CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno, decidendo in sede di rinvio, a seguito di parziale annullamento di questa Corte — Sez. 1, n. 30015 del 29 settembre 2020 — della sentenza della Corte di appello di Potenza del 11 gennaio 2019, ha parzialmente riformato la sentenza del 9 luglio 2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 423 e 483 cod. pen. (capo 1) e per il delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. (capo 2) e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere concorso, assieme ad altri soggetti, alla causazione di un incendio al fine di poter commettere, unitamente ad altri, il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. mediante la richiesta ad una società di assicurazioni dell'indennizzo per i danni cagionati dal rogo, rendendo false dichiarazioni in ordine alla dinamica dei fatti che l'avevano determinato. Secondo il capo di imputazione, la Rotella avrebbe concorso moralmente nel reato di incendio fornendo alla polizia giudiziaria, intenta ad accertarne le cause, sia nell'immediatezza dei fatti, sia successivamente, dichiarazioni mendaci e in particolare, avrebbe falsamente affermato la riconducibilità dell'incendio ad un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta la sua autovettura. 3. La sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte di appello di Potenza che aveva assolto la Rotella dall'imputazione di concorso in incendio di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen., e l'aveva dichiarata colpevole del delitto di cui all'art. 378 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ex art. 483 cod. pen., e del delitto di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e ritenuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuzione di pena per il rito abbreviato, l'aveva condannata alla pena di giustizia, confermando le statuizioni civili. La Corte di appello di Potenza ha motivato l'assoluzione osservando che, per come era stato formulato il capo di imputazione, le condotte a lei contestate, ossia l'avere reso false dichiarazioni alla polizia giudiziaria, erano successive alla causazione dell'incendio e quindi non potevano avere rafforzato il proposito degli altri concorrenti nel reato o agevolato l'esecuzione del delitto. Nel determinare la pena, la Corte di appello ha ritenuto più grave il reato di cui all'art. 642 cod. pen.. 4. La sentenza della Corte di appello di Potenza è stata parzialmente annullata da questa Corte di cassazione con la sentenza sopra citata, che accogliendo il ricorso del Procuratore generale, ha ritenuto illogica la motivazione posta dalla Corte di appello a base dell'assoluzione dal delitto di concorso in incendio. Nella sentenza di annullamento si osserva che se l'imputata concorreva nella frode assicurativa, non poteva non avere previamente conosciuto e condiviso l'evento presupposto, cioè l'incendio dell'esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza di primo grado, la Rotella si trovava sul posto al momento in cui era avvenuto l'incendio e subito aveva falsamente dichiarato ai Carabinieri intervenuti che ella era alla guida dell'autovettura, che il mezzo aveva preso fuoco durante la marcia, che ella aveva perso il controllo ed era andata a sbattere contro la vetrina del negozio e per sostenere tale versione si era fatta anche accompagnare in ospedale e si era fatta rilasciare un referto. L'imputata appariva, pertanto, fin dall'inizio una pedina essenziale alla riuscita del piano fraudolento, che richiedeva un conducente dell'autovettura incendiata che attestasse uno svolgimento del fatto differente da quello reale e che, quindi, rappresentasse l'evento come occasionale ed attribuibile al malfunzionamento dell'autovettura assicurata. Nella precedente sentenza di annullamento si evidenzia anche che la sentenza di primo grado ha posto l'accento sul fatto che «la versione resa immediatamente dall'imputata ai soccorritori descriveva un incendio prima dello schianto: un evento, cioè, necessario per la truffa, perché era stato l'incendio del mezzo a danneggiare l'esercizio commerciale; ne traeva una smentita alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputata in udienza, nelle quali ella aveva sostenuto di non avere saputo che gli organizzatori dell'evento avrebbero inscenato un incendio.». La sentenza di annullamento ha invece ritenuto assorbiti il primo ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Come si legge nella sentenza di annullamento, l'imputata con il primo motivo aveva dedotto la erronea applicazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze, in quanto, con riguardo al reato più grave di cui all'art. 642 cod. pen., non erano contestate aggravanti, per cui la pena avrebbe dovuto essere diminuita in forza delle attenuanti generiche concesse; con il secondo motivo aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena inflitta per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen., per avere, senza alcuna motivazione, la Corte territoriale adottato una