnazione proposta finiva per investire non già oggettivi errori di apprezzamento e di computo dei dati forniti, comunque pur sempre possibili, quanto il «cuore della controversia» e la « conseguente istruttoria », la quale aveva ad oggetto «l'idoneità o meno della nuova tariffa disposta in sede di ottemperanza, mutuata dalla sopravvenuta regolazione tariffaria del 2012, rispetto all'esigenza di retribuire in modo idoneo i costi economici Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 del servizio reso comportando, come evidenziato,plurime valutazioni di idoneità rimesse al prudente apprezzamento del giudice e non suscettibili di azione revocatoria, in quanto afferenti non alla percezione degli elementi acquisiti, bensì alla loro valutazione in termini, come detto, di idoneità, e quindi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità rispetto alle pur legittime aspettative della parte appellante». 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un unico motivo d i impugnazione. Resistono con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente lamenta il rifiuto di esercizio del potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost. e la violazione degli artt.395, comma 1, n. 4 c.p.c. e 106 c.p.a..Si deduce che nella fattispecie sarebbe ravvisabile un arretramento della giurisdizione amministrativa in quanto il Consiglio di Stato aveva ritenuto «non suscettibili di azione revocatoria» ledecisioni del giudice amministrativo quando esse siano relative a valutazioni di idoneità e quindi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità di tariffa per prestazioni ospedaliere. Si osserva che nella circostanza erano stati censurati, in quanto inficiati da errori fattuali,i presupposti su cui la valutazione di congruità era stata operata. Si deduce, cioè, che non era stata impugnata la valutazione di idoneità e ragionevolezza, quanto, piuttosto, i presupposti fattuali sui quali tale valutazione poggiava. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Si fa questione di un rifiuto di giurisdizione da arretramento, che è ipotesi dieccesso di potere giudiziario del giudice amministrativo per difetto assoluto di giurisdizione: quest’ultimo ricorre, infatti, non solo quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento),ma anche quando , al contrario, la neghi sull'erroneo Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento)(Cass. Sez. U.11 novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez. U.20 marzo 2019, n. 7926 ; tra le pronunce non massimate in CED sul punto, tra le più recenti: Cass. Sez. U. 28luglio 2022, n. 23657 ; Cass. Sez. U. 28 luglio 2022, n.23655; Cass. Sez. U.25 luglio 2022, n. 23050 ). La fattispecie evocata non si configura, in quanto il Consiglio di Stato ha negato, nella sostanza, che ricorresse l’errore revocatorio: ad avviso del Giudice amministrativo, infatti, le doglianze dell’odierna parte ricorrente investono la complessa valutazione di idoneità degli elementi acquisiti al giudizio e non la percezione ─ che si assume inesatta ─di dati fattuali. Il Consiglio di Stato non ha, in altri termini , negato che in presenza dell’errore di fatto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. il giudice amministrativo sia carente di giurisdizione ― ciò chesarebbe stato evidentemente insostenibile , stante il chiaro tenore dell’art. 106, comma 1, c.p.a., e che si sarebbe risolto inun effettivo arretramento di giurisdizione ―, ma ha piuttosto espresso un giudizio quanto all’errore percettivo, che ha ritenuto nel caso di specie concretamente insussistente. Né vale opporre l’errore in cui sia ipoteticamente incorso il Consiglio di Stato nelrendere una decisione di tale contenuto: in termini generali, come è noto, col ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione previsto dall'art. 111, comma 8, Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato ─secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 18 gennaio 2018 n. 6 ─ non possono essere censurati errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa, ma solo al modo in cui è stata esercitata(Cass. Sez. U. 3 agosto 2018, n. 20529 ; di recente, tre le Sez. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 molte: Cass. Sez. U. 23 giugno 2022, n. 20261, non massimata in CED; Cass. Sez. U. 20 giugno 2022, n. 19842, non massimata in CED; Cass. Sez. U. 6 dicembre 2021, n. 38598; Cass. Sez. U. 16 settembre 2021, n. 25043, non massimatain CED). Va in altri termini tenuto fermo il principio, enunciato in massima risalent e della Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si denunci un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione, vizio che, attenendo all'esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, non è deducibile dinanzi alle Sezioni Unite(Cass. Sez. U. 5 giugno 2006, n. 13176 ; [OSCURATO:PERSONA]. U.6 luglio 2005,n. 14211 ; Cass. Sez. U. 29 aprile 2005, n. 8882 ; in senso conforme, tra le molte sentenze non massimate in CEDa tale riguardo, cfr., solo negli ultimi mesi: Cass. Sez. U. 25 luglio 2022, n. 23050; Cass. Sez. U. 30 giugno 2022, n. 20870; Cass. Sez. U. 24 maggio 2022, n. 20634).In piena coerenza con tale principio queste Sezioni Unite si sono del resto già espresse, con specifico riferimento alla materia che qui interessa, nel senso che è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme(Cass. Sez. U. 19 gennaio 2022, n. 1603; Cass. Sez. U. 17 settembre 2019, n. 23101; Cass. Sez. U. 8 aprile 2008, n. 9150; cfr. pure, di recente, le non massimate Cass. Sez. U. 10 maggio 2022, n. 17250 e Cass. Sez. U. 5 aprile 2022, n. 16765). 3. ― Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. U–RG 27701/2021 camera di consiglio22.11.2022 dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, per quanto attiene alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,e in euro 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge,per quanto concerne la Regione [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della
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