CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2025
Cassazione n. 14044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIANGELA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è stata disposta a seguito della istanza di correzione materiale presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al dispositivo della sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di Cassazione all'udienza del giorno 7 gennaio 2025, nel procedimento n. 24320/2024. 2. L'istanza evidenzia come dalla semplice lettura del dispositivo emerga l'erroneità dell'indicazione di aggravante, attribuita nel dispositivo stesso, alla riconosciuta circostanza ex artt. 114, terzo comma, cod. pen., che prevede che la pena possa essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112 cod. pen.. L'istanza inoltre sottolinea come il terzo motivo di ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] deducesse appunto la mancata motivazione, da parte della impugnata sentenza di appello, della richiesta applicazione, nei confronti dell'imputata, della circostanza attenuante di cui all'art. 114, terzo comma, in relazione all'art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen.. 3. La Corte, riscontrata l'erroneità della indicazione contenuta nel dispositivo, considerato che essa appare frutto di un mero errore materiale, che non determina nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, dispone di procedere alla relativa correzione, nei termini indicati nel dispositivo, con conseguente annotazione in calce all'originale dell'atto. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza del 07/01/2025, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto "limitatamente alla circostanza aggravante di cui agli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen.", deve leggersi "limitatamente alla circostanza attenuante di cui agli artt. 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen.". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così