pena base molto superiore al minimo edittale, senza tenere conto del ruolo marginale dell'imputata nella vicenda, della sua incensuratezza e della confessione resa in sede di giudizio abbreviato; analoga censura viene mossa con riferimento alla misura dell'aumento calcolato per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen.5. La Corte di appello di Salerno, quale giudice di rinvio, ha fatto propri i rilievi contenuti nella sentenza di annullamento e ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di concorso in incendio, ha assolto la stessa dall'imputazione di cui all'art. 483 cod. pen., non essendo più concepibile il delitto di favoreggiamento, e quindi, ritenuta la continuazione tra i reati e applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante del nesso teleologico contestata in relazione al delitto di concorso in incendio, ritenuto il reato più grave, l'ha condannata alla pena di giustizia, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. 6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando cinque motivi. 6.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine al primo ed al secondo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, il cui assorbimento era stato dichiarato dalla sentenza di annullamento con rinvio. 6.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione della legge penale in relazione all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di concorso in incendio. La ricorrente sostiene la correttezza della decisione della Corte di appello di Potenza che aveva evidenziato che le sue condotte, consistite nel rendere false dichiarazioni alla polizia giudiziaria in ordine alle cause dell'incendio, in quanto successive a quest'ultimo, non potevano integrare un rafforzamento del proposito criminoso di coloro che materialmente avevano commesso il delitto e neppure potevano integrare un'agevolazione materiale dello stesso. Con il capo di imputazione le erano state contestate condotte solo successive alla propagazione dell'incendio. La sua presenza sul posto in occasione della propagazione delle fiamme, sebbene accompagnata dalla conoscenza dell'altrui proposito delittuoso, costituiva mera connivenza non punibile 6.3. Con il terzo motivo si duole della qualificazione del reato a lei contestato quale reato di incendio. Sostiene che trattandosi di incendio di cosa propria, l'art. 423 cod. pen. poteva trovare applicazione solo nell'ipotesi di messa in pericolo della pubblica incolumità, mentre nel capo di imputazione e nella motivazione della sentenza qui impugnata non si fa menzione di detto pericolo.6.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione della legge penale quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di incendio. Gli autori dell'incendio intendevano solo danneggiare le cose di loro proprietà onde ottenere indebitamente l'indennizzo dalla società di assicurazioni; poteva semmai trovare applicazione l'art. 424 cod. pen. che disciplina il danneggiamento seguito da incendio. Tuttavia, poiché gli autori del delitto hanno agito allo scopo di danneggiare la cosa propria, non è configurabile né il delitto di cui all'art. 424 cod. pen., né quello di cui all'art. 423 cod. pen.. 6.5. Con il quinto motivo la ricorrente sostiene che colui che danneggia la cosa propria, simulando un incidente al solo scopo di lucrare l'indennizzo della società assicuratrice risponde esclusivamente del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., che prevede come elemento costitutivo il danneggiamento della cosa propria e che assorbe, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., ogni altra condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di annullamento per vizio di motivazione, che il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811). La ricorrente, con il suo secondo motivo, sostanzialmente si duole che la Corte di appello di Salerno non abbia reiterato la medesima motivazione già ritenuta illogica da questa Corte di cassazione con la precedente sentenza di annullamento con rinvio, il che era invece precluso in virtù del principio di diritto sopra esposto. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, attenendo entrambi alla qualificazione giuridica del fatto, sono infondati. 2.1. Deve innanzitutto escludersi che i correi abbiano incendiato esclusivamente beni propri.Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 423, secondo comma, cod. pen., per «cosa propria» deve intendersi quella su cui grava il diritto di proprietà dell'agente e non quella semplicemente posseduta o sulla quale altri vanti un diritto reale limitato (Sez. 5, n. 4129 del 29/02/2000, Manservisi, Rv. 216453, che ha ritenuto che non potesse considerarsi proprietario del bene colui che lo amministra e lo detiene in virtù di una carica societaria). Nel caso di specie hanno costituito oggetto di incendio anche i beni costituendi l'azienda della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. In applicazione del principio sopra esposto, stante l'autonomia patrimoniale della società a responsabilità limitata, deve escludersi che tali beni appartenessero ad alcuno dei coimputati. Ne consegue che nel caso di specie deve trovare applicazione il primo comma dell'art. 423 cod. pen.. 2.2. Quanto al discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.), esso è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all'art.424 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma e non l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942). Quanto alla natura di «incendio», secondo la nozione sopra descritta, dell'evento del reato ed al dolo del reato di incendio in capo all'odierna ricorrente, essi erano già stati affermati dalla sentenza di primo grado ed in relazione a tali punti la Rotella non ha formulato specifici motivi di appello. Peraltro, la natura di incendio era stata contestata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di appello di Potenza aveva confermato le notevoli proporzioni dell'evento, nel corso del quale era anche avvenuta un'esplosione a seguito della quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ustionato. Né la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità.La questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730). Nel caso di specie la diversa qualificazione giuridica del fatto richiederebbe una nuova valutazione delle prove in ordine alla natura di incendio dell'evento o alla sussistenza del dolo del delitto di incendio, ossia accertamenti di merito che sono preclusi in questa sede di legittimità. 3. Anche il quinto motivo di ricorso è infondato, non potendo i beni della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenersi cosa propria ai sensi dell'art. 423, secondo comma, cod. pen.. In ogni caso, sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2, cod. pen., allorché la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen. (Sez. 1, n. 39767 del 09/04/2018, Salonna, Rv. 273846). 4. Inammissibile è il primo motivo di ricorso. Il primo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza trovava causa nell'aver la Corte di appello di Potenza applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante sebbene fosse stato ritenuto più grave, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., il reato di cui all'art. 642 cod. pen., per il quale non era stata applicata alcuna aggravante. La mancata applicazione dell'aggravante avrebbe reso necessario applicare la diminuzione per le attenuanti. Con il secondo motivo del ricorso la Rotella aveva sostenuto che la pena per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e l'aumento di pena per il delitto di favoreggiamento erano stati fissati in misura eccessiva a senza che fosse fornita adeguata motivazione. Tali profili di doglianza risultano superati, atteso che la Corte di appello di Salerno, dopo avere affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 423 cod. pen., ha individuato in quest'ultimo il reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato e poiché tale delitto è aggravato dal nesso teleologico, del tutto correttamente la Corte di appello di Salerno ha proceduto al giudizio di bilanciamento, il cui esito, in seguito alla decisione del Giudice del rinvio, non ha costituito oggetto di uno specifico motivo di ricorso. Quanto al secondo motivo del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza, deve osservarsi che la Corte di appello di Salerno ha prosciolto la Rotella dall'imputazione di cui all'art. 483 cod. pen., fatto che la Corte di appello di Salerno aveva riqualificato come favoreggiamento ex art. 378 cod. pen. Ne consegue che la Corte di appello di Salerno non ha applicato alcun aumento di pena per la continuazione in relazione a tale imputazione. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. La domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna della ricorrente alla rifusione in suo favore delle spese processuali non può essere accolta. La condanna della ricorrente al risarcimento del danno in favore della predetta società di assicurazioni trova origine nel delitto di cui all'art. 642 cod. pen., in relazione al quale essa riveste la posizione di persona offesa. In relazione a tale reato il giudicato in ordine alla penale responsabilità della Rotella ed al conseguente obbligo di risarcire il danno in favore della citata parte civile si è formato con la precedente sentenza di annullamento. La ricorrente, limitandosi in questa sede a contestare la sua penale responsabilità per il diverso reato di cui all'art. 423 cod. pen. ed il complessivo trattamento sanzionatorio, non ha inteso impugnare le statuizioni civili relative al suo rapporto con la società di assicurazioni, cosicché non ricorre la soccombenza dell'imputata rispetto alla parte civile che solo può giustificare la condanna alla rifusione delle spese da questa sostenute. Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, Cucumazzo, Rv. 211516; Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv. 258133; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8 77/2=